La mediazione cd. obbligatoria, prevista dall’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010, costituisce una limitazione alla regola generale dell’accesso diretto alla Giustizia, e, come tutte le ipotesi di giurisdizione cd. condizionata, costituisce quindi una norma eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Cfr. C.Cost. n. 403/07 e Cass. n. 967/04. Ne consegue che l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., anche se giustificata da contratti che ricadono sotto il fascio applicativo dell’art. 5, I cit., non deve essere preceduta dall’obbligo preliminare della mediazione.