L’ablazione illegittima (o spossessamento illecito) del diritto di proprietà (che secondo l’elaborazione giurisprudenziale della S.C. costituirebbe una occupazione acquisitiva cui dovrebbe applicarsi la liquidazione “ridotta” ex art. 5 bis comma 7 bis Legge n. 359/1992), seguito da trasformazioni irreversibili dello stato dei luoghi, legittima la richiesta avanzata dal privato alla P.A. all’integrale risarcimento del danno.