La Corte di Cassazione ribadendo la posizione maggioritaria (non senza alcune voci contrarie anche in seno alla stessa Corte) affronta, nuovamente, il problema dei rimedi esercitabile dal soggetto titolare di un diritto autonomo di detenzione su di un bene sottoposto ad esecuzione per rilascio in base ad un titolo esecutivo perfezionatosi fra locatore e conduttore.
Ritiene il giudice di legittimità che la sentenza pronunciata fra il locatore ed il conduttore senza l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo detentore non è, nei confronti di quest’ultimo, inutiliter data: “Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 102 in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., lamenta che non sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della An. Sas, cessionaria del contratto di locazione, con conseguente nullità — rilevabile anche d’ufficio — del procedimento e della sentenza conclusiva.