02/08/11
Una pronuncia gravida di principi giuridici quella depositata il 2 agosto 2011 dai Giudici della seconda sezione civile della Cassazione.
La Corte era chiamata ad esprimersi sulla proprietà di una cantina, a seguito di vicende connesse a successione ereditaria e di un complesso e contraddittorio procedimento in primo e secondo grado, che vedeva fratelli contestarsi vicendevolmente la proprietà della cantina medesima, gli uni sostenendo che la stessa fosse una pertinenza del solo appartamento al piano rialzato (che era quello originario), gli altri sostenendo che la cantina fosse asservita all’intero edificio e, quindi, anche all’appartamento al primo piano, di loro proprietà, costruito in un secondo momento.
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25/08/11
Allorquando la caparra venga costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all'incasso, trattenendo comunque l'assegno e non restituendolo all'acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l'insorgenza degli obblighi propri della caparra, nel senso che ove risulti inadempiente all'obbligazione cui si riferisce la caparra, egli sarà tenuto al pagamento di una somma pari di quella indicata nell'assegno.
Definendo "nuova" la questione sottoposta al suo esame, la Suprema Corte, con sentenza del 18 aprile depositata in data 9 agosto 2011, cassa senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, con conseguente rigetto nel merito dell'appello.
Nella specie, la Corte d'Appello aveva ritenuto che tra le parti non fosse mai stato stipulato un valido contratto di caparra, non essendosi verificata la traditio del denaro, necessaria attesa la natura reale del contratto de quo. Infatti, l'assegno bancario non era mai stato posto all'incasso e dunque il denaro non era mai uscito dalla disponibilità dell'acquirente: dunque, secondo la Corte territoriale, il contratto di caparra non si era mai perfezionato.
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24/08/11
Quanto all'uso di banco, da parte del fedele, all'interno della chiesa cattolica, si osserva come difetti di giurisdizione il giudice italiano(cfr., amplius, "IL POSSESSO - Usucapione, azione di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto -" - CEDAM 2011) in ordine alla controversia relativa all'uso di banco da parte del fedele all'interno della chiesa cattolica, trattandosi di questione attinente all'uso di potere discrezionale dell'autorità ecclesiastica circa l'esercizio e le modalità del culto.
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23/08/11
Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l'assegno, non lo ponga all'incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all'obbligazione cui la caparra stessa si riferisce (Massima tratta dal sito www.cassazione.it)
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22/08/11
Se è vero, com’è vero, che, per gli effetti dell’articolo 907 del codice civile, “costruzione” deve intendersi un’opera funzionalmente permanente (cfr., in generale, "Distanze e confini, tutela giurisdizionale e risarcimento", Cedam, Padova 2009), è altrettanto vero che la precarietà della medesima non esclude la turbativa del possesso nella veduta.
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19/08/11
I frutti naturali e i frutti civili, prodotti dalla cosa oggetto del diritto, spettano all'usufruttuario (cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010) per la durata del suo diritto.
La disposizione rileva, ovviamente, anche sotto l'aspetto eminentemente processuale.
Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario (o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata), l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso (a prescindere dal momento in cui gli stessi risultano acquistati).
Anche le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione testé indicata (entro i limiti del valore dei frutti) e sempre a prescinde dal momento in cui le stesse risultano effettuate.
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13/08/11
In materia di distanza dei fabbricati dalle vedute (cfr., in generale, "Distanze e confini, tutela giurisdizionale e risarcimento", Cedam, Padova 2009), si veda il caso particolare di una pensilina parapioggia appoggiata su edificio prospiciente la pubblica via.
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07/08/11
Anche in ambito societario la casistica relativa al contributo obiettivamente rilevante appare cospiqua, specie in relazione al concorso nei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, di falso in bilancio, di false comunicazioni sociali, di omessa tenuta di libri e scritture contabili, di bancarotta preferenziale, di bancarotta documentale post-fallimentare.
Particolarmente interessante (cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011), per varietà ed importanza, lo stuolo di soggetti, anche non (formalmente) rivestenti la qualifica di imprenditori commerciali, predisposti, per tipologia di funzioni esercitate (e, dunque, per idoneità a porre in essere contributi obiettivamente rilevanti) ad esser considerati (potenziali) concorrenti nei reati in oggetto.
Si pensi, in particolare, ai componenti il collegio sindacale, all'amministratore di fatto, al mero collaboratore dell'imprenditore, o, anche, al mandatario della società eventualmente dichiarata fallita.
Particolare attenzione merita, inoltre, la possibile estensione dei reati de quibus ai difensori (avvocati), ai commercialisti, nonché agli altri consulenti, quali, ad esempio, i promotori finanziari.
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07/08/11
Quando risulti, sulla base del criterio del petitum sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria (cfr., amplius, "IL POSSESSO - Usucapione, azione di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto -" - CEDAM 2011), ma il controllo di legittimità dell'esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo, anche se l'attività è posta in essere da un privato che agisca in nome e per conto (c.d. “longa manus”) della pubblica amministrazione.
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06/08/11
La prima sezione della Cassazione 30 ottobre 2009 n. 23066, si è soffermata sul rapporto tra il cotratto di appalto e il contratto di subappaltro e quindi sul carattere autonomo o derivato del subappalto rispetto all'appalto.
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04/08/11
L'usufrutto, a norma dell'articolo 983 del codice civile, si estende a tutte le accessioni della cosa.
Peraltro, come precisa il secondo comma dell'articolo predetto (983 c.c.), se il nudo proprietario, dopo l'inizio dell'usufrutto (e con il consenso dell'usufruttuario), ha effettuato, nel fondo, costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario è tenuto a corrispondere, al nudo proprietario, gli interessi sulle somme (da considerarsi una sorta di “compenso”, per l'aumento di valore conseguito dalla cosa oggetto d'usufrutto) da quest'ultimo impiegate per la costruzione o per la piantagione; tale disposizione si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni siano state effettuate per disposizione della pubblica autorità.
Quanto al significato, nel contesto che ci occupa, del termine “accessioni”, ci soccorre una (datata) pronuncia della Suprema Corte, la quale, seppur in materia di diritto d'abitazione (cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010), precisa come debbano ritenersi “accessioni”, non solo tutti gli incrementi del bene che si verifichino, per fatti naturali (alluvione, avulsione, alveo derelitto) o a seguito dell'opera dell'uomo (piantagioni o costruzioni), successivamente alla costituzione del diritto, ma anche tutto ciò che concorre ad integrare il bene oggetto d'usufrutto, sotto forma di accessorio o, ulteriormente, di pertinenza
Per espressa previsione normativa, invece, il concetto non si estende al tesoro (scoperto durante la vigenza del diritto), stante l'impossibilità di considerare lo stesso alla stregua di un'accessione.
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03/08/11
Quanto all’incidenza delle norme sulla distanza dei fabbricati dalle vedute sulla facoltà del vicino di costruire in appoggio od in aderenza, le disposizioni degli art. 873 e ss. c.c. (si veda, in generale, "Distanze e confini, tutela giurisdizionale e risarcimento", Cedam, Padova 2009), circa la facoltà del vicino di costruire, in alternativa all'osservanza della distanza fra costruzioni, in appoggio od in aderenza al fabbricato altrui, postulano che su tale fabbricato non vi siano vedute, trovando applicazione, in caso contrario, le norme dell'art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute.
Se, inoltre, si voglia appoggiare la nuova costruzione al muro in cui dette vedute, dirette od oblique, insistono, la costruzione deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
Quando la veduta è esercitata da un balcone anzi che da una finestra, per soglia deve intendersi il piano di calpestio del balcone stesso.
Naturalmente, l'obbligo del proprietario - ex art. 907 c.c. - di costruire nel rispetto di determinate distanze dalle vedute già esistenti nel fondo confinante postula che la veduta sia stata aperta in modo legittimo, "iure proprietatis" ovvero "iure servitutis".
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01/08/11
SOMMARIO: 1. Una premessa. — 2. La tradizione del diritto romano. — 3. Il modello napoleonico. — 4. Le origini dei modelli italiani (1837, 1865, 1942). — 5. Il modello italiano attuale. — 6. Il modello inglese. — 7. Una lettura comparata di Picc, Pecl e Dcfr.
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