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Interessi protetti / tempo libero

29/03/05

Trib. Torre Annunziata, sez. dist. Castellammare di Stabia, 29 marzo 2005, g.u. Caparco - "SMARRIMENTO DEI BAGAGLI, COLPE DELLA COMPAGNIA AEREA, DANNO DA VACANZA ROVINATA" - commento di Maria Rita MOTTOLA

La vicenda oggetto di causa rientra appieno nell'ipotesi d'inadempimento contrattuale della compagnia che ha organizzato il viaggio degli attori, i quali, giunti all'areoporto di New York, scalo intermedio per il viaggio in Canada, Florida e Bahamas, si accorgevano che i loro bagagli erano stati smarriti. Giunti alla prima destinazione si resero conto che nulla la compagnia faceva per recuperare le valigie, soggiornando per ben otto giorni prima di risolversi a ritornare a casa.

E' intuitivo che i bagagli contenessero il necessario per una vacanza di tre settimane in terre con diverse condizioni climatiche. Quando ci si ritrova in un paese straniero solo con l'abito indossato durante tutto il viaggio aereo ci si accorge di quanti oggetti ci abbisognano. Gli abiti e la biancheria di ricambio, i pigiami e le pantofole, l'ombrello e il cappello, il nécessaire per la pulizia personale, qualche crema e il maquillage, i farmaci in uso in quel momento per terapie continuative, l'analgesico, la pillola anticoncezionale, il libro che concilia il sonno. L'elenco potrebbe essere lungo. Come lungo avrebbe potuto essere il conto per acquistare tutto ciò che si rendeva necessario a continuare la vacanza.

Gli attori, dunque, forse amareggiati per l'accaduto e per l'assoluta inerzia della compagnia (alcune società viaggi forniscono nel caso di perdita di bagagli un bonus per l'acquisto di ciò che può necessitare nell'immediato e poi si attivano per recuperare le valigie al più presto), forse perché erano in viaggio per l'anniversario delle loro nozze, considerarono la vacanza rovinata e fecero ritorno a casa. 

 
Il Tribunale, decidendo la causa, riconosce agli attori il risarcimento del danno economico corrispondente al costo della residua vacanza non goduta e la somma di € 8000 a titolo di risarcimento del danno, somma di tutto rispetto, che accoglie l'indicazione di quanti volevano risarcimenti consistenti per disincentivare il mal costume delle compagnie di abbandonare i turisti a sé stessi nei luoghi di destinazione. 

Il Tribunale indica, quale fonte del diritto degli attori, l'art. 14 del d lgs 111/95: “In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”.

Lo stesso articolo aggiunge che l'organizzatore del viaggio non è liberato dalla responsabilità anche se si avvalga di servizi forniti da terzi (nel caso di specie la compagnia aerea che ha smarrito materialmente i bagagli). 

L'art. 16 dello stesso decreto riconosce il diritto al risarcimento per danni diversi a quelli alla persona. Così si legge nella sentenza in commento: “spetta altresì agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale tradizionalmente definito quale danno “da vacanza rovinata” consiste nel pregiudizio rappresentato dal disagio e dall'afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative (ex plurimis Trib. Milano, 9 febbario 2004, 4217), vedendo così definitivamente compromesse la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna, e al miglioramento delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa”.

Tale conclusione non è esplicitamente del legislatore, o delle convenzioni internazionali in materia, che riconducono piuttosto il diritto al risarcimento ad un inadempimento contrattuale. 


Ancora. Si legge in sentenza: “il danno non patrimoniale conseguente all’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito non è soggetto ai fini della sua risarcibilità al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualifica del fatto illecito come reato, giacchè il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della “carta fondamentale”, ove si consideri che il riconoscimento da parte del legislatore costituente dei diritti inviolabili della persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela e in tal modo configura senza dubbio un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale” (Cass. 8827/20003). 

E' sperimentata da tutti noi la necessità di allontanarsi dall'attività lavorativa, di non frequentare le persone che ci sono imposte dalle contingenze, di fare, almeno per pochi giorni l'anno, ciò che ci aggrada senza coartazioni di sorta (anche se nelle vacanze organizzate molto spesso non è affatto così), ma il Tribunale riconosce un vero e proprio diritto alla vacanza, quale possibilità per il singolo di ritemprarsi e ritrovare le energie per affrontare nuovamente il logorio quotidiano. 

I tragici fatti accaduti nell'oceano indiano, e la catastrofe che ha visto coinvolte con le popolazioni locali alcune migliaia di turisti, ci hanno lasciato, passato lo sgomento per il dolore umano e il disastro naturale, sconcertati. I turisti non hanno smesso di partire nonostante la consapevolezza della tragedia. Le spiegazioni che hanno offerto non sono sufficienti a spiegarci che cosa li ha spinti a partire, ma pare dover riconoscere che la vacanza è divenuta un'esigenza vitale per molti (mrm).

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