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Responsabilità civile / responsabilità oggettiva, semioggettiva

20/03/06

App. Bari, 20 marzo 2006, pres. Cristiano, rel. Mininni – "RESPONSABILITÀ DELLA P.A., ART. 2051 C.C. E DANNI NON PATRIMONIALI" – Alberto MASCIA

Una anziana donna, dell’età di settantaquattro anni, passeggia a piedi con il proprio marito lungo un marciapiede, ignara di quello che di lì a poco sta per accadere. Il marciapiede a un certo punto manca di mezza mattonella, creando un dislivello di quindici centimetri. La presenza di altra gente davanti alla donna, le impedisce di vedere il possibile pericolo in anticipo, tant’è che prima inciampa, poi rovina sui pedoni che la precedono e infine cade letteralmente a terra.
I lancinanti dolori che la accompagnano nei momenti successivi alla caduta, non sono alleviati dal pronto soccorso del marito e di altre due donne che lavorano in un negozio lì vicino. La donna è costretta a farsi trasportare d’urgenza alla struttura ospedaliera centrale, per essere visitata nel reparto di ortopedia e traumatologia.
Infausta la diagnosi e le immediate conseguenze: frattura al collo del femore sinistro e duplice intervento operatorio. Ancora più infausti gli effetti successivi a tale accadimento: la donna, già affetta dal morbo di Alzheimer, non può più abbandonare il letto e quindi essere autosufficiente; non soltanto non cammina, ma addirittura è impossibilitata a poggiare i piedi a terra, pur se vicino a una persona che la sorregge. Forti le sofferenze lamentate, anche perché la donna asserisce di aver perso ogni speranza di potersi riprendere e si estranea da qualsiasi profilo di vita relazionale.
Il quadro prospettato dalla donna si arricchisce di una ingente richiesta risarcitoria contro il Comune responsabile. In prima istanza si giunge a una pronuncia di condanna dello stesso ex art. 2051 c.c., per una somma che si aggira intorno ai quattrocento milioni del vecchio conio.
Viene proposto appello da parte dell’ente pubblico condannato.
L’attenzione va posta sulla tipologia della responsabilità ascritta alla pubblica amministrazione, sulla presenza – quindi – dei presupposti per una effettiva sua ricorrenza, e sulle conseguenze di tipo evidentemente negativo e risarcitorio che vengono riconosciute in favore della danneggiata.
Quanto al primo profilo, la Corte di Appello concorda con l’impostazione giuridica data dal giudice di primo grado, e pertanto inquadra la mancata manutenzione e custodia da parte del Comune della pavimentazione interessata, come identificativa di una presunzione di responsabilità ex art.2051 c.c.
Tale norma (così recita: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito») identifica una relazione tra la cosa che è in grado di produrre un danno e il soggetto che è tenuto a rispondere sotto il profilo giuridico, in caso di sua produzione. La Corte richiama precedenti giurisprudenziali del giudice di legittimità, secondo il quale, con riferimento ai beni facenti parte del demanio stradale, l’art. 2051 c.c. è applicabile in presenza di un loro «uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, così da impedire l'insorgenza di cause di pericolo».
Il bene produttivo del danno, visto lo stato in cui era nel momento in cui si è verificato il fatto lesivo, è il marciapiede. Inoltre, si fa notare come il Comune avrebbe dovuto esercitare un potere di controllo, vigilanza e manutenzione sulla cosa, per evitare che dalla stessa potessero derivare conseguenze dannose per terzi. In tema di onere probatorio, spetta al soggetto convenuto la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità (dimostrando la presenza di un caso fortuito).
Da leggere, perché definita sconcertante dal giudice, la parte della sentenza in cui si riportano le tesi del convenuto Comune secondo cui si dovrebbe presumere con altro grado di probabilità che il pedone conoscesse l’esistenza di anomalie sul manto stradale, a causa dei continui logorii degli agenti atmosferici e del passaggio di altri pedoni. Quasi a dire che è colpa del pedone se non ha pensato che potesse mancare la mattonella. Affermazione alquanto paradossale.
In realtà, il pedone, come giustamente sottolineato dal giudice, proprio perché cammina su una pavimentazione in zone centrali di una città, deve poter camminare con tranquillità e non deve viceversa volgere lo sguardo a terra – utilizzando una particolare attenzione o prudenza - perché è normale che ci possa essere una mattonella fuori posto o mancante, pericolosa per la propria incolumità. Il sostegno probatorio è fornito soprattutto dalle dichiarazioni testimoniali e anche dalle fotografie scattate per illustrare la buca incriminata.
Nessuna rilevanza viene data al fatto che la donna fosse affetta da precedente morbo di Alzheimer nella causazione della caduta in esame.
In relazione al profilo risarcitorio, si cerca distinguere quelle affezioni già esistenti prima dell’evento lesivo, da quelle conseguenze di ordine negativo sulla vita e incolumità della donna.
La vittima è una donna attiva, che cammina, è autosufficiente, ha una propria vita di relazione, nonostante il morbo la affligga. Ciò risulta in modo inequivocabile leggendo il testo della sentenza, i certificati medici menzionati nella stessa e le dichiarazioni dei testimoni. Il consulente d’ufficio nella sua relazione riporta tutta una serie di patologie a carico della anziana donna.
Il giudice riconosce essersi verificate a carico di questa alcune conseguenze dannose soprattutto per la sua incolumità e psiche, però richiama lo stato di malattia pregresso della donna come circostanza che avrebbe favorito un ancor più grave quadro clinico a carico della stessa.
Va ricordato che l’anziana vittima decede durante il procedimento di primo grado e l’azione viene continuata dai suoi eredi, a favore dei quali viene riconosciuta una determinata somma a titolo di risarcimento dei danni, confermando l’abbandono della tradizionale lettura dell’art. 2059 c.c. (non più collegato e riportato all’art. 185 c.p.), al fine di dare rilevanza giuridica anche alle lesioni di valori della persona costituzionalmente garantiti.
Riconosciuto il danno morale patìto dalla vittima (sofferenze patìte a causa degli interventi chirurgici e a causa dello stato di totale dipendenza della stessa dagli altri, poiché immobile a letto) in favore degli eredi che avevano chiesto venisse confermata la pronuncia di primo grado, il giudice parla del danno esistenziale.
Parla sì, ma evidentemente in modo farraginoso. Innanzitutto, non è possibile – non avendo gli atti processuali sotto mano – controllare se la richiesta degli eredi in relazione a tale danno sia mancata del tutto (come sostiene la Corte d’appello), o sia stata inclusa in una generica formula «danno non patrimoniale» (come spesso accade). Se quest’ultima eventualità fosse aderente alla realtà, non si potrebbe privare di rilevanza giuridica una richiesta formulata in tal modo, poiché comprensiva di ogni possibile voce di danno.
L’aspetto che sconcerta fortemente, però, è un altro, ed è riassumibile nelle parole utilizzate dallo stesso giudice, secondo il quale «il Tribunale ha dato luogo ad una evidente duplicazione di danni, laddove ha ritenuto di dover compensare diversamente e di far assurgere a dignità di una distinta categoria il danno alla vita di relazione e alla integrità psico-fisica, mentre è pacifico che entrambe le menomazioni sono estrinsecazioni del danno biologico, per il quale è stato riconosciuto il risarcimento».
Evidentemente, il giudice ha omesso di leggere con attenzione gli insegnamenti che la giurisprudenza pressochè costante e autorevole da anni ha cercato di dare in tema di riconoscimento prima e risarcimento poi del danno esistenziale.
Che si possa ricorrere ad espressioni ormai inusitate (danno alla vita di relazione), pur di non menzionare il danno esistenziale, quasi come vi fosse una sorta di timore (o, cosa ancor più grave, misconoscenza) verso questa importante voce di danno non patrimoniale, è circostanza ardua da comprendersi e ormai superata. Sta di fatto che l’interprete, deciso nel ricostruire il nesso di causalità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ha interpretato a suo modo il revirement del 2003 e omesso di citare l’ancor più autorevole pronuncia delle sezioni unite (comprese le altre recenti decisioni al riguardo), finendo per lasciare fortissime perplessità e grande sconcerto, anche perché in primo grado tale voce di danno era stata risarcita in favore degli eredi.

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22/03/06

Trib. Monza, 22 marzo 2006, n. 1019, g.u. Sommariva - "RESPONSABILITA' DEL GESTORE DEL MANEGGIO E ACCORDO DI MEZZA FIDA"

La responsabilità del gestore del maneggio ai sensi dell'art. 2052 c.c. presuppone che quest'ultimo sia proprietario o utilizzatore dei cavalli utilizzati nelle esercitazioni. Essa, pertanto, non è configurabile quando il cavallo venga utilizzato direttamente dal suo proprietario o, comunque, da chi sullo stesso vanti un autonomo diritto reale o personale di godimento, "a prescindere dal servizio di custodia dell'animale e/o di addestramento eventualmente erogato dietro corrispettivo dal maneggio, in quanto, in tal caso, il soggetto che se ne serve è lo stesso cavaliere e ciò anche nel caso in cui prenda lezioni di equitazione".

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03/03/06

Tribunale di Monza, sez. IV civ., 3 marzo 2006, n. 819, g.u. Antin – "RESPONSABILITÀ PER DANNI C.D. DA INSIDIA E TRABOCCHETTO"

Nella sentenza in rassegna si afferma che le azioni ex art. 2043 c.c. e ex art. 2051 c.c. implicano sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolgono distinti temi d’indagine.
La prima azione impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi.
Nella seconda ipotesi, invece, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla fattispecie normativa, nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito.
id14834720 La domanda fondata sull’art. 2051 c.c., pertanto, qualora non contestualmente proposta a quella principale basata sull’art. 2043 c.c., deve essere dichiarata inammissibile.
Nel caso di specie una signora conveniva in giudizio il Comune per sentirlo condannare a risarcirle tutti i danni subiti a causa di un sinistro occorsole per le sconnessioni presenti sul manto di un marciapiede che ne avevano causato la caduta.
Il Comune si costituiva in giudizio chiamando in causa la società a cui aveva appaltato l’esecuzione di determinati lavori in quel tratto di strada. A sua volta, quest’ultima, chiamava in causa una diversa impresa che, in forza di un contratto di subappalto, aveva materialmente eseguito i lavori.
La problematica sottesa al caso in esame attiene alla corretta individuazione delle norme applicabili; la pronuncia in esame ci consente di ricordare come la giurisprudenza sia solita ricondurre tali fattispecie, ora nell’ambito di operatività dell’art. 2043 c.c., ora dell’art. 2051 c.c. Pertanto, a seconda che si aderisca all’uno piuttosto che all’altro orientamento graverà, sulla parte danneggiata, un diverso onere probatorio.
Parte attrice, dopo aver introdotto il giudizio invocando la responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c., solo successivamente ha ricondotto, in via subordinata e alternativa, la propria domanda anche nell’ambito di operatività dell’art. 2051 c.c.; ciò ha consentito al Tribunale, in forza del principio di diritto ricordato in principio, di dichiarare inammissibile la domanda sotto questo profilo.
Ciò posto, accertato che parte attrice aveva provato di aver effettivamente patito un danno, l’esistenza di una situazione di pericolo occulto e della condotta colposa del danneggiante, la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta e il danno, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria condannando l’impresa che materialmente aveva eseguito i lavori.
Nel motivare la propria decisione il Tribunale ha correttamente precisato che l’obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso non poteva essere attribuito al Comune poiché aveva appaltato l’opera ad un terzo che, in quanto esecutore dell’opera, doveva assumere tutte le cautele necessarie per la corretta esecuzione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi.
Preme peraltro segnalare come, ad una diversa conclusione, in punto responsabilità, si sarebbe giunti qualora il giudice di prime cure avesse aderito all’orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile alle fattispecie del tipo di quella in esame, la disciplina di cui all’art. 2051 c.c.: in tale ipotesi, infatti, si sarebbe giunti, in presenza di tutti gli altri presupposti di applicazione della norma, all’affermazione della responsabilità del Comune.

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22/03/06

Trib. Bari, 22 marzo 2006, n. 796, g. u. Romita – "ANCORA SULL'INAPPLICABILITÀ EX ART. 2051 COD. CIV. ALLA P.A."

ILa sentenza in esame afferma che la presunzione di responsabilità per custodia di cui all’art. 2051 cod. civ. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati a terzi da beni demaniali (ivi compreso il demanio stradale) soggetti all’uso ordinario, generale e diretto dei cittadini, quando l’estensione del bene renda impossibile l’esercizio di un continuo ed efficace controllo, atto ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Di conseguenza, il danneggiato può agire per il risarcimento solo sulla base del principio del neminem laedere ex art. 2043 cod. civ.: per non incorrere nella responsabilità extracontrattuale, la P.A. incaricata della manutenzione di un’opera pubblica (nella specie, un marciapiede) deve evitare che la stessa rappresenti per gli utenti un pericolo occulto, ossia oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile da parte dell’utente (Cass., 16 giugno 1998, n. 5989).

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10/03/06

Trib. Genova, 10 marzo 2006, n. 932, g. u. Braccialini – "INSIDIA O TRABOCCHETTO: LA COLPA DELLA P.A. È IN RE IPSA"

La sentenza in esame esclude l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. nei confronti degli enti che amministrano le strade pubbliche aperte ad un’utenza indeterminata per la ragione che tale norma presuppone la possibilità di esercitare un controllo adeguato e persistente su di essi: possibilità di controllo che l’estensione della rete stradale e la sua accessibilità ad un elevato numero di utenti non consentono. Pertanto la responsabilità della P.A. per i danni derivanti da difetto di manutenzione di strade pubbliche può essere fatta valere soltanto ex art. 2043 cod. civ. e sussiste in presenza di un’insidia o trabocchetto, vale a dire di un pericolo oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile da parte dell’utente della strada.
Peraltro, ricorrendo tali presupposti e verificata la sussistenza del nesso causale tra danno ed insidia, non si richiede l’accertamento di una colpa in concreto di questo o quel funzionario della P.A., in quanto ciò si tradurrebbe in un onere probatorio insostenibile per il danneggiato, il quale non può certo conoscere la sovrapposizione nel tempo degli addetti alla sicurezza e alla vigilanza delle strade. In definitiva, la colpa dell’ente locale che, con la propria omissione in ordine alle attività manutentive, ha cagionato l’insidia, deve considerarsi in re ipsa. Spetta, dunque, alla P.A, indubbiamente più vicina alla fonte di prova, dimostrare l’esistenza di circostanze e modalità che non abbiano consentito di eliminare o segnalare il pericolo (Cass., 18 marzo 1970, n. 737).

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01/03/06

App. Napoli, 1° marzo 2006, n. 625, pres. Annunziata, cons. rel. Marotti – "RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINIO PER CARATTERISTICHE INSITE DELL'EDIFICIO"

Nella pronuncia considerata si sostiene che l’omissione circa lo svolgimento dei lavori necessari al risanamento delle strutture condominiali non importa la responsabilità del condominio nella produzione di eventuali danni, se l’intervento sulle strutture condominiali non varrebbe ad eliminare completamente il fenomeno dannoso (nella specie, l’infiltrazione di umidità nell’appartamento di un condomino), essendo quest’ultimo il risultato di caratteristiche insite dell’edificio.

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20/03/06

Cass., sez. III civ., 20 marzo 2006, n. 6091, pres. Nicastro, rel. Scarano - "MAGGIOR TUTELA PER GLI INVESTITORI FINANZIARI"

Con la sentenza in esame la Suprema Corte ribadisce l’esistenza di una relazione di continuità tra l’art. 5, L. n. 1/91 (legge che disciplina l’attività di intermediazione mobiliare e che stabilisce la responsabilità in solido delle società di intermediazione mobiliare per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale) ed i principi generali dettati dall’art. 2049 c.c.; l’estensione di tali principi alle società di intermediazione mobiliare garantisce così un più efficace strumento di tutela degli interessi degli investitori.

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14/03/06

Cass., sez. III civ., 14 marzo 2006, n. 5445, pres. Duva, rel. Scarano - "SPETTA ALLA P.A. FORNIRE LA PROVA LIBERATORIA DELL'ASSENZA DELL'INSIDIA O TRABOCCHETTO"

Importante revirement della Suprema Corte in materia di responsabilità della P.A. per danni derivanti dalla circolazione stradale: abbandonando un orientamento che appariva ormai consolidato, nella sentenza in esame viene affermato che non sussistono più le ragioni di ordine sociale ed economico che hanno giustificato l'elaborazione dei concetti di insidia e trabocchetto (e la cui sussistenza era onere della parte danneggiata provare). Spetta dunque alla P.A. fornire la prova liberatoria della responsabilità ex art. 2051 c.c., che può anche consistere proprio nell'aver svolto un adeguato sforzo per eliminare pericoli occulti dal manto stradale.

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