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27/08/10

"USUFRUTTO GIUDIZIALE: SI APPLICA ANCHE ALLA CASA DI VILLEGGIATURA" - RM

In sede di divisione dei beni della comunione legale tra coniugi, il giudice (per normativa introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 - riforma del diritto di famiglia -), in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire, a favore di uno dei coniugi, l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge; il principio è considerato avente carattere generale (non eccezionale) ed ha ottenuto applicazione anche per la casa di villeggiatura, anche se con qualche eccezione.

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05/08/10

GdP Palermo 27 luglio 2010, gdp V. Vitale – "ANNULAMENTO VOLO AEREO E DANNO ESISTENZIALE" - Maria Rita MOTTOLA

La sentenza in commento si sofferma su tre questioni rilevanti: 

1 – la responsabilità in capo al tour operator per la soppressione di un volo aereo compreso nel pacchetto turistico come spostamento dal luogo di vacanza e rientro a casa del turista. 

La sentenza in commento conclude che la responsabilità della soppressione del volo sia da addebitare esclusivamente al vettore aereo, con esonero per l’organizzatore del viaggio. Secondo parte della giurisprudenza il tour operator deve però garantire di aver scelto con la dovuta diligenza i vari collaboratori, in caso contrario, rispondendo, in solido, per il parziale inadempimento. Fuor di discussione è la possibilità per il convenuto di chiamare in garanzia il vettore. Una recente sentenza del Giudice di Pace di Milano ha confermato la legittimità passiva del tour operator e la chiamata in causa a richiesta dello stesso del vettore, addebitando a quest’ultimo la responsabilità per i danni subiti dal turista. 

<<In materia di rapporti contrattuali derivanti dall' acquisto di pacchetti turistici, il disposto di cui all'art. 14 d.lg. n. 111 del 1995 - emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee - prevede la legittimazione passiva in capo al tour operator in caso di controversie determinate dall'inadempimento di fornitura di servizi da questo assemblati, anche e soprattutto al fine di garantire il consumatore dal probabile verificarsi di reciproci addebiti di responsabilità tra il tour operator e il vettore aereo. In ipotesi siffatte, tuttavia, resta fermo, in ogni caso, il diritto di rivalsa del primo nei confronti del fornitore inadempiente, il quale, al fine di andare esente da responsabilità, è tenuto ad assolvere il gravoso onere di provare l'intervenuta adozione di tutte le misure che potevano essergli ragionevolmente imposte per evitare il danno, ovvero la concreta non adottabilità delle medesime. Nella fattispecie, accertata pertanto la legittimazione passiva del tour operator in relazione al danno derivato agli attori dal notevole ritardo registrato in relazione agli orari di partenza e di rientro del volo prenotato, deve al medesimo riconoscersi il diritto di rivalersi nei confronti del vettore aereo inadempiente, al quale solo devono addebitarsi i danni derivanti agli utenti per la diminuzione del periodo di vacanza>> (Giudice di pace Milano, sez. II, 14 settembre 2009, n. 16935, Guida al diritto 2009, 50 66).
L’esclusione di responsabilità dell’organizzatore è motivata dalla dimostrazione che il mancato rientro nel giorno stabilito è stata causata dalla soppressione del volo evento al quale in nessuna misura ha partecipato, neppure come omissione, il tour operator.

2 – la responsabilità del vettore 

La sentenza si richiama alla giurisprudenza anche della S.C. secondo cui, il vettore si libera dalla responsabilità per danni, solo se riesce a dimostrare che l’annullamento del volo è indipendente dalla sua volontà, in altre parole, è causato da caso fortuito o forza maggiore.
Il vettore, pertanto, è condannato al ristoro dei danni patrimoniali subiti o meglio dagli esborsi dimostrati dal turista, anche se non vi è mai stato un rapporto diretto da quest’ultimo e il vettore aereo stesso. Così decide anche altra sentenza <<Il vettore aereo, che esegue una delle prestazioni oggetto di un pacchetto turistico, pur essendo legato da un negozio interno con il tour operator, deve comunque rispondere direttamente nei confronti del turista>> (Giudice di pace Caserta, 11 aprile 2007, Dir. trasporti 2008, 2 519 (NOTA)nota Mignone, D'Amato)

3 –l’esistenza di un danno esistenziale in materia di inadempimento del contratto di trasporto. 

La sentenza in esame riconosce all’attore il rimborso delle spese sostenute ed ulteriori rispetto a quanto già offerto dalla compagnia aerea, - pernottamento con la colazione e il pranzo, nuovo volo il giorno successivo -, mentre nega la possibilità di risarcire il danno non patrimoniale, adducendo come motivazione la restrittiva interpretazione data dalle note sentenze delle S.U. della Cassazione dell’11 novembre del 2008.
In particolare nega l’esistenza del danno esistenziale in relazione all’inesistenza di una norma specifica che imponga anche il ristoro dei danni non patrimoniali.
Così operando la sentenza non riconosce l’esistenza di una norma specifica che impone il risarcimento di ogni danno nascente dall’inesecuzione di un contratto turistico a favore del turista, come viceversa dettato dall’art. 94 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, che recita <<il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano>>. La norma europea a cui si riferisce il codice del consumo è la direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti <<tutto compreso>> già recepito dal d. lgs. 17 marzo 1995, n. 111. 

In effetti, ancora recentemente la Corte di Giustizia ha confermato la responsabilità del vettore e l’obbligo a risarcire il danno. <<Il vettore che cancella il volo per motivi tecnici è tenuto a corrispondere un indennizzo ai passeggeri danneggiati. Per sottrarsi a tale obbligo, il vettore deve dimostrare che sussistevano circostanze eccezionali e imprevedibili, che non poteva controllare in modo effettivo, pur agendo con la dovuta diligenza e adottando tutte le misure del caso. Tra le circostanze eccezionali non possono essere incluse le situazioni legate a un problema tecnico inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo. La frequenza di un problema tecnico non ha alcuna rilevanza per stabilire l'eccezionalità di una situazione>> ( Corte giustizia CE, sez. IV, 22 dicembre 2008, n. 549, Guida al diritto 2009, 4 111 nota Castellaneta). Ma anche il regolamento 11/2/2004 n.261 04/261/CE, G.U.E. 17/2/2004 n.46, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato all’art. 7 dispone il diritto ad una compensazione monetaria in caso di soppressione del volo, compensazione prestabilita nel quantumm e in relazione alla lunghezza della tratta aerea e del ritardo causato dall’anullamento del volo. 

Ma, infine, è la stessa Cassazione a confermare di recente una sentenza della corte territoriale che riconosceva danni non patrimoniali in caso di vacanza rovinata: <<la Corte di merito ha inteso liquidare il danno in questione sia dal punto di vista patrimoniale (a titolo di “spese che i G. hanno dovuto sostenere per i giornalieri trasferimenti alla diversa e idonea struttura balneare da essi individuata”), sia dal punto di vista non patrimoniale, in via equitativa, come conseguente danno ex art. 2059 c.c. alla persona che, nella vicenda in esame ed in linea anche con la recente giurisprudenza della S.U. (n. 26972/2008), trova un suo specifico titolo non nella generale previsione dell’art. 2 ma proprio nella cosiddetta “vacanza rovinata” (come legislativamente disciplinata)>> (Cass.4 marzo 2010, n. 5189).


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