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Giustizia civile / generalità, varie

31/05/05

Trib. Reggio Emilia, 31 maggio 2005, n. 837, g.u. Fanticini - "DANNO ESISTENZIALE DA AZIONE GIUDIZIARIA PROMOSSA CON COLPA GRAVE"

Un’azione giudiziaria promossa con colpa grave, tale da configurare un’ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., può originare, in colui che la subisce, un danno esistenziale.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la decisione in esame, ha ritenuto che fosse assolutamente temeraria la chiamata in causa promossa nel corso del giudizio, sia perché infondata in fatto, sia perché la parte era decaduta dall’esercizio dell’azione intrapresa, sia perché la domanda era basata su documenti probabilmente falsi.

Nel motivare la propria decisione il Giudice, dimostrando un’ottima conoscenza del nuovo assetto del danno non patrimoniale, ha riconosciuto l’autonomia del danno esistenziale individuandolo nelle preoccupazioni e nella situazione di disagio e di stress che il danneggiato ha dovuto affrontare in conseguenza dell’infondata azione giudiziaria.

Per la quantificazione del danno esistenziale, il Tribunale di Reggio Emilia ha proceduto ad una valutazione equitativa, liquidando al danneggiato la somma di € 2.000,00.

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27/05/05

Decreto legislativo 27.5.2005, N. 116 - "GRATUITO PATROCINIO E CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE"

Pubblicato, in attuazione della Direttiva comunitaria 2003/8/CE, il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116 diretto a migliorare l’accesso alla giustizia nelle c.d. controversie transfrontaliere, le controversie cioè <in cui la parte che chiede il patrocinio é domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato appartenente all'Unione europea diverso da quello ove pende il processo o in cui la sentenza deve essere eseguita> (enrico ravera)

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18/05/05

Trib. Genova, sez. VII civ., 18 maggio 2005, n. 1 – Pres. Delucchi, Est. Tuttobene - "PROCEDIMENTO CIVILE, PROCESSO ESECUTIVO, INTERPRETAZIONE LETTERALE DELL'ART. 630 C.P.C., ESCLUSIONE, INTERPRETAZIONE SECONDOLA VOLONTA' DEL LEGISLATORE"

Nell’ambito del processo esecutivo, nel quale non si attua un vero e proprio contraddittorio e nel quale la prospettazione di difese da parte del debitore rappresenta un fatto eventuale e sostanzialmente anomalo, l’art. 630 c.p.c. non può essere interpretato in senso strettamente letterale, con ciò consentendo la proposizione dell’eccezione in qualunque momento anteriore alla prospettazione di altre difese, bensì deve essere interpretato, alla stregua di quanto previsto dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, ricostruendo l’intenzione del legislatore, cioè riconoscendo che l’eccezione di estinzione non può essere proposta dopo la conclusione della prima udienza fissata nel processo esecutivo dopo il verificarsi del fatto estintivo. 

(continua)

 

 

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25/05/05

Tribunale Vercelli, 25 maggio 2005, g.u. Campese – "REGOLAMENTO DELLE SPESE NELL'OPPOSIZIONE A PRECETTO"

Questa sentenza si occupa del regolamento delle spese del giudizio di opposizione a precetto, per il caso in cui debba essere dichiarata cessata la materia del contendere a seguito di rinuncia all'atto di precetto medesimo da parte del creditore (rinuncia intervenuta successivamente all'iscrizione a ruolo della causa di opposizione).

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18/05/05

Tribunale Vercelli, 18 maggio 2005, g.u. Campese – "LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DI UNA SOCIETÀ"

Con questa pronuncia viene data concreta applicazione al principio, più volte affermato dal Supremo Collegio, secondo cui la legittimazione processuale della società – allorché il legale rappresentante di una società di capitali conferisce il potere di rappresentanza processuale ad un altro soggetto – sussiste solo ove tale soggetto sia dotato di poteri di rappresentanza sostanziale o comunque inserito con carattere sistematico nella gestione sociale o in un suo ramo  (e. r.).

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19/05/05

Tribunale Roma, 19 maggio 2005, pres. Di Marzio, rel. Di Mauro - "RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO LOCATIVO: CINQUE GIORNI PER OPPORSI EX ART. 617 C.P.C."

Il tribunale di Roma ha confermato il proprio orientamento secondo cui l'opposizione alla data per il rilascio dell'immobile, fissata nel provvedimento di convalida per finita locazione, deve qualificarsi opposizione agli atti esecutivi ed è quindi soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. (e.r.)

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