Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Responsabilità civile / risarcimento, reintegrazione

24/04/08

Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690, pres. Varrone, rel. Amatucci – "LA LESIONE DEL DIRITTO ALL'IDENTITA' PERSONALE PUO' ESSERE RIPARATA MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE DELLA RETTIFICA RICHIESTA DALL'INTERESSATO"

L'interesse della persona a preservare quell'identità è qualificabile come posizione di diritto soggettivo alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, sicché la lesione di tale diritto consente l'esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali apprestati dall'ordinamento. Fra questi, quello della rettifica di cui all'art. 8 della legge 8.2.1948, n. 47, nel testo sostituito dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Benché tali rimedi siano, in genere, autonomamente e cumulativamente esperibili, non può disconoscersi che il diritto di risposta e rettifica svolga una funzione riparatoria il cui esercizio è suscettibile di non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile; e, per converso, che quello spazio residui o risulti ampliato, se all'istanza di rettifica non sia data esecuzione, da parte del direttore o del responsabile, nella piena osservanza delle disposizioni normative che la disciplinano, ovvero se la pubblicazione della rettifica avvenga con modalità o commenti tali da accrescere la lesione dell'identità personale, o addirittura da provocarla essa stessa.

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17/04/08

Trib. Bari, sez. II, 17 aprile 2008, n. 981, Giudice Magaletti – "L'UTILIZZO DELLE TABELLE PER QUANTIFICARE IL DANNO E' SOLO EVENTUALE"

La valutazione del danno viene fatta in via equitativa ex art. 1226 c.c. facendo riferimento, per la determinazione del valore del punto, alla tabella del Tribunale di Roma. Va ribadito che si tratta di un criterio meramente orientativo per una valutazione puramente equitativa. Infatti il giudice non è nemmeno tenuto ad applicare le tabelle eventualmente esistenti presso il proprio ufficio giudiziario (Cass. Civ. Sez. III, 19.5.1999, n. 4852) e nel caso specifico tale tabella appare adeguata per prossimità territoriale alla realtà socio economica del distretto in relazione al fatto che dà conto dell'andamento medio dei risarcimenti in un'area geografica centro meridionale.

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