Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Interessi protetti

20/05/07

Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2007, n. 2746 pres. Ruoppolo est. Volpe - "ATTIVITÀ ASSISTENZIALE INTRAMURARIA O LIBERO PROFESSIONALE EXTRAMURARIA: LA PAROLA SPETTA AL MINISTERO" - Massimiliano GIONCADA

Lo Stato ha conservato anche le funzioni amministrative inerenti alla “disciplina delle attività libero-professionale e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'art. 4 comma 7, l. 30 dicembre 1991 n. 412, e dell'art. 1 comma 14, l. 23 dicembre 1996 n. 662”. Ciò determina la legittimità del provvedimento adottato dal Ministero della sanità statuente un nuovo breve termine entro il quale avrebbe dovuto essere esercitata dall'interessato, docente universitario di Medicina, l'opzione per l’attività assistenziale intramuraria o per l’attività libero professionale extramuraria di cui all'art. 5, comma 7, d.lg. n. 517 del 1999.

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16/05/07

Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2007, n. 11259 pres. Preden rel. Fico - "IL GIORNALISTA E L'EQUILIBRIO TRA L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA E LA DIFFAMAZIONE" – Massimiliano GIONCADA

Il giudizio di liceità della cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale - ed apparente - correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce.
Ogni accostamento di notizie vere è lecito, se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva.

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10/05/07

Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10704 pres. Proto rel. Panzani - "TARIFFE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E INDEROGABILITÀ DEI MINIMI" Massimiliano GIONCADA

Nel giudizio di legittimità delle tariffe dei dottori commercialisti, la previsione di cui all’art. 7 del D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645 non è illegittima nella parte in cui prevede l'inderogabilità dei minimi, non sussistendo contrasto con la prevalenza delle previsioni contrattuali stabilita dall'art. 2233 c.c.: il professionista, infatti, può pattuire contrattualmente il proprio compenso, ma solo in quel caso vale il principio della prevalenza delle previsioni contrattuali sull’inderogabilità della tariffa prevista ex lege.

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14/05/07

Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2007, n. 10997 pres. Lo Savio rel. Panzani – "LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED INCARICO NON CONCLUSO" – Massimiliano GIONCADA

Definito l’ambito di applicazione dell'art. 8 della tariffa approvata con d.P.R. 22 ottobre 1973 n. 936 (che riconosce il diritto del professionista, oltre al rimborso delle spese sostenute, "alle indennità e agli onorari corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente"), la Suprema Corte non riconosce al professionista il diritto al pagamento, per ciascuna delle attività in concreto svolte per la liquidazione di un certo numero di Società, a distinti compensi sulla base delle altre voci di tariffa che le contemplano: il disposto del citato art. 8, infatti, non prevede un rinvio alle altre voci di tariffa ma la necessità di considerare l'attività in concreto svolta dal professionista, rapportarla al compenso previsto dalla tariffa per l'incarico di liquidazione portato a termine e liquidare il compenso, secondo il prudente apprezzamento del giudice, in rapporto all'entità della prestazione effettuata, tenendo presente il parametro del "risultato utile" derivatone al cliente.

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16/05/07

Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2007, n. 9238: INCOMBE SUL CLIENTE LA PROVA DEL NESSO CAUSALE IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.

Si riporta un breve commento relativo ad una sentenza della Corte di Cassazione, la quale stabilisce che Incombe sul danneggiato la prova del nesso causale relativamente alla prova della responsabilità professionale. 
(a. a.)

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07/05/07

Cass., 7 maggio 2007, n. 10298, pres. Fiduccia, rel. Federico - "CESSIONE DI AZIENDA E SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE" - Lorenzo BALESTRA

Prevede l'art. 36 della legge 392/'78, che il conduttore possa cedere il contratto di locazione dell'immobile, cosiddetto aziendale, qualora venga assieme ceduta o locata l'azienda, anche senza il consenso del locatore.
La norma, nell'ottica della visione dell'azienda come universalità, preserva il trasferimento di tutti i rapporti inerenti la stessa, compreso il "subentro" nel contratto di locazione dell'immobile strumentale allo svolgimento dell'attività commerciale.
In questo caso il diritto del locatore di acconsentire alla cessione del contratto di locazione, cede il passo al prevalente interesse per il mantenimento dell'unità aziendale, relegando la tutela del locatore, da un lato, nella opposizione per gravi motivi entro trenta giorni dalla comunicazione a lui dovuta, dall'altro, nel rendere responsabile il conduttore cedente per le obbligazioni locatizie qualora non sia stato espressamente liberato.

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15/05/07

Cass., 15 maggio 2007, n. 11198, pres. e rel. Trifone - "I VIZI DELLA COSA LOCATA: FRA RISOLUZIONE E RIPARAZIONE"

I vizi della cosa locata, ai sensi dell'art. 1578 c.c., tali da portare alla risoluzione contrattuale o ad una quanti minoris, ossia ad una riduzione del corrispettivo pattuito, sono quelli che riguardano la struttura materiale del bene alterandone l'integrità tanto da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale.
Sono tali anche i vizi che si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione ed anche quelli che sarebbero eliminabili.
Non rientrano tra i detti vizi, al contrario, i guasti e/o i deterioramenti dovuti ad una naturale usura del bene locato (ad esempio le infiltrazioni).
In questo caso viene in considerazione l'applicazione dell'art. 1576 c.c. che prevede l'obbligo del locatore di procedere alle necessarie riparazioni, pena una responsabilità da inadempimento contrattuale.
La differenza, in sostanza si ha fra il vizio strutturale del bene, anche se eliminabile, tale da renderlo inidoneo all'uso pattuito ed il deterioramento dovuto all'uso o alla vetustà che possa essere riparato, senza toccare la destinazione economica del bene stesso. (l.b.)

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25/05/07

Cass., sez. I, 25 maggio 2007, n. 12322, pres. De Musis, rel. Ceccherini – "IL DEBITORE CEDUTO E L'INVALIDITA' DEL NEGOZIO DI CESSIONE"– Antonio BOVA

 Il debitore ceduto che abbia accettato la cessione del credito o si sia visto notificare la stessa, rimanendo estraneo al rapporto tra cedente e cessionario, non può pretendere la verifica delle condizioni alle quali la cessione sia subordinata nel rapporto contrattuale tra cedente e cessionario. Per il debitore ceduto, infatti, risulta indifferente pagare all’uno o all’altro, purchè non sia esposto a un duplice pagamento. Pertanto, al fine di evitare un pagamento che, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciuto non liberatorio, il debitore ha interesse a far valere l’invalidità del negozio di cessione.

TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA tratto, con autorizzazione, da Juris Data

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08/05/07

Cass., 8 maggio 2007, n. 17844, pres. Varrone, rel. Scarano - "INAPPLICABILITA' DELL'ART. 1591 C.C. AI CASI DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA'" - Paolo BASSO

In caso di risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta è necessaria la richiesta espressa di riconsegna dell'immobile e non è dovuta l' indennità di cui all'art 1591 c.c..

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15/05/07

Cass., 15 maggio 2007, n. 11189, pres. Preden, rel. Federico - "L'OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA: INADEMPIMENTO E RESPONSABILITÀ"

La Cassazione si occupa dell'obbligo di restituzione in capo al conduttore, previsto dall'art. 1590 c.c., affermando trattarsi di una naturale conseguenza della cessazione del rapporto locatizio e non di un'obbligazione contrattuale sinallagmatica in senso stretto. 

Nondimeno la ritardata consegna da parte del conduttore, come pure per la trasformazione o il deterioramento del bene, al di fuori delle ipotesi riconducibili a vetustà od al normale uso o agli accordi contrattuali, comportano, pur sempre, un inadempimento contrattuale ed una conseguente responsabilità che si estende a tutti i danni causalmente collegati a tale inadempimento.

Pertanto il ritardo nella consegna dell'immobile locato (o il suo deterioramento oltre l'usura ordinaria) comporta responsabilità del conduttore in merito al danno sofferto dal locatore e consistente nella perdita di occasioni di vendita dell'immobile locato riconducibili al comportamento inadempiente del conduttore stesso. (l.b.)

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22/05/07

Trib. Bologna, 22 maggio 2007, g.u. Rossi – "LA CONVENZIONE TRA SOCIETA' FINANZIARIA E IL SOGGETTO CHE COMMERCIA IN BENI O SERVIZI NON E' ASSIMILABILE AL RAPPORTO DI AGENZIA" – Luca RENNA

Il titolare di una ditta individuale conviene in giudizio la Neos Banca S.p.A. (già Finemiro Banca S.p.A.), con cui aveva stipualto un contratto di convenzione finanziaria, per sentirla condannare, previo accertamento e dichiarazione dell’inadempimento contrattuale del rapporto di agenzia e/o distribuzione intercorso tra le parti, al pagamento delle provvigioni maturate su tutte le carte di credito emesse e le transazioni effettuate dai clienti; l’attore chiede, inoltre, il pagamento di tutte le indennità dovute a seguito dello scioglimento del contratto nonché il pagamento di tutte le spese sostenute per la promozione delle carte di credito.
Nel costituirsi in giudizio la banca convenuta contesta in toto la domanda attorea chiedendone l’integrale rigetto.

(la sentenza è tratta dal sito www.giuremilia.it)

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15/05/07

Cass., 15 maggio 2007, n. 11196, pres. e rel. Trifone, P.M. Iannelli - "CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE: PROPTER REM L'OBBLIGAZIONE DI REALIZZARE OPERE DI URBANIZZAZIONE"

La previsione, come è d'uso, dell'assunzione, a carico del proprietario del fondo lottizando, degli oneri di urbanizzazione (solitamente quelli primari e parte di quelli secondari) costituisce un'obbligazione "propter rem".
Di conseguenza le opere debbono essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio dell'atto autorizzativo (licenza, poi concessione edilizia ed ora permesso di costruire).
Tali soggetti possono essere diversi da quelli che stipularono la convenzione: acquirenti del suolo su cui far sorgere la fabbrica.
Se ciò corrisponde alla struttura dell'obbligazione propter rem, ne consegue che l'obbligazione non riguarda le persone che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione. 

Infatti è differente il rapporto fra ente comunale e soggetto proprietario dell'area fabbricabile, da un alto, e fra il soggetto titolare del provvedimento concessorio che abbia eseguito le opere di urbanizzazione ed i soggetti diversi che siano successivamente divenuti proprietari della suddetta area fabbricabile.
In tal caso non potrà ottenersi la ripetizione delle spese per gli oneri di urbanizzazione se non espressamente pattuito in quanto si è al di fuori dell'operatività dell'obbligazione propter rem.
A questo proposito la Cassazione, in base a tale principio, ha risolto una controversia riguardante proprio la pretesa nei confronti dei soggetti acquirenti dei vari lotti già urbanizzati, come tali tenuti al rimborso solamente se espressamente pattuito. (l.b.)

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07/05/07

Trib. Bologna 7 maggio 2007, gu. A.M. Rossi - "IGIENE E VACANZA ROVINATA"

Il Tribunale di Bologna, nel confermare una sentenza del Giudice di Pace che riconosce il danno da vacanza rovinata, ribadisce la necessità la responsabilità del tour operator per una sistemazione alberghiera inadeguata.
Nel caso esaminato l’albergo e la biancheria erano sporchi, la camera non veniva rassettata e le lenzuola cambiate con la dovuta frequenza ed attenzione. Anche la spiaggia per gli stessi motivi era impraticabile così chje la famigliola (genitori e bambino) furono costretti a frequentare la piscina dell’albergo perdendo la parte più specifica della vacanza al mare.
L’inesatto adempimento contrattuale determina ai sensi del d. lgs. 111/1995 l’obbligo a risarcire tutti i danni, nell’accezione data al termine dalla nota sentenza della Corte CE e dunque anche il danno non patrimoniale da vacanza rovinata.
(MRM)

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17/05/07

Cass., SU, 17 maggio 2007, n. 11334, pres. Carbone, rel. Vitrone, P.M. Iannelli - "L'ALLOGGIO DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ED IL TRASFERIMENTO IN CAPO ALL' ASSEGNATARIO ED AI SUOI EREDI: QUALE DIRITTO? – Lorenzo BALESTRA

La vicenda è complessa, sia dal punto di vista processuale che dal punto di vista sostanziale.
Diversi soggetti affermano di essere divenuti assegnatari di un alloggio di edilizia economico-popolare (e fra questi alcuni in veste di eredi dell’originario assegnatario) e lamentano la mancata intestazione in proprietà del medesimo.
Intentano, allora, l’esecuzione ex art. 2932 c.c. al fine, appunto, della emanazione di sentenza costitutiva in luogo dell’intestazione definitiva del detto alloggio.
Il doppio grado di merito da ragione ai richiedenti costituendo, appunto, l’acquisto ai sensi dell’art. 2932 c.c.
L’istituto Autonomo Case Popolari di Torino ricorre in Cassazione al fine di ottenere il rigetto della pronuncia di merito.
Si apre, allora, una vicenda processualmente tormentata e la Suprema Corte, ritenendo necessario fare chiarezza anche sulla questione di merito, pone la decisione in seno alle Sezioni Unite.

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19/05/07

"AVOCATS SANS FRONTIERES. L'impegno di un'O.N.G. legale a carattere internazionale nella difesa dei diritti umani nei conflitti armati"

Avocats sans frontieres, "avvocati senza frontiere" è un'associazione senza fini di lucro (O.N.G.) nata nel 1992 per opera di diversi legali belgi, con sede a Bruxelles.
Il suo nome si ispira chiaramente all'omonima O.N.G. a carattere sanitario medicins sans frontieres, fondata da Bernard Kuchner e Xavier Emanuelli nel 1968 per prestare soccorso durante la guerra del Biafra.
Viceversa, avocats sans frontieres (ASF) ha il proprio battesimo del fuoco nel 1995 durante la guerra in Ruanda. La sua principale attività in campo africano si è svolta nell'assistenza legale delle vittime del genocidio ruandese innanzi al Tribunale Internazionale per i crimini in Ruanda, con sede ad Arusha, in Tanzania. (a. a.)

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15/05/07

"LA FUNZIONE SUPPLETIVA DELLA SUCCESSIONE NECESSARIA, LA TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI E LA DISEREDAZIONE (RIFLESSIONI SUL PROGETTO PER L'ABOLIZIONE DELLA CATEGORIA DEI LEGITTIMARI)" - Antonio PALAZZO

Il progetto di legge n. 1043 della XV legislatura, che propone l'abolizione della successione necessaria, è accompagnato da una Relazione che giustifica in primo luogo l'eliminazione della riserva di una quota nei confronti dei figli, sostenendo la loro maggiore convivenza con i genitori e quindi il relativo sfruttamento del patrimonio familiare per giungere all'indipendenza economica, rispetto a quanto avveniva in passato.
La stessa proposta di legge prevede pure l'abrogazione delle recenti norme che introducono la disciplina del Patto di famiglia (art. 768 bis e ss. c.c.).

Si pone a fondamento dell'innovazione il principio costituzionale della libera disposizione dei beni da parte del titolare del diritto di proprietà.
Ora questa libertà o autonomia negoziale dei privati a disporre del loro patrimonio è interrelata dalla Costituzione con la funzione sociale della proprietà che riguarda la diversa natura dei beni e la loro destinazione economica proprio in funzione di una utilità pubblica e sociale.

La relazione al progetto tace su questo altro aspetto del diritto di proprietà e sui diversi valori costituzionali che hanno trovato applicazione nella legislazione ordinaria. Basti pensare al favore accordato dalla legge alle disposizioni gratuite a favore di persone fisiche bisognose, e di persone fisiche e giuridiche che assolvono ai loro bisogni.
D'altro canto, espressione del valore costituzionale della funzione sociale della proprietà  è anche la disciplina del patto di famiglia, la cui ratio risiede nella esigenza di mantenere la destinazione economica dei beni produttivi, sotto il profilo della salvaguardia della unità dell'azienda familiare e della sua efficienza e redditività.

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16/05/07

"STRESS LAVORATIVO ED ERRORE MEDICO" - Ferdinando PELLEGRINO. Atti del XXVI convegno SNAMI; Catanzaro, 16.5.2007

STRESS LAVORATIVO ED ERRORE MEDICO
prendersi cura di chi cura 

Ferdinando Pellegrino
 

Intervento al convegno
"La medicina difensiva: protezione per il medico?"
nell'ambito del XXVI Congresso Nazionale dello SNAMI
Mercoledì 16 maggio 2007, Copanello di Staletti (Catanzaro)

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14/05/07

"LA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AVVOCATO" - Margherita GUSBERTI

Al fine di individuare gli elementi normativi che compongono la responsabilità del professionista forense è bene richiamare da un lato il r.d.lgs. 27.11.1993 n. 1578 (Legge Professionale Forense) e dall’altro il combinato disposto di cui agli artt. 1176, co. 2° e 2236 c.c. 

Questa necessaria premessa normativa, che mette in mostra l’ambivalenza delle fonti in materia di responsabilità professionale, consente di sottolinere il fatto che la materia debba essere necessariamente trattata sotto due differenti profili, coincidenti con le due diverse fasi del procedimento che concerne l’avvocato nel caso in cui incorra in responsabilità.

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08/05/07

"DIRITTO POTESTATIVO: POSIZIONE SOGGETTTIVA DELL'ART. 1453 C.C." - Luisa ROTONDO

La posizione giuridica in base alla quale le parti di un contratto a prestazioni corrispettive possono agire in giudizio con le azioni di risoluzione o di adempimento è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale che ha visto contrapposti tesi che, argomentando sui presupposti costitutivi dell’una, hanno inevitabilmente condotto ad effettuare un’indagine paritetica sulle caratteristiche dell’altra.
L’inadempimento è sancito dall’art 1453 c.c., come requisito per richiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, la cui ratio è tutelare la scelta del contraente di attuare o risolvere il contratto. Esso determina una derivazione dalle finalità dell’accordo causandone un vizio funzionale.

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08/05/07

Corte di giustizia delle Comunità europee (Grande sezione), sent. 17 aprile 2007, Pres. Skouris, Rel. Makarczyk, Avv. gen. Kokott, causa C-470/03, A.G.M.-COS.MET Srl c. Finlandia e Tarmo Lehtinen – RESPONSABILITA' DELLO STATO, BASTA UNA PAROLA – commen

La responsabilità dello Stato per violazioni del diritto comunitario torna ancora una volta alla ribalta. Dopo le recenti sentenze della Corte di giustizia relative all’operato del potere giudiziario nazionale di ultima istanza (sui veda da ultimo la recente sentenza nella causa C-173/03 Traghetti del Mediterraneo c. Italia. In proposito ci permettiamo il riferimento a F. Lajolo di Cossano, La responsabilità dello stato per violazioni del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali di ultima istanza, Diritto del commercio internazionale, 3-4/2006, p. 759), i Giudici di Lussemburgo tornano a bacchettare l’operato degli Stati membri che non risulta conforme ai parametri comunitari, indicando al giudice nazionale del rinvio, investito della causa di risarcimento, quali sono i criteri in forza dei quali valutare l’operato dello Stato

Due le peculiarità della sentenza in esame: la prima riguarda la qualifica di semplici dichiarazioni di un funzionario pubblico come possibili ostacoli alla libera circolazione delle merci all’interno del territorio comunitario; la seconda concerne la possibilità che tali sue dichiarazioni – rese nel corso di un’intervista - possano coinvolgere la responsabilità nazionale per i danni eventualmente causati ai singoli

La sentenza, che aggiunge un ulteriore tassello alla giurisprudenza che si sta formando in materia a seguito della nota decisione Francovich della Corte di Lussemburgo, dovrebbe portare gli Stati Membri ad una profonda riflessione sulle conseguenze del loro impegno nel progetto comunitario, in particolare sulle conseguenze economiche che potrebbero derivare a seguito suo mancato rispetto.

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