Importante sentenza del tribunale di Bologna, che ha ritenuto risarcibile il danno esistenziale quale conseguenza della responsabilità aggravata processuale ex art. 96 cpc. La ricorrente aveva opposto un decreto ingiuntivo con cui un legale aveva richiesto il pagamento di onorari relativi ad incarichi professionali che in realtà la parte non gli aveva conferito.
Da qui la richiesta di lite temeraria accolta dal tribunale che, dopo avere rilevato che la responsabilità aggravata ex art. 96 cpc è ipotesi speciale rispetto a quella prevista dall’art. 2043 c.c, ha affermato (sulla scia di orientamento del Supremo collegio) che chi agisce per il risarcimento danni di origine processuale non si trova in posizione deteriore e differente rispetto a chi agisce per la richiesta di danni extracontrattuali.
Conseguentemente, la sfera dei danni risarcibili, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., comprende anche il danno non patrimoniale lesivo di interessi di rango costituzionale relativi alla persona, pur se non tipizzati e presidiati da fattispecie penali.
Tale danno, tipicamente esistenziale, è stato riscontrato nel caso in esame nell’impatto della vicenda processuale sull’esistenza della persona, tenuto conto della giovane età della ricorrente (e.r.)