26/09/07
Lo speciale procedimento sommario di “liquidazione degli onorari degli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile” (di cui alla l. 13 giugno 1942, n. 794) ha un ambito applicativo specifico e circoscritto. Dato che, per insegnamento ricevuto, lo stesso è esperibile a condizione che l’opposizione del debitore-cliente abbia ad oggetto sole contestazioni sul quantum debeatur. Viceversa, quando venga contestato l’an debeatur, il procedimento non può proseguire con le forme semplificate, che prevedono la sua conclusione con “ordinanza non impugnabile” (art. 30 l. cit.).
In particolare, quando sia contestato il rapporto professionale, siano insorte contestazioni sulla natura giudiziale dei compensi, ovvero quando il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale (Cass. 21 agosto 2003, n. 12.294), ovvero, sia eccepito il difetto di legittimazione passiva (Cass. 29 marzo 2005, n. 6578), ovvero, ancora, la controversia concerna il dedotto inadempimento de professionista alle obbligazioni scaturenti dal rapporto professionale (Cass. 8 agosto 2000, n. 10.426), ovvero i limiti del mandato professionale (Cass. 27 gennaio 1998, n. 786), ebbene, in tali casi, la disciplina procedimentale desumibile dall’art. 30 (ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. contro siffatte “ordinanze non impugnabili”) è inapplicabile.
In presenza di contestazioni sull’an debeatur, il procedimento dovrebbe proseguire nelle forme ordinarie, ma se il giudice, nonostante ciò, pronunzi con ordinanza su alcune delle questioni, è questo il principio affermato dalla pronuncia in epigrafe (tratta da www.dirittoegiustizia.it.) perfettamente allineata a molteplici precedenti di legittimità, la decisione è appellabile, come una sentenza, non già ricorribile per cassazione, cosicché ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. è inammissibile.
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25/09/07
LA Suprema Corte chiarisce i termini della impugnazione del provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Per la Corte, il provvedimento di revoca dell’ammissione, è ricorribile, in sede di volontaria giurisdizione, direttamente per cassazione unicamente quando esso è emesso sulla richiesta proveniente dall’Ufficio finanziario competente (ai sensi dell’art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002).
Non anche quando venga emesso motu proprio (ipotesi non regolata dalla legge). In tal caso il provvedimento deve ritenersi reclamabile a norma dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 davanti allo stesso giudice che lo ha emesso (ed ora davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d’appello).
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18/09/07
Con la sentenza evidenziata, la Suprema Corte chiarisce la natura del potere di sospensione derivante dalla impugnazione tramite opposizione del titolo esecutivo (nel caso concreto un decreto di trasferimento).
Per la Corte, il provvedimento di sospensione ha la stessa natura del provvedimento adottato in base all'art. 351, terzo comma, cod. proc. civ., dal giudice dell'appello, che, se ricorrono gravi motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza.
Nello stesso momento, il provvedimento adottato a seguito di opposizione avrà l'effetto di una sospensione del corso del termine di efficacia del precetto nel frattempo notificato, non, al contrario, di interruzione del termine detto.
(segue)
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14/09/07
L'efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta ex art. 2702 cc concerne la provenienza della medesima da colui che ne risulta sottoscrittore, ma non il suo contenuto, che il giudice è libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo. Questo è il principio posto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12695 del 2007.
Difatti, il riconoscimento della sottoscrizione, idoneo a far acquistare alla scrittura privata la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 cc, può essere anche implicito e può assumere rilievo anche se effettuato prima del giudizio e, quindi, in sede stragiudiziale; tuttavia il riconoscimento, anche se tacito, non costituisce accertamento incontestabile dell'autenticità della scrittura, ma può essere impugnato solo mediante la proposizione di querela di falso (sul punto Cass. n. 21744/2004).
(segue)
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13/09/07
Con la sentenza n. 18536/07 la Suprema Corte precisa che quando il sequestro conservativo si converte in pignoramento la dichiarazione di inefficacia non può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse: ha diritto a presentare l’istanza soltanto il debitore esecutato.
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera automaticamente nel momento in cui il sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva. L’articolo 156 delle disposizioni di attuazione Cpc impone al sequestrante, divenuto creditore-pignorante, un’attività di impulso processuale: depositare una copia della pronuncia nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione: se il termine perentorio non viene rispettato il pignoramento è inefficace (Cassazione, 8615/04). E l’inefficacia opera di diritto ma deve essere eccepita dal debitore esecutato prima di ogni altra difesa nell’ambito del processo esecutivo promosso dal creditore procedente.
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