Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Danni / danni non patrimoniali, disciplina

22/10/07

Cass., 22 ottobre 2007, n. 38952, pres. Postiglione, rel. Petti - "IL DANNO NON PATRIMONIALE PATITO DAI GENITORI DELLA VITTIMA DI ABUSI SESSUALI" – Antonello NEGRO

La grave vicenda sottoposta all’attenzione della Corte riguarda gli abusi sessuali commessi da un odontoiatra a danno di una sua paziente minorenne.

Accertata la responsabilità del sanitario, i difensori delle parti civili avevano chiesto anche il risarcimento dei danni subiti dai genitori della vittima.

La Corte, richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9556/2002 e quella della terza sezione civile n. 8827/2003, ha affermato la risarcibilità – iure proprio – del danno non patrimoniale, nella specie morale, patito dal padre e dalla madre in conseguenza dei fatti indicati.

Tale legittimazione attiva trova fondamento – ha precisato la Suprema Corte – nell’art. 29 della Costituzione ed il riconoscimento dei diritti della famiglia deve essere inteso nel senso più ampio di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira.

Pertanto, il fatto illecito commesso in danno della figlia minore estende i suoi effetti anche nell'ambito del rapporto familiare e, dunque, in danno dei genitori.

La Corte ha quindi confermato la modestissima (e a nostro avviso inadeguata) somma riconosciuta, equitativamente, a titolo di danno morale (ovvero € 500,00).

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19/10/07

Cass., Sez. III civ., 19 ottobre 2007, n. 21976, pres. Trifone, rel. Lanzillo –"IL DANNO TERMINALE PER 24 ORE DI COMA PRIMA DELLA MORTE"

La Corte di Cassazione riafferma ancora una volta il diritto dei congiunti della vittima di un sinistro mortale ad ottenere iure hereditario il risarcimento dei danni terminali, biologico e morale, con un ulteriore piccolo passo in avanti verso il risarcimento integrale del danno anche nel caso di danno da morte.

La sentenza presente tre aspetti positivi ed uno negativo
Primo aspetto positivo: si riconosce che anche la vittima rimasta incosciente ha diritto al risarcimento del danno morale terminale.
Secondo aspetto positivo: si ammette che anche 24 ore di sopravvivenza costituiscono un lasso di tempo apprezzabile per il risarcimento dei danni terminali.
Terzo aspetto positivo: tralatiziamente si accenna al diritto dei congiunti al risarcimenti dei danni espressamente definiti esistenziali, e descritti come l'irrimediabile, oggettiva e peggiorativa alterazione degli assetti affettivi e relazionali all'interno della famiglia.

Meno condivisibile è invece il rigetto del motivo di ricorso sul risarcimento del danno c.d. tanatologico.
La Corte in realtà ha confermato la propria precedente giurisprudenza ed ha osservato, spostandosi quasi su un piano di politica del diritto, che il risarcimento del danno esistenziale, aggiunto alle altre voci di danno, compensa adeguatamente i congiunti della vittima e che comunque i danni terminali e il danno tanatologico sono tra loro alternativi.
Quest'ultima affermazione può anche essere corretta, ma allora la liquidazione del danno biologico terminale dev'essere tale da compensare una perdita tanto grave quanto la perdita della vita, di certo non risarcibile con poche migliaia di Euro. (raniero bordon)

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