Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ritorna sulla responsabilità dell' organizzatore di un gara di go-kart, a carico dei quali configura responsabilità colposa, in esito alla morte di uno dei partecipanti, per non aver adottato tutte le cautele idonee a garantire la incolumità delle persone (gareggianti e pubblico).
Nel caso di specie, la colpa del’organizzatore è stata ravvisata non solo nel non avere verificato che fosse stato collocato un adeguato numero di balle di paglia lungo i bordi della pista e nelle zone esposte a maggiori pericoli di incidenti, ma altresì nel non avere provveduto "affinchè fosse lasciata libera la zona posta ai lati della pista per tutta l'estensione prevista dal regolamento e tale da consentire la collocazione delle balle di paglia fino alla rete metallica di recinzione delle zone riservate al pubblico".
Tale secondo profilo di colpa, peraltro - questa la conclusione del S.C.- configurando fattispecie di 'colpa specifica' per violazione del regolamento sportivo concernente la gara, era di per sè sufficiente a sorreggere l' attribuzione di responsabilità a carico dell'organizzatore. (valeria mazzotta)