26/11/09
Il momento temporale nel quale acquistano efficacia vincolante, ex articolo 873 del codice civile, i regolamenti locali da quest’ultimo richiamati.
Premessi limiti e contenuti del richiamo operato dall’articolo 873 del codice civile, resta da chiarire quale sia il momento temporale nel quale acquistano efficacia vincolante i regolamenti locali da quest’ultimo richiamati.
Ci si è chiesti, in particolare, se l’efficacia vincolante possa sussistere sin dal momento dell’adozione, da parte dei competenti enti pubblici territoriali, delle norme urbanistiche interessate, ovvero se si debba attendere il compimento dell’intero iter legislativamente previsto per la loro approvazione; la giurisprudenza si è pronunciata a favore della seconda tesi.
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22/11/09
In tema di possesso, l'utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un'area condominiale ai fini di parcheggio, non è tutelabile con l'azione di reintegrazione del possesso di servitù, nei confronti di colui che l'abbia recintata nella asserita qualità di proprietario.
Per l'esperimento dell'azione di reintegrazione occorre infatti un possesso qualsiasi, anche se illegittimo e abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale, laddove il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ossia la "realità", in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come un'utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari.
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20/11/09
I limiti al contenuto dei regolamenti locali richiamati dall’articolo 873 del codice civile: inderogabilità della nozione di costruzione ai fini del computo delle distanze legali.
Esistono regole inderogabili non suscettibili di essere derogate dai regolamenti locali richiamati.
Su tutte, è inderogabile, in subjecta materia, la nozione di costruzione, operando il richiamo ai regolamenti locali solo in ambito di distanze.
Per la verità, non presentando la nozione di costruzione se non caratteri prettamente interpretativi (soprattutto giurisprudenziali), per lo più ancorati alla ratio normativa sottesa alla disciplina delle distanze, la perentorietà ostentata dalle sopra menzionate sentenze pare eccessiva e solo sarà sufficiente che l’interpretazione della nozione medesima non sia tale da intaccare l’inderogabile distanza minima prevista dall’articolo 873 c.c. (e la giurisprudenza pare condividere tale impostazione).
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18/11/09
La problematica connessa ai regolamenti locali che fanno riferimento a distanze dai confini, anziché a distanze tra fabbricati.
Comportando deroga anche al c.d. principio di prevenzione, i regolamenti locali, integrativi dell’articolo 873 del codice civile, che stabiliscono distanze minime dal confine, comportano difficoltà particolarmente gravose per l’interprete.
Si veda, ad esempio, Cassazione civile , sez. II, 20 febbraio 1997, n. 1560, avente pere oggetto un’esplicita previsione regolamentare in tal senso, nonché Cassazione civile , sez. II, 22 febbraio 2007, n. 4199, ove il riferimento alla distanza dal confine è ritenuto implicito in una previsione di mera distanza tra fabbricati.
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13/11/09
Atteso il rigore delle conseguenze indotte dal richiamo operato dall’articolo 873 del codice civile, acquista particolare importanza il definire compiutamente (e con limiti ben individuabili) quali siano i regolamenti locali che possano assurgere a integrativi della disciplina codicistica sulle distanze.
Sono considerati tali, dalla giurisprudenza, tutti i regolamenti locali che disciplinano la distanza fra costruzioni in modo diverso dal codice civile, e ciò a prescindere dalle modalità con le quali tale precetto è formalmente imposto: sia, cioè, che i regolamenti locali stabiliscano la distanza in misura superiore a quella fissata da detto codice; sia che prescrivano particolari modalità di misurazione della distanza stessa,
magari con riferimento a determinati rapporti (ad esempio: rapporto altezza-distanza), ovvero a determinati punti tra i quali il distacco deve essere mantenuto (ad esempio: tra fabbricato e fabbricato, o anche tra fabbricato e confine).
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03/11/09
Doveroso segnalare l’impatto novativo che dovrebbe risultare, anche per la giurisprudenza civilistica, dalla nuova formulazione dell’articolo 3 del Testo Unico n. 380 del 2001.
Tale intervento legislativo, pur in materia affine ma diversa (amministrativa) da quella trattata dall’articolo 873 del codice civile (diritti dei privati), pone un solido tassello nell’individuare il discrimen tra modificazione e mera ricostruzione a seguito di demolizione, con ciò consentendo anche di unificare i concetti di ristrutturazione e di mera ricostruzione conseguente a demolizione (attuttoggi tenuti distinti dalla giurisprudenza civilistica), nell’unico concetto di “ristrutturazione anche mediante eventuale demolizione e ricostruzione”.
Si resterà, quindi, nell’ambito della ristrutturazione (e quindi non si potrà parlare di “nuova opera”), anche in caso di precedente demolizione del manufatto, quando la ricostruzione di quest’ultimo coinciderà, per volume e sagoma, con l’edificio preesistente.
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03/11/09
La circostanza che l’opera ricostruita superi in altezza l’opera demolita implica l’esistenza di una nuova opera ai fini dell’applicabilità dell’articolo 873 del codice civile.
Ci si potrebbe, peraltro, domandare se solo la parte sopraelevata sia da considerarsi “nuova”, ovvero se la novità dell’opera coinvolga tutto l’edificio ricostruito: la giurisprudenza è senz’altro per la seconda ipotesi.
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02/11/09
Si segnalano le seguenti nteressanti pronuncie, in relazione ad immobile ricostruito con altezza superiore a quello demolito, nonché ad immobile ricostruito con altezza di gronda superiore a quello demolito, pur con intradosso del più alto solaio abitabile invariato.
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