30/01/08
Ecco i motivi del giudizio di ammissibilità dei referendum popolari in materia elettorale della Corte Costituzionale (Camera, più candidature in diverse circoscrizioni).
Per il commento si rinvia a Corte Cost., 30 gennaio 2008, n. 15.
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30/01/08
Ecco i motivi del giudizio di ammissibilità dei referendum popolari in materia elettorale della Corte Costituzionale (Senato, collegamento liste).
Per il commento si rinvia a Corte Cost., 30 gennaio 2008, n. 15.
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30/01/08
1. La Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 15, 16 e 17 del 30 gennaio 2008, ha reso noti i motivi di ammissibilità dei referendum popolari abrogativi di alcune norme del T.U. per la Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (rispettivamente DPR 30 marzo 1957 n. 361 e D. LGS. 20 dicembre 1993 n. 533).
I referendari, con i primi due quesiti, mirano all'abrogazione di tutte le proposizioni normative, sia alla Camera dei Deputati che al Senato, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti di collegarsi tra loro e di essere, di conseguenza, attributarie del premio di maggioranza e/o del premio di coalizione regionale.
Il terzo quesito riguarda l'abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione.
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07/01/08
Ancora una pronuncia del Consiglio di Palazzo Spada sull'ammissione ai corsi universitari. Questa volta, "a numero chiuso", come si dice.
E' noto che le Università hanno introdotto il cd. numero programmato delle iscrizioni ai vari corsi di laurea, cercando di contemperare il diritto di accesso all'istruzione universitaria ed alle connesse attività di orientamento e di specializzazione, con quella che è la concreta organizzazione delle Università stesse e l'esigenza di apprestare un servizio quanto meno sufficiente e frazionato per tutti gli studenti.
Per usare le parole del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 15 del 2008, "la logica... è quella di consentire la partecipazione al corso di laurea agli studenti più meritevoli - individuati attraverso la selezione - perchè gli stessi possano fruire di un contesto didattico molto più favorevole (per uso degli spazi, dei sussidi didattici e delle strutture cliniche - trattandosi, nello specifico, di corso di laurea in odontoiatria -, nonchè la migliore fruizione della didattica)".
Ora, in caso di impugnazione del bando di concorso per l'accesso al corso di laurea a numero chiuso, nonchè della approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea, gli studenti che si sono collocati ai primi posti della graduatoria ed entro il numero programmato di iscrizioni conseguono una "posizione differenziata di vantaggio" che obbliga il ricorrente a notificare il ricorso ad almeno uno di essi (salva la successiva integrazione del contraddittorio, se del caso, per pubblici proclami), in qualità di soggetti controinteressati necessari, "in quanto titolari di uno specifico interesse differenziato e protetto".
E ciò vale, anche se non vi sia ancora stata l'iscrizione effettiva al corso di laurea da parte degli utilmente collocati in graduatoria, ed anche se le censure del ricorso mirano ad escludere la limitazione all'accesso al corso di laurea e, comunque, ad aumentare il numero dei posti disponibili pe rl'iscrizione.
E difatti, "la posizione di controinteresse va individuata con riferimento alla procedura selettiva ed agli atti in concreto impugnati" e non con riguardo ad un posterius eventuale ed incerto quale l'effettiva iscrizione al corso.
Poichè la decisione si basa sempre sul caso specifico da decidere, ci si chiede se questa possa essere stata agevolata dal fatto che il ricorrente, su 40 posti disponibili, si era collocato al posto 502 su 504 partecipanti. Probabilmente il principio sarebbe stato il medesimo anche con riguardo al ricorso presentato dal quarantunesimo.
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07/01/08
Da che mondo è mondo, il Sindaco o il Presidente della Provincia sottoscrivevano la procura giudiziale all'Avvocato difensore, dietro apposita autorizzazione rilasciata con Delibera di Giunta (con la quale l'Ente Pubblico rappresentato manifestava la propria volontà in una materia delicata come quella di decidere se e quando instaurare un giudizio civile, penale, amministrativo). Tant'è vero che detta delibera viene (ancora oggi) - di regola - espressamente richiamata nell'epigrafe dell'atto.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 33 del 2008 riconosce invece la legittimazione a stare in giudizio al Sindaco o al Presidente della Provincia anche in assenza di valida deliberazione giuntale.
La questione riguarda una eccezione preliminare avanzata dalla difesa dell'appellato (che si era visto accogliere dal TAR il chiesto annullamento del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione Provinciale in merito ad un atto di diffida per il conferimento di incarico di direttore di Liceo Musicale). Egli lamenta che il ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte della Provincia sarebbe inammissibile "per difetto di legittimazione ad causam", conseguente all'assenza - nella specie - di una valida delibera - appunto - di autorizzazione a stare in giudizio da parte del competente organo provinciale.
Il Consiglio di Stato disattende l'eccezione (e peraltro riforma la sentenza del TAR). Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali delineatosi con la L. 142 del 1990 (prima) e con il T.U. 267 del 2000 (poi), il Sindaco ed il Presidente della Provincia hanno assunto (anche in relazione alla L. 25 marzo 1993 n. 81, che ne ha previsto l'elezione diretta) un ruolo politico amministrativo centrale; di talchè l'autorizzazione della Giunta a stare in giudizio non ha più ragion d'essere in un "assetto nel quale i medesimi raggono direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituiscono loro stessi la fonte di legittimazione degli assessori che compongono la Giunta".
Si afferma quindi l'ammissibilità del ricorso in quanto sussiste, d aparte del Presidente della Provincia, la legittimazione ad causam (o forse meglio ad processum).
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