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Giustizia civile / generalità, varie

26/02/07

Trib. Marsala, 26 febbraio 2007, Pres. Giamo, est. Tomaiuoli, "LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL FIGLIO MAGGIORENNE NON AUTOSUFFICIENTE NELLA L. N. 54/2006"

Si pubblica un’interessante pronunzia del Tribunale di Marsala del 26 febbraio u.s.
La decisione, in applicazione del nuovo testo dell’art. 155 quinquies, 1° co., c.c. (introdotto dalla l. n. 54/2006) prevedente che “tale assegno (di mantenimento), salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto” (ossia al figlio maggiorenne non indipendente economicamente), ha escluso che la novella abbia introdotto una forma di legittimazione processuale del figlio maggiore nel processo di separazione o divorzio pendente tra i genitori.
Nella successiva scheda si legge un commento alla sentenza di Manuela Cortelloni.

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27/02/07

"IL DATORE DI LAVORO E' TENUTO, DOPO LA REINTEGRA, AD ADIBIRE IL LAVORATORE ALLE MEDESIME O EQUIVALENTI MANSIONI RICOPERTE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI LICENZIAMENTO" – Luca RENNA

Pubblichiamo il commento dell’avv. Luca Renna alla decisione resa in sede di reclamo cautelare dal Tribunale di Ravenna in data 30 agosto 2006. 
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A seguito di ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., il Giudice del Lavoro di Ravenna ordinava il reintegro nel posto di lavoro di un dipendente dell’ASCOM (Associazione Territoriale del Commercio e Turismo del Comune di Ravenna). Poiché il provvedimento non veniva eseguito, il lavoratore proponeva ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. per l’attuazione delle misura cautelare e, nell’accogliere questo ulteriore ricorso, il giudice disponeva: la reiscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola; l’indirizzo, da parte della datrice di lavoro, di comunicazioni a tutti gli uffici competenti; la ripresa della corresponsione del trattamento economico – retributivo spettante al lavoratore, nonché l’accesso di questo presso i locali aziendali eventualmente con l’ausilio di ufficiale giudiziario e/o di forza pubblica e con la conseguente assegnazione del prestatore di lavoro al posto di servizio a lui precedentemente ricoperto, fatta salva la possibilità per il datore di lavoro di esercitare l’eventuale variazione delle mansioni nel rispetto dell’art. 2103 c.c. 

Avverso tale provvedimento la ASCOM proponeva reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. innanzi al Tribunale in composizione collegiale ritenendo, in primo luogo, l’inammissibilità della domanda formulata ex art. 669 duodecies c.p.c. (eccezione già formulata dalla società in sede di procedimento volta a stabilire le modalità d’attuazione del provvedimento cautelare e già respinta dal giudice unico). 
Secondo la reclamante, pendente il giudizio di reclamo innanzi al Tribunale, era questo competente a conoscere in via esclusiva anche degli eventuali strumenti attuativi.In secondo luogo, venivano contestate le misure esecutive sulla base della distinzione tra obblighi coercibili ed obblighi incoercibili. Infine, si osservava che l’associaizone aveva eseguito l’ordine del giudice cautelare reinserendo il lavoratore in un comparto produttivo. 

Nel costituirsi in giudizio, il dipendente, contestando quanto dedotto da parte avversaria, insisteva a sua volta sull’inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento emesso ex art. 669 duodecies c.p.c.

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22/02/07

"ARBITRATO SOCIETARIO: PROFILI GENERALI E LIMITI DI AMMISSIBILITA'" - Dario Colangeli

Quanto alla disciplina, in primo luogo una clausola arbitrale non può essere contemplata dall'atto costitutivo di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi di quanto previsto ex art. 2325-bis c.c.
  Difatti La ratio della previsione risiederebbe nella considerazione che in questo tipo di società i soci sono prevalentemente soggetti investitori, non interessati per definizione a partecipare all'amministrazione della società, presumibilmente neppure a conoscenza del contenuto dell'atto costitutivo o dello statuto, e comunque non in grado di fronteggiare la società nell'ipotesi di arbitrato. 
 Inoltre si osserva come Tale norma ben si giustifica alla luce del fatto che, come si è già più volte evidenziato, il singolo socio in tal caso non ha alcun potere contrattuale nel definire le clausole statutarie: di tal che, considerato sia l'impossibilità di questi di sottrarsi in altro modo alla devoluzione in arbitrato delle controversie, sia la sua presumibile inconsapevolezza dell'esistenza  di una siffatta previsione, si è preferito ritenere  incompatibili le clausole compromissorie con la struttura stessa delle società  che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

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02/02/07

Trib. Modena, 2 febbraio 2007, g.u. Masoni, "RICONOSCIUTO IL DANNO ESISTENZIALE DA RESPONSABILITA' AGGRAVATA"

La pronunzia di merito del Tribunale di Modena si inserisce nel filone di pronunzie emiliane (Trib. Bologna, 27 gennaio 2005, in Giur. merito, 2005, 1780, con nota di Farolfi; in D&G, 2005, 13, 42, con nota di Bordon; Trib. Bologna, 24.5.2005, in www.personaedanno.it; Trib. Roma, 18 ottobre 2006, di prossima pubblicazione in Giur. merito) che riconoscono il danno esistenziale quale conseguenza della proposizione di una lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Nella specie, la modifica peggiorativa della qualità della vita della convenuta (una vedova settantaduenne, mai prima d’ora convenuta in un processo) è stata ravvisata nel tempo perso e non potuto utilizzare in attività realizzative della persona (quali svago, incontri con amici e parenti, etc.), ed il cui tempo è stato invece impiegato in colloqui col difensore e nella ricerca di documenti utili per la difesa. 

Il danno è stato equitativamente liquidato nella somma di € 5.000. (r.m.)

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