Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Famiglia, relazioni affettive / filiazione, potestà, tutela

30/03/10

Trib. Min. Milano, decr. 30 marzo 2010, pres. Aliverti, rel. Mastrangelo – "SCELTE TERAPEUTICHE DEL MINORE: CAPACITA' LEGALE DI AGIRE E CAPACITA' NATURALE SEMPRE PIU' DISTANTI" – Rita ROSSI

Le questioni affrontate in questo interessantissimo decreto milanese solleticano la riflessione sul tema della corrispondenza tra incapacità legale di agire e capacità naturale del soggetto minorenne.
Mentre, infatti, con il progredire dell'età il minore acquista sempre maggiore consapevolezza, con corrispondente accrescimento della sua capacità naturale, sul piano formale - statutario egli resta legalmente incapace di agire, fino al compimento del diciottesimo anno.

Tale discordanza tra "maturità naturale" e "maturità giuridica" rivela la sua importanza sostanziale nel momento in cui si tratta di assumere decisioni nell'ambito sanitario riguardo ad un adolescente o ad un minore ormai vicino al raggiungimento della maggiore età. Da un lato, infatti, si tratta pur sempre di un incapace (sul piano formale), dall'altro di un incapace legale consapevole, in grado cioè di esprimere una volontà cosciente.
Un punto è certo. L'alleanza terapeutica - come afferma correttamente il collegio lombardo - deve essere sempre ricercata tra medico e paziente; l' atto medico non è più considerabile alla stregua di atto unilaterale, basandosi ogni decisione terapeutica sul rapporto dialettico tra medico e paziente.
E un principio come questo, ormai incrollabile, non può essere disatteso soltanto in nome della mancanza di un'etichetta, ovverossia la capacità legale di agire. Se, infatti, è vero che il diritto all'autodeterminazione, prerogativa costituzionale della persona, costituisce un caposaldo nel nostro ordinamento, questo deve valere anche riguardo a chi non abbia ancora tagliato il traguardo nominale della maggiore età.
L'art 2 Cost. parla della persona, l'art. 3 Cost. si riferisce allo sviluppo della personalità: è evidente, pertanto, che gli stessi non possono non venire riferiti anche al bambino e all'adolescente.
E poi vi è la ormai ben nota Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che attribuisce rilievo fondamentale (ed oggigiorno imprescindibile anche nell'ordinamento interno) all'ascolto del minore, all' espressione della sua volontà, la quale - così è stabilito - deve essere tenuta in considerazione.

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24/03/10

"FAMIGLIA, I FIGLI COSTANO TROPPO. IN ITALIA SOSTEGNI AL MINIMO"

La spesa media è di 317 euro per i beni indispensabili. Fino a 798 euro per il mantenimento. L'indagine del Centro Internazionale Studi Famiglia si è basata su 4 mila interviste

"La spesa sociale a favore dei nuclei con bambini è all'1,1%. In Francia al 2,5%, in Germania al 3,2%

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21/03/10

"CARA MAMMA ..."

Una madre entra nella camera della figlia
e la trova vuota con una lettera sul letto;
presagendo il peggio,
apre la lettera e legge quanto segue:

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11/03/10

"AFFIDAMENTO E TUTELA DEL MINORE E FATTORE RELIGIOSO" - Gerardo GRAZIOSO

Il problema della disparità di culto e/o di orientamento religioso tra coniugi o conviventi more uxorio, comunque genitori di prole minore, è problema che si è fatto e si fa sempre più stringente nell’evoluzione del costume italiano degli ultimi 30 anni, data anche la crescente soglia del tasso di immigrati e naturalizzati nel nostro Paese.

Possiamo, di primo acchito, individuare una duplice serie di conflitti o astratte conflittualità: la prima, che potremmo definire di natura “orizzontale”, che può vedere astrattamente confliggenti gli orientamenti religiosi dei due genitori tra di loro, talvolta, e anche spesso, in relazione alla scelta da parte di uno dei coniugi, di una religione diversa da quella originaria, già condivisa con l’altro coniuge in costanza di matrimonio.

Tale primo tipo di conflitti riguarda, apparentemente, solo marginalmente il minore in quanto, nella maggior parte dei casi, si riverbera in domande di addebito della separazione volte da un coniuge verso l’altro, sovente causa l’approccio estemporaneo di uno dei coniugi verso una religione diversa da quella originaria comune alla coppia.

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