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Giustizia civile / generalità, varie

24/06/11

Cass. pen., V sez., 24 giugno 2011, n. 25486 - "INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO L'ORDINANZA CHE DICHIARI LA NULLITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO PER OMESSA TRADUZIONE DELL'ATTO" - Alberto SAGNA

Non è autonomamente impugnabile né abnorme il provvedimento del giudice che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione dell'atto nella lingua conosciuta dall'imputato, in quanto la valutazione sulla necessità della traduzione si connota del carattere della discrezionalità e la motivazione, anche se presuntiva e basata sulla sola richiesta dell'imputato di traduzione, può al massimo essere valutata come erronea.

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13/06/11

Trib. Varese, Sez. I civ., ord. 13.06.2011 – "MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E ATTENUAZIONE DELLA GARANZIA DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA (IUS STRICTUM)" - Riccardo RICCÒ

La mediazione cd. obbligatoria, prevista dall’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010, costituisce una limitazione alla regola generale dell’accesso diretto alla Giustizia, e, come tutte le ipotesi di giurisdizione cd. condizionata, costituisce quindi una norma eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Cfr. C.Cost. n. 403/07 e Cass. n. 967/04. Ne consegue che l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., anche se giustificata da contratti che ricadono sotto il fascio applicativo dell’art. 5, I cit., non deve essere preceduta dall’obbligo preliminare della mediazione.

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15/06/11

Cass. civ., S.U., 13 giugno 2011,n. 12898, pres. Vittoria - "IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA EX ARTT. 285 E 170 C.P.C." - Matteo BARIZZA

SOMMARIO:
1. Premessa. – 2. La massima. – 3. L’iter processuale. – 4. Le motivazioni
della Suprema Corte. – 4.1. L’orientamento prevalente sino agli anni settanta del
secolo scorso – 4.2. L’orientamento prevalente dagli anni ottanta ad oggi. – 4.3.
L’orientamento seguito dalle Sezioni Unite. – 5. La ragionevole durata del processo.

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13/06/11

Cass. civ., S. U.,13 giugno 2011, n. 12898, pres. Vittoria - "LA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA ALLA CONTROPARTE E NON AL PROCURATORE COSTITUITO NON È IDONEA A FAR DECORRERE IL TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE" - Matteo BARIZZA

Con una pronuncia resa a Sezioni Unite in data 13 giugno 2011, la Suprema Corte ha
statuito che la notificazione della sentenza in forma esecutiva effettuata dalla parte
vincitrice direttamente e personalmente alla parte soccombente, anziché al
procuratore costituito ex art. 170, comma 1, e 285, c.p.c. – nel regime anteriore alla
legge 23 febbraio 2006, n. 51 – non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione di
cui all’art. 325 c.p.c. né per il notificante, né per il notificato.

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