Il caso riguarda l’ingresso nell’abitazione di alcuni condomini da parte dei ladri, ingresso agevolato dalla presenza di ponteggi installati da un'impresa edile per la realizzare lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale.
I condomini derubati ritengono responsabile dei danni subiti la predetta impresa, colpevole di non aver rimosso le scale di collegamento tra le impalcature che, comunque, risultavano scarsamente illuminate.
Secondo l'opinione giurisprudenziale dominante, l'impresa che ha posto in essere i ponteggi è chiamata a rispondere solamente nell’ipotesi che non abbia rispettato le regole di comune prudenza o diligenza in rapporto di connessione causale con le modalità di attuazione dell'attività delittuosa (Cass. 10 giugno 1998, n. 5775, Mass. Giur. It., 1998; Cass. 23 maggio 1991, n. 5840, Mass. Giur. It., 1991; Trib. Milano 28 gennaio 1993, Foro. Pad., 1993, 211); ne consegue che non può essere chiamata a rispondere per il solo fatto di aver installato il ponteggio.
La responsabilità viene dunque fatta discendere dall’art. 2043 c.c. e non dall’art. 2051 c.c. Si ammette la possibilità di una concorrente responsabilità solidale del condominio ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel caso in cui quest'ultimo abbia assunto contrattualmente l'obbligo di adottare sistemi antifurto, quali l'illuminazione dei ponteggi senza poi adempiervi (Trib. Milano 28 gennaio 1993, cit.; Cass. 6 ottobre 1997, n. 9707, Foro It., 1998, I, 100; Cass. 9 febbraio 1980, n. 913, Giur. It., 1981, I,1, 587; Trib. Milano 28 ottobre 2002, n. 2328, Rass. loc. cond., 2003, 435; Trib. Roma 21 ottobre 2002, n. 4122, Rass. loc. cond., 2003, 438; App. Milano, 16 maggio 1997, Arch. Loc., 2003, 547) (a.b.).