Ancora una sentenza che rispolvera l’art. 96 cpc per sanzionare cause infondate.
Dopo le sentenze di area tosco-emiliana (Trib. Bologna, 27.1.2005, Trib. Reggio Emilia 31.5.2005, Trib. Bologna, 20.9.1995, Trib. Bologna 22.11.1995 e C.A. Firenze 3.3.2006, tutte pubblicate in questo lemma) una sentenza romana, a conferma dell’espansione della nuova interpretazione dell’art. 96 cpc, interpretazione in chiave esistenzialista, ed ancor prima costituzionalmente orientata secondo il parametro dell’art. 111 Cost.
Se l’art. 96 cpc infatti “inserendosi nel contesto della disciplina aquiliana, risponde essenzialmente ad una logica risarcitoria, ciò non esclude che la stessa disposizione manifesti anche una funzione sanzionatoria di una condotta riprovevole e dannosa per l’intera collettività”.
La condotta di chi usa ed abusa del processo: da qui la necessità di alleggerire l’onere probatorio del danneggiato, in linea sia con il nuovo 385 cpc (che prevede anche d’ufficio la condanna del soccombente di una somma equitativamente determinata non superiore al doppio dei massimi tariffari, se la Corte ritiene che il ricorso sia stato proposto o ad esso si sia resistito anche solo con colpa grave), sia con la giurisprudenza CEDU, divenuta giurisprudenza a tutti gli effetti nazionale dovendo essere applicata nei giudizi promossi ai sensi della legge Pinto (cfr. Cass. 26.1.2004, n. 1338), per quanto riguarda anche i criteri di liquidazione del danno [enrico ravera].