01/07/09
La s.r.l. “Top bar” convenne in giudizio l'ASL omissis di Rovigo deducendo: di avere stipulato nel novembre del 1996 un contratto di locazione sessennale relativo a locali situati nell'ospedale di omissis adibiti ad uso bar; che nel novembre 2001 l'Azienda le comunicò l'intenzione di non rinnovare la locazione alla prima scadenza, per destinare i locali “... ad attività tendenti al conseguimento delle proprie finalità istituzionali”; che, notificata intimazione di sfratto per finita locazione, l'ASL ottenne la restituzione dei locali alla prima scadenza, nel novembre 2002; la ASL li concesse ad altra ditta, prima, provvisoriamente, in comodato gratuito, poi con assegnazione a seguito d'asta pubblica, oltre il termine semestrale di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 31.
La “Top bar” chiese, dunque, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati in 66 mensilità dell'ultimo canone pagato, oltre la corresponsione dell'indennità d'avviamento commerciale.
Il Tribunale di Rovigo, in parziale accoglimento della domanda, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., condannò l'ente al pagamento in favore dell'attrice di una somma corrispondente a 48 mensilità del canone di locazione.
Propose appello principale l'ASL, ribadendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Propose appello incidentale la società, chiedendo la condanna della controparte anche al pagamento della indennità per perdita d'avviamento commerciale.
Entrambi gli appelli sono stati respinti dalla Corte d'appello di Venezia, la quale ha ritenuto (per quanto interessa in questa sede):
che con il contratto di locazione del omissis non era stato attribuito ai locali in questione, né soggettivamente, né oggettivamente, il connotato del bene patrimoniale indisponibile, con conseguente giurisdizione del G.O.;
che l'Azienda non aveva adibito in termini l'immobile acquisito alla destinazione indicata in disdetta, pur potendo organizzare in tempo utile ogni atto prodromico alla concessione.
Avverso la sentenza della Corte veneziana propone ricorso per cassazione l'Azienda USL omissis di Rovigo, attraverso cinque motivi.
Risponde con controricorso la soc. “Top bar”. Le parti hanno depositato memorie per l'udienza.
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24/07/09
La pronuncia in esame, in tema di circolazione stradale, si è occupata della questione del valore probatorio delle circostanze descritte nel verbale di contestazione, così come rilevate dal pubblico ufficiale in base a quanto da egli percepito e rilevato. In particolare, si tratta dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e che pone a fondamento della responsabilità dell’automobilista, la cui condotta risulta essere in violazione al Codice della Strada.
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07/07/09
Il titolo riprende un’affermazione attribuita al giudice della Corte costituzionale Luigi Mazzella, che così avrebbe risposto alle polemiche innescate dalla notizia di una cena a casa sua a cui avrebbero partecipato il collega Paolo Maria Napolitano, Berlusconi, Alfano, Gianni Letta, i presidenti delle commissioni Affari costituzionali della Camera Donato Bruno e del Senato Carlo Vizzini. A cena si sarebbe discusso – secondo lo scoop giornalistico de l’Espresso (n. 26/2009) – della decisione della Corte sul c.d. lodo Alfano e di una bozza di riforma costituzionale della giustizia, scritta dallo stesso Mazzella, in cui si separano le carriere, sostituiscono i pm con gli "avvocati dello Stato" (corpo da cui Mazzella proviene), si cambia il Csm e ritocca la stessa Corte costituzionale. Benché la battuta attribuita a Mazzella sia virgolettata dai principali quotidiani del 27 giugno (Repubblica e Corriere della sera, per esempio), ho qualche difficoltà ad accettarla come autentica, data la sua enormità.
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02/07/09
Lo Stato, in particolare il ministero dell’Istruzione, non può ridimensionare la rete scolastica sul territorio perchè si tratta di una competenza delle Regioni. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, nella sentenza 200 del 2 luglio 2009, dichiarando parzialmente illegittime alcune norme del decreto sviluppo del giugno 2008, in particolare le lettere f-bis) e f-ter) del comma 4 dell’art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, aggiunte entrambe dalla relativa legge di conversione n. 133 del 2008, che prevedono che, con atto regolamentare, si dovrà provvedere alla «definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica».
E' stata invece salvaguardata l'impostazione generale della riforma, e din particolare dell'art. 64, comma 4, nelle parti in cui stabilisce la predisposizione di un piano programmatico di interventi «volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico», e nell aparte in cui dispone che, per «l’attuazione del piano di cui al comma 3», vengano emanati regolamenti governativi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata» anche modificando le disposizioni legislative statali vigenti, come stabilito dal citato art. 17, comma 2, al fine di provvedere ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, stabilendo i conseguenti criteri di intervento.
La Corte ha infatti ritenuto che - con riguardo all'impostazione generale - le richiamate norme siano da qualificare “norme generali sull’istruzione” (rientranti nella competenza esclusiva statale), dal momento che, per evidenti ragioni di necessaria unità ed uniformità della disciplina in materia scolastica, sono preordinate ad introdurre una normativa operante sull’intero territorio nazionale in tema: di razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell’impiego di docenti; di ridefinizione dei “curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola” attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari; di revisione dei criteri di formazione delle classi; di rimodulazione dell’organizzazione didattica delle scuole primarie; di revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici; di ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti
Due, invece, i punti dichiarati incostituzionali dai giudici della Consulta: l’assegnazione al ministero dell’Istruzione del compito di definire ’criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolasticà; e il fatto che anche lo Stato, oltre a Regioni ed enti locali, possa ’nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti». La sentenza, redatta dal giudice Alfonso Quaranta, fa riferimento all’articolo 117 della Costituzione che disciplina le competenze legislative di Stato e Regioni.
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