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Interessi protetti / beni, diritti reali

28/04/06

Cass., 28 aprile 2006, n. 9964, pres. Sabatini, rel. Varrone, P.M. Golia - "IL TITOLO ESECUTIVO INTER ALIOS ED I RIMEDI ESERCITABILI DAL TERZO DETENTORE DEL BENE LOCATO"

La Corte di Cassazione ribadendo la posizione maggioritaria (non senza alcune voci contrarie anche in seno alla stessa Corte) affronta, nuovamente, il problema dei rimedi esercitabile dal soggetto titolare di un diritto autonomo di detenzione su di un bene sottoposto ad esecuzione per rilascio in base ad un titolo esecutivo perfezionatosi fra locatore e conduttore.

 

Ritiene il giudice di legittimità che la sentenza pronunciata fra il locatore ed il conduttore senza l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo detentore non è, nei confronti di quest’ultimo, inutiliter data: “Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 102 in rela­zione all’art. 360, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., lamenta che non sia stata disposta l’integrazione del contrad­dittorio nei confronti della An. Sas, cessionaria del contratto di locazione, con conseguente nullità — rile­vabile anche d’ufficio — del procedimento e della sentenza conclusiva.

 

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18/04/06

Trib. Forlì, sez. dist. di Cesena, 18 aprile 2006, n. 156, g.u. Vacca - "L'ASSOLUTA ECCEZIONALITA' ED IMPREVEDIBILITA' DELL'EVENTO, IDONEA AD INTEGRARE GLI ESTREMI DEL CASO FORTUITO, ESCLUDE LA RESPONSABILITA'"

Il tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, ribadisce il principio secondo il quale non può ascriversi responsabilità nel caso in cui l'assoluta eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento sia tale da integrare gli estremi del caso fortuito.
La vicenda origina dall'allagamento di un locale condominiale che a detta di parte attrice si era verificato per il comportamento negligente dell'impresa che aveva eseguito degli interventi edilizi.
Il tribunale conclude affermando la mancanza di responsabilità della ditta esecutrice dei lavori, la quale aveva posto in essere tutte le cautele ordinariamente sufficienti, essendosi verificato l'allagamento in conseguenza di eccezionali precipitazione temporalesche.

Afferma, infatti, il tribunale che " La lunga e complessa fase istruttoria svolta ha, infatti, permesso di accertare che l'evento lesivo che ha interessato l'edificio condominiale, con l'allagamento dell'intero piano seminterrato verificatosi la sera del 30.8.1999, non può essere imputato a responsabilità delle convenute ... e Immobiliare ..., nelle loro rispettive qualità di impresa esecutrice dei lavori e di proprietaria del cantiere dal quale l'acqua mista a fango ha avuto accesso al condominio.


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