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Danni / danno esistenziale

16/06/09

App. Roma, 16 giugno 2009 – "ANCH'IO VOGLIO IL DANNO ESISTENZIALE" – Antonello NEGRO

I proprietari di una villa lamentavano intollerabili immissioni di rumore provenienti da una limitrofa area privata.

In primo grado gli attori ottenevano, quale risarcimento per le suddette immissioni, la somma di € 10.000,00 ciascuno, ma impugnavano la sentenza lamentando il mancato riconoscimento del danno esistenziale.

Sostenevano gli attori, infatti, che le immissioni di rumore provocano, quantomeno, disturbi del sonno, stress e disagi psicologici.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui di seguito riportata, ha respinto tale motivo d’impugnazione e – richiamata acriticamente la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008 – ha rilevato che nel caso di specie la richiesta di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno esistenziale non era sorretta da elementi concreti e specifici di riscontro in ordine alla sussistenza del pregiudizio subito (e cioè di un pregiudizio distinto e diverso da quello già risarcito attraverso il riconoscimento del danno morale).

Eppure, rileviamo, anche se è vero che il danno esistenziale (al pari di ogni altro danno) non è mai in re ipsa, è altrettanto vero che la Corte di Appello avrebbe potuto far uso del ragionamento presuntivo al fine di ritenere raggiunta la prova di un’alterazione – sia pure standard – delle attività realizzatrici della persona.

La sentenza è stata resa anonima, ma c'è chi giura che uno degli attori (la cui difesa ha proposto appello per il mancato riconoscimento del danno esistenziale) sia un noto giurista fiero oppositore di tale categoria di pregiudizi.

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23/06/09

Trib. Nola, sez. II civile, 23 giugno 2009, g.u. Notaro – "RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DI POSTE ITALIANE E DANNO ESISTENZIALE" – Paolo RUSSO

Deve essere risarcito il pregiudizio non patrimoniale, di natura esistenziale, cagionato da Poste Italiane S.p.a. ad un proprio correntista in virtù dell’illegittimo pagamento, da parte della citata Società, di dodici assegni, per un totale di 271.000.000 di lire, mai emessi e falsificati sia nella firma di traenza che materialmente. 

Ritenute applicabili, nella fattispecie, le norme di cui agli artt. 1218 e ss. c.c. e in particolare gli artt. 1223 e 1225 c.c., il magistrato campano ha giudicato l’Ente responsabile di inadempimento contrattuale nei confronti dell’attore, ed ha conseguentemente ammesso il ristoro dei danni non patrimoniali, di tipo esistenziale, da questi subiti. 

Secondo il tribunale, infatti, l’unico limite riscontrabile alla risarcibilità di tale pregiudizio (che accomuna sia la fonte della responsabilità aquiliana, sia quella di natura negoziale) è costituto dai doveri di solidarietà ex art. 2 Cost., che inducono a riconoscere il ristoro solo in relazione a quei danni che non siano futili o evanescenti, ma giuridicamente meritevoli di apprezzamento, circostanza ritenuta ricorrere sicuramente nella fattispecie, atteso che l’attore si era visto sottrarre all’improvviso una rilevante somma di denaro dal proprio conto corrente. 

Dall’istruttoria, infatti, era emerso che, per far fronte all’ammanco, il correntista aveva dovuto ricorrere all’aiuto di parenti ed amici, con ciò dimostrando e rendendo verosimile il particolare stato di angoscia derivatogli, nonché, più in generale, l’alterazione delle proprie abitudini di vita.

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08/06/09

Trib. Roma, sez. IV civile, 08 giugno 2009, n. 12551, g.u. Di Mauro – "INFILTRAZIONI E DANNO ESISTENZIALE DEL CONDUTTORE DELL'IMMOBILE" – Paolo RUSSO

Lo scadimento della qualità della vita all’interno di un immobile condotto in locazione, gravemente compromessa da numerosi fenomeni di infiltrazioni, tali da danneggiare l’immobile stesso nonché gli arredi ivi contenuti, può comportare un danno esistenziale risarcibile in favore del conduttore per lesione del diritto all’abitazione. 

L'abitazione rappresenta, infatti, il centro presso il quale si svolgono le attività realizzatrici della persona ed é, per l’individuo, un bene primario, oggetto di un diritto sociale, collocabile fra i diritti inviolabili dell’uomo, che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato. 

Ben può, pertanto, il conduttore agire nei confronti del locatore o di terzi che si siano resi responsabili di comportamenti lesivi del suo diritto all'abitazione e che gli abbiano in tal modo impedito lo svolgimento, nel bene locato, “di attività non remunerative, fonte di compiacimento o di benessere per il danneggiato”, pur senza comprometterne l’integrità psico-fisica. 

Nella fattispecie, peraltro, il giudice romano ha giudicato non tutelabile il diritto all’abitazione dell’attore in quanto questi, al verificarsi del danno, si trovava nella disponibilità dell’immobile in forza di un contratto scaduto da anni, e non poteva essere, pertanto, considerato “conduttore”: di qui, il rigetto della domanda avente ad oggetto la condanna delle società convenute al risarcimento del danno esistenziale.

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09/06/09

Corte dei Conti, sez. giurisdizionale del Lazio, 09 giugno 2009, n.1077, Pres. e Rel. Nottola – "CONCUSSIONE E DANNO ESISTENZIALE ALL'IMMAGINE DELLA P.A." – Paolo RUSSO

Due presidenti di una nota azienda di trasporti, profittando della loro posizione pubblica, inducevano i dirigenti di una società fornitrice di tram ad effettuare dazioni illecite di denaro.

Il sistema tangentizio si era sviluppato frapponendo ostacoli al pagamento, in favore della suddetta società, degli acconti dovuti per le forniture avvenute, così ponendo questa in grave stato di crisi economica e costringendola dunque a corrispondere, illecitamente, ingenti somme di denaro.

I convenuti, condannati in sede penale per il reato di concussione, venivano così chiamati a rispondere del danno patrimoniale e dei danni all’immagine cagionati all’amministrazione.

Il danno all’immagine, in particolare, espressamente definito “danno esistenziale”, si identifica, secondo la Corte dei Conti, in un pregiudizio “la cui durata si produrrà nel tempo, riversando sulla istituzione pubblica una carica di disdoro e di discredito difficilmente cancellabile nel circuito di relazioni che, attraverso la proposizione verso la collettività dei propri servizi ed uffici, integrano e fondano il concetto e la realtà stessa dell’immagine della pubblica Amministrazione”.

Nella fattispecie, in particolare, sono stati ritenuti determinanti l’eccezionale gravità del comportamento, la peculiare posizione rivestita dai responsabili, l’entità del danno patrimoniale, la durata della situazione di irregolarità e la conseguente perdita di prestigio ovvero il deterioramento dell’immagine dell’istituto.

Tutti questi elementi, sostiene ancora la Corte dei Conti, determinano inevitabilmente un “pubblico scandalo”, in quanto è intuitivo che un simile comportamento induce nella pubblica opinione la convinzione che i poteri cui è preordinato l’ufficio coinvolto sono stati usati non per i fini pubblici ovvero nel pubblico interesse ma per realizzare o soddisfare interessi privati.

L’immagine ed il prestigio dell’ufficio e dell’apparato pubblico in genere, si legge ancora in sentenza, viene in tal modo profondamente compromesso, particolarmente quando i responsabili sono ai vertici, e, quando tali episodi sono molteplici, reiterati, diffusi, il fenomeno provoca una sfiducia generalizzata ed indiscriminata dei cittadini verso le amministrazioni pubbliche ed i loro dipendenti e, alla lunga, nei confronti delle stesse istituzioni democratiche, provocando così un gravissimo danno che, non per caso, è stato definito “esistenziale”.

I convenuti sono stati pertanto condannati a versare a titolo di danno esistenziale, in favore dell’amministrazione, una somma, quantificata in via equitativa ex art. 1226 c.c., pari al 60% dell’importo indebitamente percepito: nello specifico, 180.000 Euro ciascuno.

Ai fini della valutazione equitativa, infatti, sono stati tenuti presenti tutti i necessari elementi di giudizio: oltre alla qualità degli illeciti ed alla loro reiterazione, la sistematicità degli stessi, le spese in astratto sostenibili per la promozione, la perdita di credibilità commerciale, per la sfiducia degli imprenditori ed il loro timore di essere coinvolti in storie di tangenti, la qualità dei responsabili ed il loro rilievo nella struttura amministrativa (in quanto ad un grado più alto corrisponde un allarme ed un discredito maggiori).

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04/06/09

Corte dei Conti, sez. III centrale di Appello, 04 giugno 2009, n.214, Pres. Pezzella, Rel. Schlitzer – "OFFESE ALLA PIETAS DEI DEFUNTI E DANNO ESISTENZIALE DELLA P.A." – Paolo RUSSO

Un gruppo di infermieri e di addetti alle sale mortuarie di un ospedale torinese veniva ritenuto dal G.U.P. del capoluogo piemontese colpevole dei reati di associazione per delinquere e di concorso in corruzione continuata per atti contrari ai doveri d’ufficio.

Gli imputati infatti in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avevano percepito, in più occasioni, tangenti: a) per avere segnalato ad imprese di onoranze funebri il decesso di persone giunte cadaveri presso le sale mortuarie di un locale nosocomio, in modo tale da consentire alle ditte stesse di contattare immediatamente i parenti dei deceduti, per ottenere l’affidamento dell’esecuzione del funerale; b) ovvero, per aver comunicato direttamente ai congiunti delle persone decedute i nominativi delle imprese cui affidare le onoranze funebri, approfittando del particolare stato d’animo in cui versavano i parenti stessi.

Poco tempo dopo la Corte dei Conti, ritenuta sussistente la responsabilità amministrativa dei suddetti dipendenti pubblici, emetteva sentenza di condanna al risarcimento del danno all’immagine cagionato all’ospedale, contro la quale veniva proposto appello.

La Terza Sezione Centrale di Appello ha confermato la sentenza impugnata ed il risarcimento del danno esistenziale cagionato all’amministrazione, pari a complessivi 15.000 Euro, precisando:

a) che le condotte illecite realizzate da dipendenti pubblici, che ledono il prestigio che la collettività attribuisce all’Amministrazione Pubblica, sono idonee a recare danno sia all’Amministrazione, sia alla percezione che i consociati hanno degli uffici che la compongono, generando un deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l’istituzione pubblica, la quale viene percepita come “entità non affidabile, talvolta finanche nemica, finita nelle mani di soggetti dediti a perseguire soltanto illeciti interessi particolari”;

b) che il concretizzarsi del danno all’immagine è legato alla lesione degli interessi correlati alla funzione pubblica esercitata e che traggono la loro tutela ed il loro immanente presidio nell’articolo 97 della Costituzione;

c) che il citato danno all’immagine si presenta quale danno evento, il quale si sostanzia nella violazione di diritti costituzionalmente garantiti intestati all’Amministrazione nel suo complesso, ed ha natura di danno esistenziale, riconducibile, alla luce dei più recenti indirizzi della Corte di legittimità (che la Corte dei Conti ben mostra di conoscere, stante il richiamo alle sentenze gemelle del novembre 2008), nell’alveo del danno non patrimoniale ex articolo 2059 del Codice Civile;

d) che, nella fattispecie, le condotte illecite poste in essere dai dipendenti pubblici (la cui gravità, secondo la Corte dei Conti, si manifesta indubbiamente nella sua maggiore estensione, trattandosi di comportamenti tenuti in assoluto spregio della pietas verso i defunti) hanno leso l’immagine dell’Amministrazione di appartenenza.

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16/06/09

Corte di Appello Potenza, 16 giugno 2009, n.196, Pres. De Angelis, Est. Nesti – "DANNO ESISTENZIALE: AUTONOMIA DAL DANNO BIOLOGICO E MORALE" – Paolo RUSSO

Nessuna preclusione per il danno esistenziale, ma la domanda risarcitoria va allegata sin dal giudizio di primo grado. 

Un pedone, investito da una autovettura, perdeva la vita; moglie e figlio rivendicavano, per la prima volta in grado di appello, il risarcimento del danno esistenziale patito iure proprio.

La Corte di Appello di Potenza ha giudicato inammissibile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., la domanda, in quanto proposta per la prima volta in appello, stante cioè l’omessa specifica allegazione nell’atto introduttivo del giudizio, e comunque nel corso del primo grado, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo.

Ma, nonostante tutto, ha anche chiarito espressamente che il danno esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all’espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso, non costituisce una componente o voce né del danno biologico, né del danno morale (che, al contrario, è il pregiudizio derivato da una sofferenza contingente e da un turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato, destinata ad attenuarsi nel corso del tempo), bensì un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può purtuttava prescindere, come detto, da una specifica allegazione, nell’atto introduttivo del giudizio e comunque nel corso del primo grado, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo.

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15/06/09

Trib. Venezia, 15 giugno 2009, g.u. Simone - "DANNO DA MORTE: RISARCIMENTO PER LA PERDITA DELLA VITA" - Massimo DRAGONE

Un ragazzo di diciannove anni rimane vittima di gravissime lesioni che, dopo pochi giorni, gli provocano l’inevitabile decesso, in conseguenza di un incidente stradale avvenuto in pieno centro di Mestre-Venezia, ascrivibile a totale responsabilità del conducente della vettura investitrice. 

Con una pregevole sentenza il Tribunale di Venezia affronta il delicatissimo e dibattuto tema del risarcimento del danno tanatologico, innovando la tradizionale impostazione della giurisprudenza di legittimità, da più parti ritenuta inattuale e non soddisfacente in considerazione della suprema rilevanza del bene della vita e della mancanza di adeguata tutela risarcitoria nel caso di danno da morte cagionato da terzi. 

Secondo l’orientamento maggioritario, in presenza di un fatto lesivo della salute cui consegua il decesso immediato della persona offesa, nessuna perdita può verificarsi a suo carico in quanto egli ormai non è più in vita. 
Il giudice veneziano critica tale impostazione sulla base di profonde considerazioni di natura scientifica, filosofica e giuridica.

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25/06/09

T.A.R. Puglia, 25 giugno 2009, pres. Morea, est. Pasca – "SE VIENE TOLTO L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO IL DANNO E' ESISTENZIALE" – Antonello NEGRO

Ad un minore portatore di handicap veniva negato il diritto ad avere un insegnante di sostegno durante l’orario scolastico.

Il Tar Puglia – con l’apprezzabile sentenza qui di seguito riportata – ha accertato l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione Scolastica ed ha rilevato che negli anni precedenti il minore aveva già usufruito di tale servizio, non più rinnovato nonostante l’aggravamento delle condizioni di salute dell’allievo.

I giudici, quindi, hanno accolto la domanda proposta dai genitori del minore volta ad ottenere il risarcimento del danno esistenziale subito (pregiudizio che è stato correttamente distinto dal danno biologico).

Il Tribunale, in particolare, ha identificato tale danno nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità produce ed ha osservato che il comportamento dell’Amministrazione Scolastica ha pregiudicato il già precario livello di integrazione sociale del minore con gli altri bambini, con conseguente aggravamento del senso di insicurezza e del livello di autostima, nonché del senso di emarginazione.

Si sottolinea che il Tar Puglia non ha fatto alcun riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, preferendo richiamare la decisione del Consiglio di Stato n. 125/2006.

Il danno patito dal minore è stato liquidato, in via equitativa, con la somma di € 5.000,00.

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16/06/09

"TRENI DA ROTTAMARE?"

Il viaggio dei pendolari per recarsi al lavoro? Un calvario. Ritardi incredibili, guasti, sporcizia, e insetti sono all'ordine del giorno. Da quando c'è l'Alta velocità la differenza è stridente.
E i viaggiatori sono sul piede di guerra.

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07/06/09

"CASSAZIONE 12885/09: IL CITTADINO NON PUO' E NON DEVE ALZARE LA TESTA" - Marco VORANO

La Cassazione ha affermato che il danno esistenziale non può essere risarcito se bagatellare, id est il danno non bagatellare esistenziale viene riconosciuto.  Un passo avanti rispetto a quanto affermato nella nota Sezioni Unite di novembre. (Ma poi quale sostenitore del danno esistenziale ha mai affermato il contrario? Chi ha mai affermato che anche i danni bagatellari, quindi non danni, debbano esser risarciti?)
Nel caso di specie però,  oltre alla corretta (benché pleonastica) conclusione sopra esposta, vi son davvero esigui motivi di soddisfazione dinanzi alla pronuncia della Suprema Corte. 

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