La sentenza in commento origina DA considerazioni tese a sottolineare l'idea che il riparto di giurisdizione civile/amministrativa, quantomeno in relazione ai diritti soggettivi, debba mantenere un rapporto (che si suppone essere frutto di scelta costituzionale) regola/eccezione, pena il proiettare il giudice amministrativo in una (non costituzionalmente consentita) dimensione civilistica.
Le argomentazioni, che la pronuncia contiene in parte motiva, meritano di essere ricordate, per l'importanza che esse rivestono tanto nella valutazione di eventuali, futuri interventi legislativi (tesi a modificare gli ambiti di giurisdizione), quanto nell'interpretazione del diritto positivo, specie riguardo ai diritti suscettibili di tutela attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo.