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Diritto tributario / generalità, varie

05/06/08

"SEPARAZIONE-DIVORZIO: NON DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE" - Cristiano GOBBI

Non raramente tra le condizioni di separazione e divorzio, nei casi di separazione consensuale e di divorzio congiunto, è possibile riscontrare il consenso delle parti sulla traslazione parziale o totale delle spese di amministrazione condominiale a carico del coniuge non assegnatario.
Quid iuris è possibile per l'obbligato considerare tale onere deducibile dal reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi?

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02/06/08

"ABITAZIONE PRINCIPALE E PLUSVALENZA: TASSAZIONE DELL'IMMOBILE FRAZIONATO" – Manuela PIERATTONI

Dopo l’analisi della Risoluzione 219/E del 30 maggio 2008 nella quale l’Agenzia delle Entrate si dedicava alla precisazione che i contratti di erogazione di luce, acqua e gas sono valida prova dell’utilizzo dell’immobile come abitazione principale dell’intestatario delle specificate utenze, lo stesso giorno, con la Risoluzione 218/E, l’amministrazione finanziaria fissa l’attenzione sulla creazione di plusvalenza tassabile in sede di cessione di immobile in una fattispecie piuttosto particolare ma non di certo inconsueta.
Trattasi della fattispecie per la quale un contribuente, dopo aver acquistato un immobile al fine di adibirlo a propria abitazione principale, avesse deciso di operare una suddivisione di tale immobile ottenendo con questa operazione due nuove unità abitative una delle quali da destinare ad una successiva vendita.

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02/06/08

"ABITAZIONE PRINCIPALE E PLUSVALENZA: ATTENZIONE ALL'INTESTATARIO DELLE UTENZE" – Manuela PIERATTONI

La normativa fiscale vigente in materia di plusvalenze generate in fase di cessione di un immobile prevede, come noto, la tassabilità di tali redditi in capo al cessionario.

L’articolo 67, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle Imposte sul Reddito stabilisce infatti che sono considerati redditi diversi e, come tali da assoggettare a tassazione, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.
Lo stesso articolo, sempre alla lettera b) del primo comma, mette in evidenza alcune eccezioni alla regola generale che, come tali, non si vedrebbero colpite dall’imposizione fiscale.
Nello specifico sono considerate escluse dalla tassazione come redditi diversi quelle plusvalenze realizzate nella cessione a titolo oneroso di unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Non costituiscono inoltre reddito diverso le plusvalenze realizzate nella vendita di immobili acquisiti mortis causa.
Il tenore letterale dell’articolo in commento risulta pertanto molto chiaro. Meno semplice di quanto si creda, però, appare la sua applicazione nei casi reali che si vengono a presentare all’attenzione dell’esperto.

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