La normativa fiscale vigente in materia di plusvalenze generate in fase di cessione di un immobile prevede, come noto, la tassabilità di tali redditi in capo al cessionario.
L’articolo 67, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle Imposte sul Reddito stabilisce infatti che sono considerati redditi diversi e, come tali da assoggettare a tassazione, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.
Lo stesso articolo, sempre alla lettera b) del primo comma, mette in evidenza alcune eccezioni alla regola generale che, come tali, non si vedrebbero colpite dall’imposizione fiscale.
Nello specifico sono considerate escluse dalla tassazione come redditi diversi quelle plusvalenze realizzate nella cessione a titolo oneroso di unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Non costituiscono inoltre reddito diverso le plusvalenze realizzate nella vendita di immobili acquisiti mortis causa.
Il tenore letterale dell’articolo in commento risulta pertanto molto chiaro. Meno semplice di quanto si creda, però, appare la sua applicazione nei casi reali che si vengono a presentare all’attenzione dell’esperto.