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proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Internet, nuove tecnologie / generalità, varie

25/02/09

Garante Privacy, Provvedimento 12 febbraio 2009,G.U. n. 45 del 24/02/2009. "PROROGATO TERMINE NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA" –Deborah BIANCHI


In materia di tutela dei dati personali nelle strutture che utilizzano gli archivi elettronici, il Garante Privacy ha disposto la proroga del termine per la nomina dell’amministratore di sistema al 30 Giugno 2009.

Il riferimento fondante è il Provvedimento del Garante del 27 Novembre 2008 in cui si stabiliscono i criteri per la nomina dell’amministratore di sistema e per il controllo sulle attività da questo condotte nell’archivio informatico delle strutture di riferimento.






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23/02/09

"INTERNET, EDITORIA E LIBERTA'DI ESPRESSIONE DELLA PERSONA" –Deborah BIANCHI

La paura del nuovo determina sempre la volontà di porlo sotto controllo.

L’utilizzo massivo dell’internet determina fenomeni di illegalità che sicuramente meritano di trovare disciplina. La mano del legislatore tuttavia dev’essere consapevole del nuovo mezzo. In particolare occorre rifuggire da logiche di allineamento “secco” di realtà caratterizzate da conformazioni assolutamente diverse.

Pensiamo all’internet appiattito sullo stesso piano dei media come la stampa. Pensiamo ai provider posti o addirittura interposti agli autori dei contenuti postati sugli spazi web di loro competenza.

L’internet è una dimensione in cui per ovvie ragioni di percezione sensoriale si fatica a distinguere il contenente dal contenuto.
Ogni volta che l’utente si connette alla rete dev’essere consapevole che assume un’operazione simile a quella di mettere in moto l’auto e porsi alla guida su strada. La strada è il contenente dell’automobilista. L’automobilista è il contenuto dell’infrastruttura viaria.

In alcuni casi l’internet è solo la strada che permette all’utente di trasferirsi da un luogo (sito) ad un altro; in altri casi l’internet è la strada e lo spazio dove la manifestazione della persona trova collocazione.

Come nella società off line anche nella società on line la persona può decidere di esprimere se stessa secondo attività diverse. Potrà semplicemente dire il proprio pensiero facendo una chiacchiera con gli amici al bar( pensiamo alle comunità virtuali) o nel salotto di casa propria (pensiamo ai blog); potrà scrivere degli articoli partecipando a un’associazione senza fine di lucro (siti web di associazioni culturali o sociali che non lucrano dalla pubblicità); potrà scrivere in modo profittevole per una testata giornalistica ( pensiamo alle riviste on line).

E’ evidente dunque che le manifestazioni del pensiero prodotte nell’internet non sono tutte prodotti editoriali come prevederebbe il legislatore e che gli illeciti commessi devono trovare negli effettivi autori i responsabili personali.



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18/02/09

Progetti di legge e internet. DDL Intercettazioni, DDL Editoria digitale, DDL Sicurezza-"L'INTERNET. SPAZIO DI ESPRESSIONE DELLA PERSONA" –Deborah BIANCHI


La paura del nuovo determina sempre la volontà di porlo sotto controllo.

L’utilizzo massivo dell’internet determina fenomeni di illegalità che sicuramente meritano di trovare disciplina. La mano del legislatore tuttavia dev’essere consapevole del nuovo mezzo. In particolare occorre rifuggire da logiche di allineamento “secco” di realtà caratterizzate da conformazioni assolutamente diverse.

Pensiamo all’internet appiattito sullo stesso piano dei media come la stampa. Pensiamo ai provider posti o addirittura interposti agli autori dei contenuti postati sugli spazi web di loro competenza.

L’internet è una dimensione in cui per ovvie ragioni di percezione sensoriale si fatica a distinguere il contenente dal contenuto.
Ogni volta che l’utente si connette alla rete dev’essere consapevole che assume un’operazione simile a quella di mettere in moto l’auto e porsi alla guida su strada. La strada è il contenente dell’automobilista. L’automobilista è il contenuto dell’infrastruttura viaria.

In alcuni casi l’internet è solo la strada che permette all’utente di trasferirsi da un luogo (sito) ad un altro; in altri casi l’internet è la strada e lo spazio dove la manifestazione della persona trova collocazione.

Come nella società off line anche nella società on line la persona può decidere di esprimere se stessa secondo attività diverse. Potrà semplicemente dire il proprio pensiero facendo una chiacchiera con gli amici al bar( pensiamo alle comunità virtuali) o nel salotto di casa propria (pensiamo ai blog); potrà scrivere degli articoli partecipando a un’associazione senza fine di lucro (siti web di associazioni culturali o sociali che non lucrano dalla pubblicità); potrà scrivere in modo profittevole per una testata giornalistica ( pensiamo alle riviste on line).

E’ evidente dunque che le manifestazioni del pensiero prodotte nell’internet non sono tutte prodotti editoriali come prevederebbe il legislatore e che gli illeciti commessi devono trovare negli effettivi autori i responsabili personali.










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13/02/09

"SENTENZE INTEGRALI SUL WEB. UN PO' DI CHIAREZZA"–Deborah BIANCHI


La sentenza Cass. Pen., Sez. V, 4239/2009 uscita fresca fresca dalla penna della Suprema Corte ha posto sul piatto una questione che assilla spesso l’operatore giuridico.
Si tratta di capire una volta per tutte le modalità di pubblicazione della sentenza nel rispetto della disciplina privacy.
Si tratta di capire inoltre la ragione per cui gli organi di giustizia possano diffondere i relativi provvedimenti in forma integrale e le riviste giuridiche cartacee e on line non possano farlo.

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04/02/09

"CASO VIVI DOWN-GOOGLE. VERSO QUALE CULTURA DIGITALE?"–Deborah BIANCHI

Ieri mattina 3 febbraio 2009, presso il Tribunale di Milano si è celebrata la prima udienza del processo dell’associazione “Vivi Down” contro Google per diffamazione on line aggravata e violazione delle norme sul data protection.
Si tratta di un caso di cyber bullismo consumatosi nel 2006 inerente un film caricato in rete sulla piattaforma di Google Video che ritrae le scene di un violento sbeffeggiamento da parte di un gruppo di adolescenti nei confronti di un compagno di classe affetto dalla sindrome down.
Il fatto indubbiamente è odioso, destinato a incontrare il comune ripudio e disprezzo. Un fatto che sicuramente dovrà trovare giustizia.

La questione sottesa tuttavia merita di essere trattata con assoluto distacco emotivo e con grande equilibrio.

L’evento di cyber bullismo in oggetto viene seguito dalla stampa nazionale e internazionale come caso-guida nell’ambito della questione della responsabilità per i contenuti immessi on line. Al riguardo molti giornali hanno titolato associando la causa Vivi Down-Google alla questione della libertà della rete. Pensiamo al Corriere della Sera del 30 Gennaio 2009: “Caso Vivi Down, Google va a processo. In ballo c’è la libertà della Rete”.
(http://www.corriere.it/cronache/09_gennaio_30/google_vividown_video_processo_0ffec982-eec3-11dd-ba39-00144f02aabc.shtml).
In realtà, occorre prendere le distanze da queste spettacolarizzazioni mediatiche e procedere invece a un’analisi assai più razionale, ponderata sul dato giuridico attualmente vigente.











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