Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Consumatori / contratti, clausole abusive, vessatorie

19/03/09

TAR Lazio, 2 marzo 2009, n. 2133 - "LE ASSICURAZIONI SONO TENUTE A RISPONDERE SENZA RITARDO"

Le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo di comunicare alle persone danneggiate dalla circolazione dei veicoli le somme che intendono offrire a titolo di risarcimento del danno o le ragioni per le quali non intendono accogliere la richiesta di risarcimento entro i termini previsti dalla legge. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così respinto il ricorso di una compagnia di assicurazione contro l’ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di Interesse collettivo, che con un’ordinanza aveva comminato alla ricorrente una sanzione amministrava pecuniaria, dopo aver accertato, in seguito ad un reclamo, che da parte dell’impresa di assicurazione vi era stata la violazione delle disposizioni relative “all’omessa comunicazione dell’offerta o dei motivi di diniego della medesima”.
Secondo i giudici amministrativi il ricorso è infondato in quanto, in base al dettato normativo, a carico delle compagnie di assicurazione in materia di sinistri causati dalla circolazione dei veicoli sono previsti specifici obblighi concernenti la comunicazione al danneggiato della somma offerta a titolo di risarcimento del danno cagionato dal sinistro e in alternativa dei motivi per i quali non si ritiene di formulare l'offerta. Tali comunicazioni devono essere effettuate nei termini previsti dalla legge, dal momento che l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie scatta sia in caso di omessa comunicazione sia in caso di eccessivo ritardo della stessa. Nel caso in esame le persone danneggiate avevano richiesto il risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice subito dopo l’incidente, verificatosi nel 1999; poiché alla prima richiesta non aveva fatto seguito alcuna comunicazione da parte della compagnia, le richieste di risarcimento erano state rinnovate più volte negli anni successivi, fino al 2002, anno in cui l’impresa si è attivata per definire la vicenda. La compagnia di assicurazione ha sostenuto di non aver agito prima poiché le domande di risarcimento non erano complete.
Tuttavia, un ritardo molto esteso non può essere giustificato con l’eventuale incompletezza delle richieste di risarcimento, visto che le imprese di assicurazione possono chiedere ai danneggiati di formulare le necessarie integrazioni “ove non si possa per tale incompletezza formulare congrue offerte di risarcimento”, con la conseguenza che i termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione riprendono a decorrere dalle integrazioni. Pertanto, quando la vicenda risarcitoria si protrae nel tempo senza una valida ragione e il ritardo non è giustificabile, è legittima l’applicazione di una sanzione pecuniaria, la cui entità tra l’altro viene calcolata tenendo conto anche della durata temporale dell’omissione realizzata.

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17/03/09

"AZIONE COLLETTIVA E RIMBORSO DEL CANONE TELECOM" - Cristina PONCIBO'

Un'azione collettiva apre la porta a rimborsi in massa: per i canoni corrisposti dal 2001 da utenti che avevano chiesto di passare a Infostrada ma che poi si sono ritrovati a continuare a pagare comunque il canone Telecom. La settimana scorsa, infatti, la Corte d'Appello di Torino ha dato ragione ad una associazione dei consumatori, in causa contro Wind, che ora incorpora Infostrada, confermando così la sentenza di primo grado del 2006. Sarebbero ben 130 mila gli utenti che hanno diritto al rimborso, per un totale di circa 50 milioni di euro che Wind dovrà pagare, a quanto stima l'associazione, anche se Wind ribatte che in realtà i numeri sono molto più bassi

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03/03/09

Banca d'Italia, Comunicato, 30 dicembre 2008 - "NUOVO DOCUMENTO INFORMATIVO PER I MUTUI IPOTECARI"

Dal 1° marzo 2009 le banche che offrono mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa devono, in aggiunta alla documentazione specifica relativa a ciascun contratto offerto, fornire ai clienti un documento con delle informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui disponibili. Lo ha stabilito la Banca d’Italia in un comunicato datato 30 dicembre 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio scorso. In particolare questa documentazione ulteriore, che rientra nel disegno di trasparenza contenuto nel decreto legge anti crisi n. 185/2008, dovrà elencare tutti i prodotti di mutuo offerti dalla banca, rimandando agli specifici prospetti informativi per la pubblicizzazione delle condizioni economiche e contrattuali riguardanti i prodotti stessi. Poi dovrà spiegare chiaramente le caratteristiche ed i rischi tipici delle operazioni di mutuo. Questo per far capire meglio le differenze tra i vari mutui, anche sotto il profilo del rischio, e far scegliere meglio. Per tale motivo dovrà essere indicato almeno il tasso d’interesse, la durata minima e massima del mutuo, le modalità degli ammortamenti e la cadenza delle rate.

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