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Pubblica amministrazione / generalità, varie

11/05/11

Tar Catania, sez. III°, ord. n. 537/2010 - "IL CONSIGLIERE COMUNALE NEO ELETTO CHE NON GIURA VA DICHIARATO DECADUTO" - Massimo GRECO

In occasione di un precedente approfondimento , stimolato dall’esigenza di rispondere ad un interrogativo circa la validità della costituzione dell’organo consiliare privo anche di un solo consigliere non ancora immesso nella carica, avevamo avuto modo di affermare che nell’ordinamento siciliano il consigliere degli enti locali, proclamato tale dal competente Ufficio elettorale circoscrizionale, viene immesso nell’esercizio delle funzioni sottese al relativo mandato elettivo solo dopo le operazioni di giuramento e convalida. Infatti, l’art. 45 della L.r. n. 16/63 dal 3° comma in poi così recita: “I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio”. Espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, il consiglio comunale, legittimamente costituto nel suo plenum, procede, ai sensi degli artt. 19 della L.r. n. 7/92 e 49 della L.r. n. 26/93 , all’elezione nel suo seno di un presidente.

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09/05/11

"IL LEGISLATORE POSITIVIZZA L'ISTITUTO DELLA REVOCA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA DEGLI ENTI LOCALI SICILIANI" - Massimo GRECO

Sommario:
1. Il ruolo del presidente dell’assemblea elettiva - 2. Fiducia politica e istituzionale - 3. L’istituto della revoca - 4. Le motivazioni della revoca - 5. La copertura statutaria - 6. La natura obbligatoria dell’adeguamento statutario.

Dopo alcuni lustri di reggenza del diritto vivente in materia di revoca del presidente dell’organo consiliare degli enti locali, il legislatore siciliano ha deciso di positivizzare il principio, introducendone l’istituto giuridico all’art. 11 bis della l.r. n. 35/97, attraverso l’art. 10, commi 1 e 2, della recente l.r. n. 6 del 11/04/2011. Sfuggono le ragioni per le quali il medesimo trattamento non è stato riservato anche alla figura del vice-presidente.

Il nuovo articolo 11 bis della l.r. n. 35/97, rubricato “Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale”, al 1° comma, così recita: “Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente”. Il 2° comma così dispone: “Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all’art. 11 bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, introdotto dal comma 1”.

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