La questione principale che il giudice di merito affronta nella sentenza in epigrafe è quella della differenza che, in ambito societario, intercorre tra i «versamenti societatis causa» e le «semplici erogazioni di “capitale di credito”».
Il discorso muove dalla considerazione secondo cui nel nostro ordinamento «è ormai pienamente riconosciuta l’ammissibilità, da parte dei soci, sia di versamenti societatis causa» («ossia di veri e propri conferimenti “a rischio”, che confluiscono nel patrimonio sociale come componenti del netto – non imputati, o non imputati nell’immediato, a capitale sociale»); «sia di semplici erogazioni di “capitali di credito”, sorretti come tali, dalla causa del mutuo».
I primi, «sebbene con le varianti proprie delle differenti tipologie del versamento» («secondo i casi: versamento in conto capitale, versamento in conto aumento di capitale e versamento in conto futuro aumento di capitale»), «pur non necessariamente destinati all’immediato incremento del capitale», non danno luogo, «stante la similitudine col capitale di rischio», «a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dai soci in restituzione solo per effetto dello scioglimento della società medesima, e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione».
I secondi costituiscono attribuzioni che i soci effettuano «a titolo di mutuo (con o senza interessi), riservandosi in tal modo il diritto alla restituzione anche durante la vita della società».
Il tutto dunque, sempre per il giudice di merito, si riduce ad «una questione di interpretazione della volontà negoziale», da risolversi ai sensi degli artt. 1362-1371 c.c. Ed è in tale direzione che si dirige il ragionamento dell’estensore, il quale – facendo soprattutto leva sul comportamento successivamente assunto dalle parti – perviene alla conclusione che, nella specie, si sia trattato «di veri e propri finanziamenti»: «vale a dire, di versamenti dei soci a titolo di mutuo, tali da dover essere aggiunti al complessivo ammontare delle appostazioni del passivo di bilancio».
Senza entrare nel merito della conclusione raggiunta, dando, dunque, per ammesso che l’interpretazione si sia svolta correttamente al fine di accertare – sulla base dei criteri di cui agli artt. 1362-1365 e, se del caso, 1367-1371 c.c. – se dell’una o dell’altra qualificazione si sia trattato, ciò che preme porre in evidenza è che il procedimento ermeneutico non può, con ciò, dirsi concluso, dovendo l’operazione, proprio perché già identificata e apprezzata positivamente nella sua validità formale, essere sottoposta, nel suo complesso, al giudizio finale ex fide bona. Cioè, alla seconda – ed ultima rispetto ad una prima articolatesi in due passaggi distinti, di cui uno ugualmente necessario (artt. 1362-1365 c.c.), l’altro soltanto eventuale (artt. 1367-1371 c.c.) – fase dell’interpretazione (art. 1366 c.c.) (sul senso e sulla funzione dell’ermeneutica negoziale e, in particolare, sul giudizio di validità stricto iure e sul giudizio di rilevanza ex fide bona, v., specialmente, L. Bigliazzi Geri, L’interpretazione del contratto. Artt. 1362-1371, in Commentario al Codice Civile diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1991, 13, 197; e ivi una possibile soluzione del problema dei rapporti che dovrebbero intercorrere tra «interpretazione» e «qualificazione» dell’atto). Con la conseguenza che l’atto, risultato valido, potrà o mantenere la qualifica stricto iure già ottenuta o, eventualmente, risultare con il criterio della buona fede incongruente e pertanto esposto al «giudizio di irrilevanza». Giudizio che potrebbe, se del caso, anche sfociare nella correzione del suo significato con conseguente, ulteriore (e conclusiva) qualificazione della fattispecie (cfr. L. Bigliazzi Geri, L’interpretazione del contratto, cit., 22).