13/01/07
La pronuncia, già pubblicata su questa rivista in particolare con riferimento alla responsabilità del primario in virtù della posizione apicale dal medesimo rivestita all'interno del reparto diretto, ed alla quale si rimanda anche per la visione del testo integrale, risulta interessante anche per gli abbondanti riferimenti alla miglior giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di responsabilità medica nonchè per il riconoscimento della risarcibilità del danno esistenziale. Invero tale pronuncia precede quella delle Sezioni Unite dell'autunno 2008 ma, singolarmente, potrebbe essere scritta anche oggi quando, nonostante le buie previsioni delle Sezioni Unite, il danno esistenziale si è riproposto con forza trovando legittimazione proprio nella corretta lettura della carta costituzionale e del nuovo danno non patrimoniale.
Quanto ai lineamenti della responsabilità medica, la pronuncia ricorda, in punto di riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza precedente alla pronuncia delle Sezioni Unite del 30.10.01 n. 13533 per concludere, in ossequio a quest'ultima decisione, che ormai non v'è più dubbio che la responsabilità dell'ente ospedaliero abbia natura contrattuale e che il creditore della prestazione, in tal caso paziente danneggiato, può limitarsii ad allegare l'inesatto adempimento che tra l'altro può consistere anche solo nel difetto di informazione, per far sì che gravi sul debitore della prestazione, in tal caso la struttura ospedaliera, l'onere di dimostrare di aver adempiuto in modo perfetto alla propria obbligazione.
Chi scrive non condivide però, come in altre occasioni -nella stessa rivista- ricordato, la digressione sulla tralatizia distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, alla quale anche il Tribunale di Napoli fa riferimento, poichè è evidente che l'unico criterio di responsabilità e, ad un tempo, criterio per comprendere il contenuto dell'obbligazione, sia stabilito dall'art. 1176 c.c., da leggersi in modo coordinato al 2236 c.c., a mente dei quali la misura della responsabilità è ritagliata sul criterio di diligenza speciale previsto dal II comma del primo dei due articoli citati che trova adeguata conferma nell'art. 2236 c.c. che, alludendo alle situazioni di speciale difficoltà non stabilisce, di fatto, nulla di più di quanto già non si deduca dall'art. 1176 nel quale, a ben vedere, la pretesa di diligenza nell'adempimento è già commisurata alla natura del caso, come a dire che ove il caso sia di particolare difficoltà la severità del giudizio vada ad essa rapportata.
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17/01/07
Ancora una pronuncia sul danno esistenziale, ancora una affermazione perentoria, condivisibile, limpida, nient’affatto timorosa o titubante, proprio per rinvigorire quel vento di novità portato da tale voce di danno all’interno del sistema risarcitorio.
Una donna lamenta di aver patìto tutta una serie di danni, derivanti dalla costruzione di un ponteggio con cui una impresa doveva svolgere determinati lavori di ristrutturazione interna di un appartamento che si trovava al terzultimo piano di un condominio. Lamenta, in buona sostanza, di non poter più godere di una vista sul cortile condominiale, di non avere più luce a sufficienza all’interno del suo appartamento (l’impalcatura era prospiciente a una finestra dello stesso), di dover patìre rumori, l’ingresso di polvere derivante dai lavori commissionati all’impresa convenuta, di non poter stendere normalmente i propri panni mediante l’utilizzo dello stenditoio, e infine di vivere con l’ansia di imbattersi in possibili malintenzionati che avrebbero potuto accedere al suo appartamento direttamente dal ponteggio.
Va ricordato che il giudice nel caso in esame non liquida il danno esistenziale, non ritenendolo sussistente per mancanza di alcuni presupposti - che non dovrebbero mai mancare -, necessari per un suo riconoscimento. Ciò a voler evidenziare, ancor di più, le peculiarità di tale danno. Volendo specificare il discorso, il giudice genovese rinnova l’interesse degli operatori giuridici sulla voce del danno esistenziale, richiamando – nella stessa motivazione – tutte quelle pronunce che dal 2003 sino ai giorni nostri hanno contraddistinto tale figura. È interessante notare come si parli di voltare definitivamente pagina, si faccia riferimento a «una serie di decisioni della portata sicuramente "storica"», per poi affermare senza - mezzi termini - che tali pronunce hanno dato il proprio sigillo sul danno esistenziale, e in generale sul danno non patrimoniale, «di fatto archiviandolo».
La lettura della motivazione consente di rinviare al testo della sentenza per poter avere un quadro giurisprudenziale più chiaro e definito di quale sia stato il percorso del danno che qui interessa. Anche tra in queste sentenze che vengono richiamate, meritano di essere evidenziati alcuni periodi o formule di chiara matrice esistenziale: si parla di ‘tutela dei valori della persona’, della necessità di superare l’iniquità della tradizionale configurazione del sistema risarcitorio, della ‘costituzionalizzazione’ dell’art. 2059 c.c., della consequenziale ampiezza di voci risarcitorie da poter risarcire nel concreto, della costante e ormai pacifica giurisprudenza favorevole al danno esistenziale, della necessità, infine, di supportare con appositi argomenti e strumenti probatori la propria richiesta in sede giudiziale.
È proprio la mancanza di validi elementi in tema di allegazione del danno patìto e di corretto adempimento dell’onere probatorio - secondo le regole prescritte dalla legislazione codicistica - che impediscono al giudice di poter parlare in positivo di risarcimento del danno esistenziale in favore della richiedente. In altri termini, le lamentele resterebbero vuote affermazioni in quanto non suffragate da un benché minimo – o quantomeno inadeguato - sostegno. La sentenza dà ragione a chi vuole vedere nel danno esistenziale una voce di danno non patrimoniale effettiva, pratica, poco teorica, non futile, insuscettibile di essere intesa, sic et simpliciter, quale contenitore di ogni frivolezza umana.
Un’altra sentenza archiviata in favore del risarcimento del danno esistenziale, purchè allegato e provato. Si tratta di un altro contributo importante, sia perché consente di cristallizzare orientamenti giurisprudenziali piuttosto lineari su tale tematica, sia perché prosegue una interpretazione in chiave evolutiva dell’intera categoria del danno non patrimoniale, facendosi portavoce di una logica tuzioristica. Si rinnova, in tal modo, l’attenzione sulla «nuova stagione» – di cui parla lo stesso giudice - che i danni non patrimoniali, e in particolare il danno esistenziale, stanno vivendo e stanno facendo vivere alla persona umana.
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29/01/07
La Corte di Appello di Milano - nel decidere in merito ad una richiesta di risarcimento del danno esistenziale derivante da immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità – ha affermato importanti e condivisibili principi in tema di onere della prova.
Ribadita l’autonoma risarcibilità del danno esistenziale, e richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 6572/2006, la Corte milanese ha correttamente osservato che chi lamenta un danno esistenziale (nella specie provocato da immissioni derivanti da un impianto di condizionamento) deve fornire la prova - testimoniale, documentale o presuntiva - dei concreti cambiamenti di segno negativo apportati nella qualità di vita del danneggiato.
La Corte, quindi, ha respinto la teoria del “danno-evento” ed ha affermato che anche nell’ipotesi di lesione di valori fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti, deve osservarsi quanto disposto ex art. 2697 c.c.
Poiché la parte appellante, per provare il danno esistenziale, si era limitata ad invocare la “presunzione semplice”, la Corte ha respinto, sul punto, il motivo di appello.
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21/01/07
La mancata adozione delle dovute cautele da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione è causa di danno esistenziale. Lo ha stabilito il TAR Emilia Romagna con sentenza n. 200 del 17 febbraio 2006. Perché questo può valere per un’infermiera professionale, dipendente di una ASL, ma non per un militare dipendente del Ministero della difesa?
CASO A L’infermiera nel 1993 si ferì in servizio con l'ago di una siringa che aveva utilizzato per effettuare un prelievo ematico ad un paziente ricoverato presso il reparto ove lei operava. Quest’ultimo risultava poi affetto da HIV e HCV (epatite C) positivo, nonché da epatite HBV (epatite B). Gli accertamenti disposti sull’interessata circa un anno dopo evidenziarono il suo stato di sieropositività e l’asseritamente avvenuto contagio.
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19/01/07
Ill bisogno di introdurre nel sistema una categoria come quella del danno esistenziale deriva dalla necessità di identificare, in maniera autonoma, le conseguenze non patrimoniali che non corrispondono al danno morale.
Quanto allo specifico contenuto di una simile figura, non si tratta di prospettare - per usare le parole della Cassazione - “una categoria generica, bonne a tout faire”. I riflessi negativi che fanno capo a tale figura sono definiti in maniera incontrovertibile, e riguardano le ricadute negative che l’illecito produce sulle attività realizzatrici della persona.
Tale dato trova, del resto, riscontro oggettivo nella realtà fattuale, dove non sarà difficile ricostruire la diversità tra situazione della vittima prima e dopo l’illecito: così come riconoscono le Sezioni Unite, nella sentenza n. 6572/2006, affermando che “il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso”.
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09/01/07
Il lavoro via via più serrato di definizione in positivo del Danno Esistenziale – e non solo per differenza con altre categorie di danno – fa emergere una teoria implicita della personalità, tutta estroflessa, volta alla realizzazione delle proprie potenzialità all’esterno, nello spazio sociale e comunicativo in cui l’individuo vive giorno per giorno, agisce e reagisce, si mostra, si relaziona, combatte, afferma, nega, vince, soccombe.
Rifacendoci a concetti correnti della psicologia dinamica, si potrebbe notare che la nozione di Danno Esistenziale si muove ai bordi della distinzione tra mondo interno e mondo esterno, optando per quest’ultimo come sua sede elettiva. In altre parole, la persona che subisce una lesione “esistenziale” parte, nel rivendicare i propri diritti, da un’esperienza di grave alterazione della propria qualità di vita, intesa come patrimonio di possibilità di autoaffermazione nel mondo esterno.
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