Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Pubblica amministrazione / generalità, varie

30/01/09

Corte Cost., 30 gennaio 2009, n. 20 – "LA MOTIVAZIONE IN FORMA NUMERICA NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA" – Marta Johanna DEL GIUDICE

L’annosa problematica della legittimità della motivazione in forma numerica delle prove concorsuali è stata nuovamente sottoposta alla Corte Costituzionale dal T.A.R. di Trento con tre distinte ordinanze nelle quali il Collegio ha sollevato – con riferimento agli artt. 24, commi 1 e 2, 113 comma 1 e 117 comma 1 Cost. – questione di legittimità costituzionale delle norme relative alla valutazione delle prove dell’esame di abilitazione alla professione forense, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di giustificare o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici.

 

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29/01/09

" LA PA AMICA...."

Arriva Linea Amica, il più grande network europeo di relazioni con il pubblico, che metterà in rete tutti gli Urp (uffici per le relazioni con il pubblico) italiani. Un progetto ambizioso per una pubblica amministrazione "unitaria, gentile, trasparente e valutabile".


(mc)

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12/01/09

Consiglio di Stato, Sez.VI, 28 ottobre 2008 12 gennaio 2009, n. 65,Pres.Varrone Rel.Barra Caracciolo - "DANNO DA RITARDO, TARIFFE, INTERESSI PRETENSIVI, DECIDE GA"

Il Tar della Lombardia ha accolto in parte il ricorso proposto, dalla S.E.A. s.p.a., per la declaratoria e per il risarcimento del ritardo con cui il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture aveva determinato, con d.m. 14 marzo 2003, gli importi dovuti ai gestori aeroportuali a titolo di corrispettivo provvisorio per l’espletamento dei controlli di sicurezza sui bagagli da stiva a decorrere

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19/01/09

Cass.Sez.II,10 novembre 2008, 19 gennaio 2009, n.1206,Pres. Settimj Rel. Parziale - " MULTA TELELASER, NON SERVE FOTO, SUFFICIENTE VERBALE "

La Cassazione ha recentemente affermato, sentenza n. 17754 del 2007, che: «non è necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione». 

Inolte, la Suprema Corte nel 2008 con sentenza n. 1889, ha nuovamente affrontando la questione dell'idoneità delle apparecchiature di rilevazione di velocità telelaser con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art 4 del DL 121 del 2002, ha affermato che:
«In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 Codice della strada e dall'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche in tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video».

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