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Giustizia civile / generalità, varie

31/05/06

"CLAUSOLA ARBITRALE E VOLONTA' TESTAMENTARIA" - Dario COLANGELI

Di rilevante interesse è la questione attinente la compatibilità della clausola testamentaria con la volontà testamentaria e la natura che assume all'interno di questo istituto.
Parte minoritaria della dottrina propende per la soluzione negativa sostenendo di volta in volta quali argomentazioni, contrarie all'ammissibilità dell'istituto, il dettato ex art. 587, comma 2, c.c., la necessaria identità fra coloro che stipulano la clausola compromissoria e coloro fra i quali insorgeranno le controversie o dall'impossibilità che l'arbitrato tragga fonte da un atto unilaterale. La dottrina, partendo dall'indiscutibile assunto dell'assenza di ogni divieto, ne sostiene la validità.
Di rilievo appaiono le questioni circa la natura della clausola arbitrale testamentaria, l'individuazione dei limiti di ammissibilità tra  clausola arbitrale e  volontà testamentaria nonchè l'eventuale apposizione di disposizioni a titolo di pena e clausola arbitrale testamentaria.

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05/05/06

App. Firenze, 5 maggio 2006, pres. Massetani, est. Turco - "INFONDATEZZA DELL'APPELLO, RESPONSABILITA' AGGRAVATA E DANNO NON PATRIMONIALE"

La sentenza della Corte fiorentina offre lo spunto per una riflessione sui mali della giustizia. 

Tra di essi quello più difficile da curare è l’irragionevole durata del processo civile, che neppure la c.d. legge Pinto sembra avere avviato a guarigione, e  che costituisce quindi il vero cancro da combattere, tanto da avere costituito oggetto di viva preoccupazione nel saluto di comminato dal CSM del Presidente della Repubblica Ciampi.

Ecco allora l’importanza della sentenza di Firenze, che merita plauso perché rispolvera uno strumento desueto ma efficace per sanzionare un appello inconsistente; nulla di eccezionale se non l’applicazione di un mezzo utile, già previsto dal nostro ordinamento, per scoraggiare la durata del processo: arma però messa in naftalina dai giudici. 

Questi ultimi, infatti, fanno uso parsimonioso, oltre che della responsabilità aggravata, anche della regola della soccombenza (su cui è dovuto intervenire il legislatore con la recente modifica dell’art. 92 c.p.c.,  richiedendo per la sussistenza dei “giusti motivi” esplicita motivazione), regola quest’ultima invece che  - se non bene utilizzata  - finisce per scontentare la parte che ha ragione, favorendo quella che ha torto. 

Se vogliamo che il tempo del processo sia ragionevole, occorre forse rimeditare (e rispolverare in chiave di responsabilità) anche le norme in tema di spese del processo, per rafforzare il dovere, già assegnato alle parti e ai loro difensori, di comportarsi con lealtà e probità nel giudizio  (enrico ravera).  

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16/05/06

"LA CONCILIAZIONE GESTITA DALLE CAMERE DI COMMERCIO"- Frida PAOLELLA

La conciliazione, strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie, volontario e non obbligatorio, consiste in una negoziazione gestita dalle stesse parti in lite, che viene facilitata da un terzo, il conciliatore. Quest’ultimo non è né un giudice né un arbitro, ma un esperto neutrale che aiuterà le parti a trovare un accordo soddisfacente, anche sotto il profilo economico. I vantaggi della procedura di conciliazione sono la rapidità dei tempi di risoluzione del contenzioso, semplicità del procedimento, costi ridotti e predeterminati da un tariffario e riservatezza della procedura. Rimane immutata la possibilità di ricorre al giudice.
Le caratteristiche della conciliazione offerta dalle Camere di Commercio sono: a) la libertà delle parti di partecipare (o meno) all’incontro di conciliazione, così come di determinarne l’esito; b) la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore; c) la riservatezza.
Le procedure di conciliazione si svolgono in ciascuna Camera secondo gli adempimenti richiesti dal Regolamento Unico di Conciliazione.

 

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01/05/06

"CLAUSOLA COMPROMISSORIA: NATURA E QUESTIONI PROBLEMATICHE" - Dario COLANGELI

La natura della clausola compromissoria, così come del compromesso, hanno per lungo tempo impegnato dottrina e giurisprudenza.
Quest'ultima, secondo un'interpretazione tradizionale, riconosceva una diversa natura al deferimento in arbitrato rituale rispetto al deferimento in arbitrato irrituale: difatti, solo a quest'ultima figura veniva riconosciuta natura contrattuale mentre all'arbitrato rituale  era attribuita natura giurisdizionale. Tale dicotomia è stata in seguito superata  dalla Cassazione a Sezioni Unite la quale ha riconosciuto la medesima natura contrattuale sia all'arbitrato in sede rituale che in quello in sede irrituale.
Rilevante è, altresì,  analizzare la struttura della clausola arbitrale: difatti considerarla come un elemento accessorio  del contratto in cui è inserita o come un patto autonomo collegato comporta delle importanti conseguenze soprattutto in caso di cessione del contratto principale.
Infine appaiono rilevanti le problematiche relative alla clausola compromissoria contenuta in un contratto illegale, o in un contratto illecito, nonchè circa l'estensibilità di termini o  condizioni eventualmente  apposti al contratto e, infine, in caso di pattuizioni aggiuntive o integrative del contratto principale.

 

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