Le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo di comunicare alle persone danneggiate dalla circolazione dei veicoli le somme che intendono offrire a titolo di risarcimento del danno o le ragioni per le quali non intendono accogliere la richiesta di risarcimento entro i termini previsti dalla legge. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così respinto il ricorso di una compagnia di assicurazione contro l’ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di Interesse collettivo, che con un’ordinanza aveva comminato alla ricorrente una sanzione amministrava pecuniaria, dopo aver accertato, in seguito ad un reclamo, che da parte dell’impresa di assicurazione vi era stata la violazione delle disposizioni relative “all’omessa comunicazione dell’offerta o dei motivi di diniego della medesima”.
Secondo i giudici amministrativi il ricorso è infondato in quanto, in base al dettato normativo, a carico delle compagnie di assicurazione in materia di sinistri causati dalla circolazione dei veicoli sono previsti specifici obblighi concernenti la comunicazione al danneggiato della somma offerta a titolo di risarcimento del danno cagionato dal sinistro e in alternativa dei motivi per i quali non si ritiene di formulare l'offerta. Tali comunicazioni devono essere effettuate nei termini previsti dalla legge, dal momento che l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie scatta sia in caso di omessa comunicazione sia in caso di eccessivo ritardo della stessa. Nel caso in esame le persone danneggiate avevano richiesto il risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice subito dopo l’incidente, verificatosi nel 1999; poiché alla prima richiesta non aveva fatto seguito alcuna comunicazione da parte della compagnia, le richieste di risarcimento erano state rinnovate più volte negli anni successivi, fino al 2002, anno in cui l’impresa si è attivata per definire la vicenda. La compagnia di assicurazione ha sostenuto di non aver agito prima poiché le domande di risarcimento non erano complete.
Tuttavia, un ritardo molto esteso non può essere giustificato con l’eventuale incompletezza delle richieste di risarcimento, visto che le imprese di assicurazione possono chiedere ai danneggiati di formulare le necessarie integrazioni “ove non si possa per tale incompletezza formulare congrue offerte di risarcimento”, con la conseguenza che i termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione riprendono a decorrere dalle integrazioni. Pertanto, quando la vicenda risarcitoria si protrae nel tempo senza una valida ragione e il ritardo non è giustificabile, è legittima l’applicazione di una sanzione pecuniaria, la cui entità tra l’altro viene calcolata tenendo conto anche della durata temporale dell’omissione realizzata.