Ai fini della determinazione della legge applicabile relativamente a sinistro aereo avvenuto all’estero, per il quale penda controversia in Italia, poiché l'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva, è applicabile la legge italiana qualora, come nella specie, il fatto illecito abbia prodotto, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, costituenti nuove ed autonome lesioni, che si sono verificate nel luogo di residenza dei danneggiati italiani. (Nella specie, relativa all’applicabilità della disciplina del danno morale, regolata differentemente dalla legge italiana e da quella straniera, in un sinistro aereo accaduto a Cuba erano deceduti alcuni cittadini italiani, dalla cui morte erano derivati danni iure proprio ai parenti delle vittime)