Il vigente ordinamento giuridico positivo delinea, quanto al danno (inteso soprattutto quale offesa conseguente all’illecito), un sistema risarcitorio bipolare, ove al danno patrimoniale si contrappone, con definizione eminentemente residuale (più che negativa), il c.d. danno non patrimoniale.
Quanto a quest'ultimo, esso rappresenta, in effetti, una categoria di danno estremamente ampia e variegata che, secondo copiosa dottrina e giurisprudenza (nient’affatto scalfita - cfr., amplius, "Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010" - dall'ormai celeberrima sentenza delle Sezioni unite 24 giugno – 11 novembre 2008, n. 26972), comprende, in una logica tripartita, il danno morale soggettivo, il danno esistenziale e il danno biologico.