Abbiamo pensato di pubblicare la sentenza in commento non tanto per la decisione (la società ricorrente ha rinunciato al ricorso perché nelle more del giudizio il C.O.N.I. Si è reso disponibile a rivalutare le sanzioni comminate) piuttosto per sottolineare due questioni sollevate dal giudizio stesso.
In primo luogo nel processo sono intervenute le associazioni di consumatori Federconsumatori e Codacons, entrambe ad oppenendum ritenendo infondato nel merito il ricorso. Ci si chiede quale diritto dei consumatori è stato tutelato dal provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti della Juventus. Le attività illecite scoperte dalle investigazioni delle procure di Torino, Roma e Napoli investono piuttosto una questione squisitamente morale.
I consumatori, nel caso di specie si dovrebbero individuare negli abbonati allo stadio, hanno il diritto ad assistere a partite giocate secondo correttezza e lealtà. Ma tale diritto è anche estensibile a tutti gli sportivi, a coloro che assistono alle partite di calcio da casa, ai lettori dei giornali e soprattutto e in primo luogo ai giovani e agli educatori che si ritrovano il difficile compito di insegnare i principi dello sport quando lo stesso mondo dello sport riflette di sé un'immagine distorta. Resta il dubbio che le associazioni di consumatori giuridicamente siano legittimate ad intervenire.
L'altro punto interessante è la richiesta danni avanzata dalla soc. Juventus che si protestava danneggiata dalle sanzioni comminate (tra le altre la retro-cessione) adducendo l'esistenza di danni economici, e tra questi il mancato guadagno (corrispettivi per la cessione di diritti di trasmissione delle partite, per sponsorizzazioni; proventi da partite e da competizioni internazionali) la possibilità che la società fosse tratta in giudizio da terzi e piccoli azionisti per richieste risarcitorie e i danni causati dalle ripercussioni sul titolo azionario. La richiesta si estendeva al danno all'immagine del club e del gruppo azionario di maggioranza e ai danni conseguenti all'abbandono a seguito della retrocessione da parte dei migliori calciatori.
E' evidente che i danni lamentati avrebbero potuto trovare ristoro (interessante è la partita di danno da perdita di alcuni giocatori che potrebbe essere inquadrata come perdita di chanche ossia della possibilità di utilizzare una risorsa per la buona resa della squadra, quando spesso i giocatori, per le loro capacità, sono insostituibili), qualora effettivamente non si ritenesse riconducibile la condotta gravissima dell'amministratore delegato e del direttore generale alla società stessa, perché privi di poteri generali. Ma la condotta illecita ha realmente determinato un campionato di calcio viziato in ogni suo momento? Un battito di ali di farfalla a New York.....
(Maria Rita Mottola)