Il ricorrente lamenta la mancata liquidazione del danno da lucro cessante, motivata dalle Corti di merito sulla base dell’insussistenza di elementi idonei a calcolare una diminuzione reale della specifica capacità di guadagno che all’epoca del danno l’infortunato non possedeva.
La Suprema Corte chiarisce che il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito, quale un minore, a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto.Pertanto, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della futura attività lavorativa del minorenne, rapportata agli studi compiuti, alle inclinazioni e alla posizione economico sociale della famiglia ovvero, in via residuale, presumendo che il figlio svolgerà la stessa attività lavorativa di uno dei genitori
Più specificamente, deve ritenersi che sussista anche la voce del danno rappresentata dal mancato guadagno, qualora l’evento ha ritardato il conseguimento del titolo di studio e, quindi, lo svolgimento di una attività lavorativa.