Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Interessi protetti

18/09/09

Cass sez III, 18 settembre 2009 n. 20106 pres Varrone est . Vivaldi - " ABUSO DI DIRITTO"

L'esercizio del potere contrattuale riconosciuto dall'autonomia privata, deve essere posto in essere nel riseptto di determinati canoni generali - quali quello della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e correttezza - alla luce dei quali debbono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale e ciò al fine di evitare che il diritto soggettivo, che spetta a qualunque consociato che ne sia portatore, possa sconfinare nell'arbitrio.

Il controllo e l'interpretazione dell'atto di autonomia privata deve essere condotto tenendo presenti le posizioni delle parti, al fine di valutare se posizioni di supremazia di una di esse e di una eventuale dipendenza, anche economica, dell'altra siano stati forieri di comportamenti abusivi, posti in essere per raggiungere i fini che la parte di è prefissata

Il giudice, nel controllare e interpretare l'atto di autonomia privata, deve operare e interpretare l'atto anche in funzione del contemperamento degli opposti interessi delle parti contrattuali

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07/09/09

Cass. Civ., Sez. II, 7 settembre 2009, n. 19283, pres. Elefante, rel. Ascola - "L'ARREDO E LA SUA QUALIFICAZIONE QUALE BENE MOBILE"- Luca BARDARO

Tanto nella fase patologica delle relazioni familiari quanto nell’ipotesi di apertura della successione si registrano sovente problematiche che riflettono i contrapposti interessi di natura patrimoniale avanzati nell’un caso dai coniugi, nell’altro da coloro che risultano delati all’eredità dei di loro de cuius (eredi).
In particolare il punctum pruriens della vicenda giudiziaria in rassegna trae origine dal significato da attribuire all’espressione, contenuta in un testamento, che attribuisce ad un erede l’abitazione del de cuius con tutti i mobili in esso contenuti, escludendovi una libreria.

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28/09/09

Cass., sez. III, 28 settembre 2009 n. 20743, pres. Di Nanni, rel. Spagna Musso - "CALCETTO ALL'ORATORIO: NO AL RISARCIMENTO" - Paolo BASSO

La vicenda decisa dalla sentenza qui segnalata vede un minore colpito involontariamente da un coetaneo in uno scontro di gioco del calcio, con conseguente lesioni al naso ed alla bocca.
Dopo l’accoglimento in primo grado della domanda risarcitoria a carico della scuola e fondata sull’art. 2048 c.c. e dopo la totale riforma della sentenza da parte del Tribunale, la causa giunge in Cassazione.
La Suprema Corte ribadisce il suo costante orientamento secondo cui la responsabilità oggettiva del precettore (ossia dell’istituto scolastico) è esclusa, ai sensi dell’art. 2048 u.c. c.c., dalla dimostrazione dell’istantaneità ed imprevedibilità del fatto (Cass. 18.4.2001 n. 5668; Cass. 10.2.1981 n. 826).

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29/09/09

"ABUSO DEL DIRITTO. BREVI OSSERVAZIONI" – Riccardo RICCÒ

È intervenuta di recente Cass. civ. n. 20106/09, che ho già segnalato in questo sito, sulla quale consta ora anche il commento di Paolo Basso, sempre in questo sito. Siccome è tempo che studio la questione della buona fede e dell’abuso del diritto, mi sembra questa l’occasione propizia per correggere e riassumere le paginette che ho scritto sull’argomento.

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18/09/09

Cass. sez. III, 18 settembre 2009, pres. Varrone, rel. Urban - "LA CASSAZIONE SDOGANA L'ABUSO DEL DIRITTO" - Paolo BASSO

La sentenza qui presentata (già pubblicata su questo sito alcuni giorni or sono), pur apparentemente utilizzando princìpi giuridici consolidati, ha, in realtà, un effetto dirompente nel nostro Ordinamento giuridico che, per certi versi, potrebbe essere persin preoccupante per la libertà negoziale ed economica.
Con tale decisione la nozione di abuso del diritto e le sue conseguenze escono dall’ambito societario nel quale sono nate ed hanno trovato principale applicazione ed escono altresì dalla legislazione settoriale consumeristica, nella quale sono state imposte da una situazione di originario e grave squilibrio delle forze contrattuali in campo, anche in ragione della necessità del mantenimento di un’equità sociale connotata più da valenza politica che non giuridica.

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29/09/09

"DISTANZE: PILASTRI, CAMINETTI E BALCONATE NON SONO MERI SPORTI DECORATIVI" - RM

Interessante casistica giurisprudenziale, relativa ad elementi edili accessori rientranti nel computo delle distanze, presentando gli stessi quei connotati di consistenza e stabilità tali da non poterli considerare quali meri sporti decorativi o di rifinitura, comprende il pilastro che sorregge un ampio ballatoio, la balconata sviluppata lungo tutto l’edificio, o anche il caminetto esterno.

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28/09/09

"ILLEGITTIMO IL REGOLAMENTO EDILIZIO CHE SOTTRAE DAL CALCOLO DELLE DISTANZE L'ESTENSIONE DEL BALCONE" Riccardo MAZZON

Elemento tipicamente considerato dalla giurisprudenza come avente quei connotati di consistenza e stabilità tali da dover essere computato ai fini delle distanze, è la sporgenza di particolari proporzioni, destinata ad incidere sulla consistenza volumetrica, quale il balcone, specie se coperto, ma anche se scoperto e di apprezzabile profondità ed ampiezza, non potendo esso esser considerato avente mera funzione decorativa ed inidoneo, in quanto tale, a determinare pericolose intercapedini.
In applicazione dei principi sopra esposti, è da considerarsi contra legem un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone quando, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a quella imposta dalla legge.

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27/09/09

"CLIENTE INSODDISFATTO, RECESSO ASSICURATO"

Può capitare, talvolta, di pentirsi dell’acquisto di un’enciclopedia porta a porta, della sottoscrizione di un contratto telefonico o di un abbonamento ad una rivista, perché non ritroviamo nel prodotto appena comprato le caratteristiche che ci aspettavamo. Il nostro ordinamento prevede la possibilità di tornare indietro, esercitando il cosiddetto diritto di recesso. Il diritto di recesso è infatti proprio l’esercizio della possibilità di una delle due parti contraenti di recedere unilateralmente da un contratto, eliminando tutte le obbligazioni in esso contenute, senza che questo comporti delle penali e senza che l’altra parte dia il proprio consenso, ma con una comunicazione alla stessa.


di Stefano Santi

fonte: www.repubblica.it

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27/09/09

Trib. Messina, 2 luglio 2009 - "FALLIMENTO DELL'INADEMPIENTE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO" - Adolfo TENCATI

Sommario

1 Le questioni all’attenzione dei giudici.

2 Riflessioni sulla transazione fiscale.
2.1 Autonomia dalla transazione codicistica.
2.2 Le partite contabili oggetto di transazione.

3 Non imputabilità al fallito dell’inadempimento.
3.1 L’orientamento dei giudici italiani.
3.2 L’orientamento dei giudici comunitari.

4 Condizioni risolutive inefficaci e fallimento.
4.1 Esclusione della revocatoria fallimentare.
4.2 Considerazioni sull’art. 72, 6° co., l. fall.

5 Indicazioni bibliografiche. 

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25/09/09

"DISTANZA LEGALE DA COSTRUZIONE REALIZZATA LUNGO UNA LINEA SPEZZATA" - Riccardo MAZZON

Il calcolo della distanza minima tra costruzioni quando la prima costruzione è realizzata lungo una linea spezzata.
La regola generalmente applicata al fine di determinare il “locus a quo” (e cioè che la distanza debba esser computata dal punto di massima sporgenza del fabbricato), non subisce alcuna deroga nella circostanza in cui la costruzione esistente in loco sia stata eseguita non lungo una linea retta, ma lungo una linea spezzata.
In tale frangente, anche il vicino che intenda costruire dovrà adeguarsi, punto per punto, al fabbricato esistente; potrà cioè avvicinarsi, ad ogni singola rientranza o sporgenza dell’edificio considerato, tanto quanto consentito dalla legge e dai regolamenti, arrivando quindi a costruire, se lo desiderasse, un’immobile avente la medesima sagomatura di quello previamente effettuato.

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22/09/09

"IO E LE TASSE AL 70% "

DOPO INCHIESTA DEL CORRIER ECONOMIA

La lettera  (al Corriere della sera) di un avvocato romano, libero professionista

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22/09/09

"IO AVVOCATO LASCIO LO STUDIO E MI METTO IN PROPRIO"

LA SCELTA DI MASSIMO LA TORRE, LEGALE MILANESE

Massimo La Torre si è dimesso per aprire uno studio in proprio Trentenne, con qualche anno di esperienza, appartenente a un grosso studio legale specializzato in questioni di affari. E' il profilo dell'avvocato italiano più colpito dalla crisi economica. Parola di Massimo La Torre, 40 anni, che con Decio Morgese e Francesco Mirarchi ha di recente lasciato la sede italiana di Clifford Chance, grosso studio internazionale, dove era socio dal 2002, per fondare uno studio più piccolo - quelle che in gergo sono chiamate boutique - «Grasso La Torre Morgese Cesàro».

di Fausta Chiesa


fonte: www.corriere.it

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18/09/09

Cass. civ., Sez. III, pres. Varrone, rel. Urban, est. Vivaldi, 18 sett. 2009, n. 20106 – "RECESSO E BUONA FEDE" – Riccardo RICCÒ

E' consentito dal nostro ordinamento prevedere a mezzo del contratto la facoltà per il concedente le vendite di recedere ad nutum. Tuttavia, il giudice di merito richiesto di valutare se il concreto esercizio di questa sia o meno abusivo, non può rigettare la domanda affermando che non gli compete un sindacato giurisdizionale perché, in difetto di evidenza dell’animus nocendi, non può essere sanzionato un comportamento che le parti hanno preventivamente accettato. Egli deve invece valutare se, o meno, "l’esercizio della facoltà riconosciuta all’autonomia contrattuale abbia operato in chiave elusiva dei principii espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della correttezza".

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22/09/09

"ANTITRUST E AVVOCATI: 'RIFORMA DA RIVEDERE, C'È POCA CONCORRENZA' "

AUTHORITY NEL MIRINO I COSTI E LE REGOLE PER I PRATICANTI

Ma i professionisti: vantaggi solo per banche e assicurazioni

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21/09/09

"PROFESSIONISTI 300 MILA A RISCHIO"

DAGLI ARCHITETTI AGLI AVVOCATI: I TAGLI DEI GRANDI STUDI.
E I PICCOLI FATICANO A REGGERE


La stima degli Ordini: entro il 2009 cancellato il 15% dei posti. I casi Foster, Bonelli, White & Case

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18/09/09

"NOZIONE DI "FONDI FINITIMI": NON E' NECESSARIO SIANO CONFINANTI (E' SUFFICIENTE SIANO VICINI)" - Riccardo MAZZON

In relazione al compiuto significato della locuzione “fondi finitimi”, ci si è chiesti se quest’ultimi debbano necessariamente essere contigui ovvero se, tra di essi, vi possa essere altro fondo (ovviamente, di dimensioni contenute, quanto a larghezza).
In altri termini: se tra i fondi v’è una striscia di terreno appartenente a soggetto diverso, rispetto ai proprietari dei due fondi interessati dalle costruzioni, è per questo esclusa l’applicabilità delle limitazioni di cui all’articolo 873 del codice civile?

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17/09/09

"DISTANZE TRA COSTRUZIONI E FONDI FINITIMI APPARTENENTI AD UNICO PROPRIETARIO" - Riccardo MAZZON

Un ulteriore presupposto per l’applicazione dell’articolo 873 del codice civile: i fondi finitimi appartenenti a diversi proprietari. 
L’articolo 873 del codice civile (il primo degli articoli preposti dai redattori del codice alla disciplina delle distanze), prevede che debbano essere tenute a distanza non minore di tre metri, se non sono unite o aderenti, le costruzioni insistenti “sui fondi finitimi”.
Segue il richiamo, operato dal secondo comma del articolo medesimo, ai regolamenti locali, i quali “possono stabilire una distanza maggiore”. Se il presupposto principe, per l’applicazione della norma in oggetto, risulta essere, ictu oculi, l’affrontare una fattispecie concreta che interessi una “costruzione”, altra locuzione da tener nella dovuta considerazione, sempre quanto all’applicabilità della norma medesima, è quella che descrive le costruzioni interessate come insistenti su “fondi finitimi”.
La norma de qua è posta a tutela di interessi privatistici e i suoi dettati risultano derogabili dai privati interessati: qualora i fondi finitimi appartengano ad un unico proprietario, questi può assolutamente costruire anche a distanze inferiore a quella disposta dall’articolo 873 c.c..
Fermi, ovviamente, i vincoli (inderogabili) posti eventualmente dagli strumenti urbanistici a ciò preposti.
E’ il caso, ad esempio, di un regolamento che stabilisca che le intercapedini tra edifici non possano mai, in nessun caso (e dunque neppure se entrambe insistenti su fondo appartenente a unico proprietario), esser minori di una determinata misura.

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15/09/09

"LA RATIO DELL'ART. 732 c.c. (RETRATTO SUCCESSORIO)" - Marco VORANO

1. La ratio dell’ art. 732 c.c. : le diverse tesi dottrinali e giurisprudenziali

L’ istituto disciplinato dall’ art. 732 c.c. si trova, oggi, in una fase di acquiescenza è premessa necessaria, quindi, avvertire il lettore che i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali proposti benchè, talvolta, assai risalenti risultano essere ad oggi, ancora, i più attuali.

La ratio dell’ istituto desumibile dalla lettura della norma del codice nonché dalle relazioni preparatorie e dalla ricostruzione dell’ istituto è quella di tutelare i coeredi, spesso legati da un vincolo di sangue, dalle eventuali intrusioni (speculative benché l’ aggettivazione non sia presente nel testo) di soggetti estranei alla comunione ereditaria.

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10/09/09

"IL MURO DI CINTA ALTO PIU' DI TRE METRI SOGGIACE ALLA DISCIPLINA SULLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI" - Riccardo MAZZON

Capita sovente che, al fine di sottrarsi ai limiti di distanza di cui all’art. 873 c.c., si tenda a voler far rientrare tra i “muri di cinta” ex art. 878 c.c. manufatti che, in realtà non vi rientrano affatto.
In primis, quando il muro di cinta supera, in altezza, i tre metri, tale manufatto va considerato, tout court, costruzione soggetta alla disciplina dell’art. 873 c.c., anche quando trattasi di muro di contenimento di scarpata o terrapieno naturale.

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09/09/09

"ALTEZZA DEL FABBRICATO: SI MISURA DAL C.D. PIANO DI CAMPAGNA" - RM

La misurazione dell’altezza del manufatto (la c.d. “sensibile elevazione”), sulla base di che riferimento è determinata?
La giurisprudenza indica, quale pietra di paragone, l’originario piano di campagna, dove per piano di campagna s’intende il livello naturale del terreno e non quello artificialmente alterato.

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