La molteplicità di forme e di modelli di intervento del legislatore sulle minorità si ricompone con il richiamo alla categoria unificante dello status personae. La persona, spogliata della diversità del sesso, della razza,della lingua,delle condizioni personali è posta al centro del sistema normativo (artt. 2 e 3 Cost.). Ma le tecniche di tutela sono diversificate: si trascorre dall'iperprotezionismo (ad es. il consumatore; l'embrione) all'anomia temuta (il malato terminale) a quella voluta (il convivente more uxorio). La stessa debolezza derivante dall'età è, significativamente, trattata in modo diverso: altri sono i minori; altri gli anziani. La cultura della diversità si traduce, pertanto, in una disciplina ispirata ai principi della flessibilità e dell'elasticità: come accade, ad es., nell'amministrazione di sostegno. Ne consegue un itinerario normativo che partito dalla persona a questa ritorna nella protezione offerta dal diritto.
Tratto da Famiglia e Diritto, 2009, 3, 320