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Famiglia, relazioni affettive / filiazione, potestà, tutela

23/07/10

Trib. Varese, decr. 23 luglio 2010, pres. Paganini, rel. Buffone - "ANDREA E' NOME DA MASCHIO (IN ITALIA)"

Il provvedimento in epigrafe riguarda il contenzioso in volontaria giurisdizione sorto a seguito dell'attribuzione del prenome "Andrea Sara" imposto dai genitori alla figlia al momento della nascita. Al momento della registrazione l'Ufficiale di Stato civile ha rilevato il contrasto di tale prenome con il disposto dell'art. 35, D.P.R. n. 396 del 2000 in combinato disposto con la circolare del Ministero dell'Interno del 1 giugno 2007, n. 27 poiché, secondo tali disposizioni, il nome "Andrea" poteva essere attribuito ad una donna solo come secondo nome e, quindi, se preceduto da un onomastico femminile".

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28/07/10

"USUFRUTTO SUI BENI DEL FIGLIO A FAVORE DEI GENITORI: NON E' USUFRUTTO LEGALE" - Riccardo MAZZON

L'articolo 324 del codice civile non rappresenta propriamente un'ipotesi di usufrutto legale.
In effetti, l'articolo de quo, rubricato “Usufrutto legale” e che deve l'attuale formulazione all'articolo 147 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia), prevede sì che i genitori esercenti la potestà abbiano, in comune, l'usufrutto dei beni del figlio, ma precisa, ulteriormente, come i frutti percepiti siano da destinarsi esclusivamente al mantenimento della famiglia ed all'istruzione ed educazione dei figli (con ciò ponendo l'istituto al di fuori del canonico diritto reale di godimento).
Da notare, per completezza, come l'articolo citato escluda, esplicitamente, dall'usufrutto in oggetto, i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro, i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione, beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (tale condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima), nonchè i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (in tal frangente, se uno solo dei genitori era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui).

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15/07/10

Trib. Min. Emilia-Romagna, decr. 15 luglio 2010, pres. rel. Stanzani - "INDIFFERENZA DELLA FIGLIA QUASI MAGGIORENNE VERSO IL PADRE. NON SERVONO LIMITAZIONI DELLA POTESTA' GENITORIALE" – Rita ROSSI

La vicenda approdata al T.M. dell'Emilia-Romagna, su ricorso della Procura, riguardava, nella specie, tre fratelli tutti minorenni ma di età molto diverse: quasi maggiorenne la prima, sedici anni la seconda, quattro anni l'ultimo nato.
Va subito puntualizzato che la richiesta della Procura - di "attribuire in via urgente un mandato di vigilanza al Servizio a scopo di sostegno" riguardava tutti i minori, pur facendo riferimento alla sola problematica dell'indifferenza provata dalla primogenita verso il padre.
Da qui, la giusta considerazione del giudice circa la insussistenza degli elementi minimi atti a giustificare un interessamento del tribunale, domandato, oltretutto, quale provvedimento da emettersi in via urgente ed inaudita altera parte.

L'applicazione dell'art. 333 c.c. comporta pur sempre una limitazione della potestà genitoriale; e ciò quand' anche il ricorso risulti apparentemente mitigato dall'espressione "mandato di vigilanza a scopo di sostegno".

Fortunatamente, il ricorso è giunto ad un collegio scrupoloso e sensibile, che ha dato prova di considerare, con un approccio dal basso, le pieghe del caso concreto; ma, cosa sarebbe successo diversamente? Mi si potrebbe obiettare che pur sempre di giudici si tratta e che occorre avere fiducia nell'amministrazione di una giustizia giusta. Vorrei essere la prima ad affermare risolutamente questo, ma sappiamo quanto diversa sia, talvolta, la realtà.
Domanda: vi sarebbe potuta essere una soluzione diversa dal non luogo a provvedere? Forse - io credo - in questo caso sì: una convocazione (anche se è noto quale sia oggigiorno il carico di lavoro dei giudici minorili) delle due sorelle adolescenti, e dei genitori, per affrontare il nodo relazionale e, magari, affidare ad un consulente (all'altezza della funzione) un incarico di verifica e di ‘mediazione'.

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