Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Interessi protetti

04/02/03

Trib. Ravenna, 4 febbraio 2003, g.u. Riverso - "FARE SPORT E' UN DIRITTO"

Una sentenza, questa del Tribunale di Ravenna, che afferma il risarcimento del danno esistenziale nel caso in cui, in ipotesi di lesione riportate in conseguenza ad infortunio, venga irremediabilmente compromessa la possibilità di svolgere un’attività sportiva, seppur a livello semi – professionistico.
La decisione è interessante anche per la ricostruzione delle diverse categorie di danni risarcibili: in particolare, il Tribunale si sofferma sulla diversità, nell’ambito della categoria del danno non patrimoniale, delle tipologie ad esso riconducibili, e sottolinea l’opportunità del danno esistenziale, che consente di ottenere un ristoro nei casi in cui venga leso un diritto della persona costituzionalmente garantito.
Il Tribunale aderisce alla teoria del danno esistenziale come danno – evento (Cass. N.7713/2000) ossia di danno risarcibile in sè e per sè, a prescindere dalle conseguenze che concretamente ne sono derivata in capo al soggetto (valeria mazzotta).

leggi tutto ›
 

12/02/03

"MAGGIORE COERENZA NEL DIRITTO CONTRATTUALE EUROPEO. UN PIANO D'AZIONE" - Comunicazione della Commissione

Pubblichiamo il c.d. "Piano d'azione 2003" che fa seguito alla Comunicazione della Commissione sul diritto contrattuale europeo del luglio 2001, la quale ha avviato un processo di consultazione e di discussione sul modo di affrontare a livello europeo i problemi derivanti dalle divergenze tra i diritti contrattuali nazionali nell'Unione.

leggi tutto ›
 

12/02/03

Giud. Pace Milano, 12 febbraio 2003, gdp Moscato - "VACANZA ROVINATA, DANNO ESISTENZIALE, COMPENSAZIONE DELLE SPESE" - Maria Rita MOTTOLA

La sentenza in commento condanna la società organizzatrice di un viaggio al risarcimento del danno da vacanza rovinata, secondo il Giudice ‘danno esistenziale’.         
        

Le vittime avevano subito - per un periodo di due o tre giorni - uno stress psicologico, causato dall'annullamento del volo, risentendo così di una situazione di incertezza circa la possibilità di continuare o meno la vacanza, di fatto poi effettivamente rinunciata per impossibilità a proseguirla. 

Le condizioni dei viaggiatori erano state aggravate dall'atteggiamento del referente dell'agenzia viaggi in loco, che si era attivato solo dietro sollecitazione dei clienti. Tali circostanze avevano causato negli attori uno stato “di frustrazione e di impotenza”, giacché essi si erano trovati improvvisamente, in un momento di estrema tranquillità, a “dover affrontare la critica situazione derivante dalla cancellazione del volo intercontinentale acuita dalla impossibilità di avere certezze di soluzione loro favorevole e dall'inerzia del responsabile del villaggio, e ciò per l'arco di tempo intercorso tra il momento in cui vennero a conoscenza della cancellazione fino a quando ebbero conferma del nuovo operativo a loro nome”.  

Continua il Giudice di Pace che - durante tale periodo   - gli attori, i quali stavano godendo di una vacanza, si erano trovati sottoposti ad “un disagio ed una sofferenza psico-fisica che, alterando la presumibile condizione di serenità e spensieratezza proprie della vacanza, provocarono un danno alla loro vita di relazione, quel danno cioè riverberantesi sui diritti fondamentali della persona e tutelato dall’art. 2 e seguenti della Carta Costituzionale, che garantisce i diritti dell'uomo come singolo individuo anche in relazione ai danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana" (Corte Costituz. n.184/1986). 

Ed in tale espressione possono certamente ricomprendersi tutte quelle attività o situazioni che, nel caso di specie, hanno propiziato il viaggio nonché la realizzazione ed il godimento della programmata vacanza: ciò è normale e generale atteggiamento di ciascuno in circostanze analoghe, e perciò fatto notorio, indipendentemente dalla peculiarità del caso in esame”.  

 Tutto ciò premesso, il Giudice di Pace condanna la società a risarcire la somma complessiva di € 550,00 e compensa le spese - vanificando, di fatto, lo stesso risarcimento. 

E' difficile dire se la quantificazione del risarcimento, operata dal Giudice, sia coerente con le premesse della motivazione, che paiono far riferimento a una situazione di forte disagio.  Ma ancora più delicato – occorre dire – appare il problema delle spese del procedimento. La discrezionalità in materia di spese è in effetti estrema, pur dovendo ogni soluzione essere motivata. Nel caso di specie, in sentenza si legge: “Visto l'esito complessivo del giudizio, il comportamento anche processuale delle parti e la particolarità della materia trattata nonché la sostanziale reciproca soccombenza, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite”. 

Ora, il giudizio vede parzialmente soccombenti gli attori; meglio, gli attori sono vincitori sul terreno dell’ an, ma non dal punto di vista del quantum, deciso comunque secondo equità.  

Nulla si può dire circa il comportamento delle parti, se non che la società convenuta, a quanto è dato di capire, pur risultata poi soccombente, ha resistito in giudizio. Forse il Giudice si riferisce alle offerte di risarcimento offerte e ritenute incongrue dagli attori. La materia trattata è disciplinata da norme chiare, che stabiliscono le responsabilità dei tour operator se questi provocano disagi ai propri clienti; e non pare, in effetti, vi siano difficoltà di interpretazione tali da giustificare una compensazione delle spese.   

 “Oltre il danno la beffa” avranno pensato gli attori, aggiungendo frustrazione alla frustrazione (mrm).

leggi tutto ›
 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Cosa stai cercando?

Inserisci una parola per cercare i risultati che ti interessano.

Iscriviti a

iscriviti-persona-e-danno

 

Diventa un nostro associato

iscriviti ora

Mediazione/Conciliazione

Persona e Danno sta assumendo sempre più visibilità in Italia...

leggi tutto

Associazione Persona e Danno C.F. 90107070329 | Tutti i diritti riservati © 2013 - Realizzazioni Web Altavista - Web Agency | admin

CSS Validity XHTML Validity