Corollario ai principi generali vigenti in materia (cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010), è che la disponibilità materiale della cosa, oggetto d'usufrutto, appartiene all'usufruttuario e non al nudo proprietario,
“si ha riguardo ad un'azione possessoria per la reintegrazione nel possesso proposta da M. F., usufruttuaria di un fondo rustico, sito in Angri, Contrada Pozzillo, nei confronti di R. A., I. C. E A. A., deducendosi dalla ricorrente che costoro le impediscano (con minacce, occupazione dell'area e modifiche dei luoghi) l'esercizio del diritto di godimento della res. R. A., I. C. E A. A. hanno opposto di essere stati immessi nel possesso dell'immobile conteso in virtù di contratto preliminare stipulato il 29 luglio 2003 da R. A. con la sorella Carmela A., nuda proprietaria, la quale ultima "garantiva il consenso dell'usufruttuaria signora F. M.". I resistenti hanno anche eccepito la decadenza dall'azione per decorso del termine annuale. In pratica, dunque, i convenuti hanno frapposto alla domanda della F. eccezione feci sed iure feci, deducendo di essere stati immessi nel possesso del terreno in esecuzione del preliminare "ad effetti anticipati" stipulato con la nuda proprietaria, e ciò sin dal 1° agosto 2003. Questa difesa rende necessario - ma pure sufficiente a provvedere sull'interdetto - l'esame del titolo, per stabilire, sia pure ad colorandam possessionem, l'esistenza e l'estensione del diritto che si allega. D'altro canto, l'eccezione feci, sed iure feci è ammessa in sede possessoria se investe non già lo ius possidendi, ma lo ius possessionis, dovendo, cioè, consistere nella deduzione non di un diritto, ma di un altro possesso, incompatibile con quello vantato dall'attore, in quanto lo esclude o lo comprime o lo limita. Il possesso è infatti tutelato da spogli e molestie indipendentemente dal suo eventuale carattere lesivo di diritti altrui, i quali, pertanto, non possono essere utilmente opposti all'attore in reintegrazione o manutenzione, essendo consentito al convenuto farli valere solo dopo l'esaurimento del giudizio possessorio e l'esecuzione del provvedimento che lo ha concluso (salva l'ipotesi di un pregiudizio irreparabile che ne possa derivare)”
Tribunale Nocera Inferiore, 13 ottobre 2005 - Redazione Giuffrè 2005, (s.m.)
tanto che il nudo proprietario che trasferisca il proprio diritto sul bene a terzi, a titolo gratuito od oneroso, non ha la possibilità (e, dunque, neppure l'obbligo) di consegnare la cosa all'acquirente perché, appartenendo la disponibilità materiale della stessa all'usufruttuario, il nudo proprietario non è giuridicamente e sostanzialmente in grado di effettuare detta consegna:
“è allora decisivo osservare come, allorché il titolare del diritto di nuda proprietà di un bene trasferisca tale diritto a terzi (a titolo gratuito od oneroso), lo stesso non ha l'obbligo, ma neppure la possibilità di consegnare la cosa all'acquirente, perché, appartenendo la disponibilità materiale della stessa all'usufruttuario (tutelato dalla realità del suo diritto sul bene nei confronti delle vicende traslative che riguardano la proprietà di esso), egli non è giuridicamente e sostanzialmente in grado di effettuare detta consegna (arg. da Cassazione civile sez. II, 3 febbraio 1992 n. 1136). Del tutto negativa allo stato è pertanto la verifica in capo ai resistenti, o, in particolare, al promissario acquirente R. A., di uno ius possidendi (ovvero, di un diritto di possedere dello spogliatore medesimo), discendente dal preliminare del 29 luglio 2003; né ovviamente vale a nulla nei confronti della pseudo - rappresentata M. F. la "garanzia del consenso dell'usufruttuaria" che C. A. diceva di prestare. Avendosi poi riguardo a turbativa che si assumono poste in essere con più atti, di cui ciascuno presenta caratteristiche sue proprie e si presta per la sua concludenza ad essere isolatamente considerato, il termine di un anno per l'esperimento delle azioni possessorie finisce per dover decorrere non dal primo atto, ma dall'ultimo di essi. Non c'è dubbio che la immissione nel possesso del terreno, che i resistenti ammettono di aver compiuto in forza del preliminare del 29 luglio 2003, integra una molestia suscettibile di legittimare l'esercizio dell'azione possessoria di manutenzione, essendo all'uopo sufficiente riscontrare un'attività materiale o giuridica, consapevolmente posta dall'agente, direttamente o indirettamente e con un apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio, senza che occorra che detta attività si sostanzi in una specifica violazione di legge. Letti pertanto gli artt. 1170 c.c. e 703 ss. c.p.c., il Giudice pronunciando in sede interdittale sul ricorso possessorio proposto da M. F. il 22 luglio 2005, ordina a R. A., I. C. E A. A. di cessare turbative e molestie al possesso di M. F. sul fondo rustico, sito in Angri, Contrada Pozzillo; fissa la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. per il 4 maggio 2006, assegnando ai convenuti termine fino al 10 aprile 2006 per proporre le eccezioni di cui all'art. 180 cpv. c.p.c.”.
Tribunale Nocera Inferiore, 13 ottobre 2005 - Redazione Giuffrè 2005, (s.m.)