01/03/08
Con una sentenza approfondita e pregevole, il Tribunale di Terni applica la nuova regola giurisprudenziale del «più probabile che non» riconoscendo l’esistenza di un rapporto causale tra l’esposizione a radiazioni ionizzanti cui è stata sottoposta la madre (poi defunta) dell’attore, e la successiva insorgenza di una malattia tumorale.
Da segnalare che il Tribunale di Terni attribisce un preciso significato alla regola del «più probabile che non», facendo propria la versione “debole” di tale regola, come elaborata dalla giurisprudenza nordamericana, che ritiene sufficiente la dimostrazione di un apprezzabile aumento del rischio in quanto tale requisito costituirebbe, in sede civile, il punto di equilibrio tra le necessità del sistema legale e i limiti della scienza.
Altro aspetto interessante della sentenza è il riconoscimento, ai congiunti della vittima, del danno per la perdita della vita, ovvero del danno subito dalla persona per la propria morte.
Il Tribunale di Terni si pone così in contrasto con l’attuale prevalente orientamento delle Cassazione, secondo cui la lesione diretta del bene della vita non configura un danno biologico risarcibile, a meno che non sussista un apprezzabile intervallo di tempo tra la causa della morte e la morte stessa.
Al contrario, secondo la sentenza in esame, il danno da perdita della vita può essere riconosciuto sia considerando che la morte neutralizza la persona, al centro della Costituzione e dell'intero ordinamento giuridico, e impone quindi la tutela risarcitoria, sia considerando che la morte cagiona un danno biologico della massima intensità, subito dalla vittima non al momento del decesso ma nel momento antecedente del prodursi delle lesioni poi rivelatesi letali. (raniero bordon)
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28/03/08
Per errore un medico prescrive ad una paziente un’errata dose di farmaci (3 compresse al giorno invece di ¾ di compressa) che la porta alla morte. Il figlio della defunta chiama a rispondere di quanto accaduto il farmacista, che seguendo le indicazioni del medico aveva apposto sulla confezione del preparato la scritta 1+1+1, così inducendo la paziente ad un uso in sovradosaggio del medicinale.
La Cassazione conferma che il farmacista non ha alcuna responsabilità della morte della sfortunata paziente.
La S.C. ritiene infatti corrette, in punto di diritto, le affermazioni della Corte territoriale che aveva escluso la responsabilità del farmacista, dato che tra i suoi doveri non rientrerebbe il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto fosse effettivamente corrispondente alle particolari esigenze terapeutiche della paziente.
Secondo la Corte di merito, a fronte della precisa indicazione del medico, il farmacista non aveva certo il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto fosse effettivamente corrispondente alle particolari esigenze terapeutiche della paziente.
La conclusione lascia abbastanza perplessi, perché il farmacista ha (dovrebbe avere) una formazione tale da consentirgli di individuare gli eventuali errori commessi dal medico, che anzi da un punto di vista farmacologico ha una preparazione inferiore alla sua, che gli dovrebbe imporre un maggiore onere di controllo quando il farmaco può avere potenziali effetti mortali.
Escludere ogni profilo di responsabilità in capo al soggetto più adatto a valutare la correttezza della prescrizione farmacologica appare allora un controsenso. (raniero bordon).
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11/03/08
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10795/2008, ha confermato la condanna dello psichiatra, il quale aveva sospeso imprudentemente il trattamento farmacologico cui era sottoposto il paziente ricoverato in una comunità determinando un aggravamento della patologia e una riacutizzazione dell’aggressività del paziente, ritenuti in rapporto di causalità con la crisi nel corso della quale lo stesso paziente aveva aggredito ed ucciso uno degli operatori che prestavano servizio nella struttura.
In tale sentenza, la Corte affronta numerose tematiche di particolare interesse, che andremo ad esaminare infra:
1. il concorso colposo nel delitto doloso;
2. la posizione di garanzia;
3. la prevedibilità dell’evento;
4. il principio di affidamento e l’obbligo informativo del medico;
La Corte ha poi sottolineato il grande valore innovativo della legge 13.5.1978 n. 180 (c.d. legge Basaglia) che ha restituito dignità ai malati psichici, ma ha evidenziato come l’abolizione dei manicomi non ha eliminato la malattia mentale e pertanto è stato prevista la possibilità di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, sempre nel rispetto però della dignità e dei diritti civili della persona. Peraltro nel caso di specie non si era verificato uno dei presupposti richiesti dalla legge per disporre il trattamento sanitario obbligatorio e cioè il rifiuto delle cure da parte dell'interessato.
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15/03/08
In attesa che le Sezioni Unite sanciscano definitivamente la portata del danno esistenziale, la sentenza del Giudice di Milano compie una precisa scelta di campo: il danno esistenziale deve essere riconosciuto quando un ritardo diagnostico, imputabile alla negligenza del medico, abbia influito sulla diminuzione delle chances di vita del paziente.
La decisione riguarda il caso di una donna, che insospettita da alterazioni del suo stato fisiologico, consulta un medico di propria fiducia per essere sottoposta alle indagini diagnostiche opportune. Tra i vari e approfonditi esami compiuti, la mammografia rileva un nodulo al seno, che, però, viene sottovalutato con negligenza sia dal professionista che dal radiologo della Casa di Cura presso cui l’esame viene eseguito. La donna, tranquillizzata dall’errata interpretazione dei referti, scopre quindici mesi più tardi una patologia tumorale avanzata alla mammella, che la obbliga a subire un intervento chirurgico severo e debilitante.
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14/03/08
È penalmente rilevante la condotta del medico che, in presenza di un consenso informato generico e superficiale del paziente, sottoponga il paziente stesso ad una terapia che non coglie nel segno e, conseguentemente, ne provoca il decesso? La quaestio iuris è stata oggetto della sentenza in epigrafe, la quale ha affrontato il delicato problema afferente ai presupposti e ai limiti del consenso scriminante nell’attività medico-sanitaria.
Come è noto, il problema del consenso, per la complessità degli interessi in gioco, ha calamitato l’attenzione di dottrina e giurisprudenza, specie a seguito della rilettura dell’art. 32 Cost. che ha consentito di configurare il paziente non solo come destinatario dell’attività medica bensì quale partecipe interlocutore. Si ritiene pertanto che il sanitario non possa mai intervenire prescindendo dal consenso valido ed informato del paziente, fatta eccezione per le sole ipotesi espressamente previste dalla normativa in caso di assoluto, urgente ed inderogabile necessità terapeutica. Fatta, quindi, eccezione per i trattamenti obbligatori ex lege ovvero per l’ipotesi in cui ricorrono gli estremi dello stato di necessità e il paziente non sia in condizioni di prestare il proprio consenso, tutti i trattamenti sanitari sono di norma volontari, in ottemperanza al disposto costituzionale di cui agli artt. 13 e 32, comma 2, Cost., e la validità del consenso è condizionata dalla completa, professionale e dettagliata informazione da parte del sanitario. Assumendo, dunque, essere questi alcuni dei principi sui quali si fonda l’esercizio dell’attività medico-chirurgica nell’ordinamento penale, nella prassi il medico o la struttura sanitaria richiedono al paziente di sottoscrivere un modulo nel quale si evidenzia sia l’avvenuta acquisizione delle informazioni in ordine ai rischi dell’intervento o della terapia sia la volontà di sottoporvisi. Va detto, però, che questa prassi, ormai diffusa e generalizzata, si preoccupa più di salvaguardare il medico, che di assicurare l'effettività del consenso del paziente al trattamento terapeutico.
Proprio a questo proposito la giurisprudenza dimostra, in oggi, una maggiore severità nell’apprezzare il comportamento del medico nel momento “informativo”. Nella fattispecie, alcuni medici di uno dei principali ospedali romani erano stati accusati di aver cagionato la morte di una paziente che era stata informata circa i rischi dell’intervento cui doveva essere sottoposta, con un modulo prestampato e generico. In particolare, la terapia prescritta non aveva condotto all’esito previsto, provocando così il decesso della paziente. All’esito dell’udienza preliminare, il G.u.p. accoglieva solo in parte l’impostazione accusatoria, pronunciando relativamente ad altri addebiti sentenza di non luogo a procedere, ravvisando in ordine all'ipotesi omicidiaria l’esimente di cui all’art. 50 c.p. Tra i motivi di doglianza, i ricorrenti lamentavano, tra l’altro, l’erronea e la manifesta illogicità della pronuncia liberatoria laddove riteneva che la sottoscrizione di moduli fosse di per sé sufficiente a fornire la prova del consenso e dell'adeguata informazione. Nel accogliere, sul punto, il ricorso, la Corte ha sottolineato che “il consenso, per legittimare il trattamento terapeutico, deve essere informato, cioè espresso a seguito di un’informazione completa, da parte del medico, dei possibili effetti negativi della terapia o intervento chirurgico, con possibili controindicazioni e l’indicazione della gravità degli effetti del trattamento”.
Esaminato quanto affermato dalla Suprema Corte su tale punto specifico si evince che solo il corretto adempimento dell’obbligo di informazione appare essere, rebus sic stantibus, idoneo ad escludere – ovviamente in presenza di una condotta professionale esente da censure e rimproveri secondo i canoni delle leges artis – la sussistenza di una responsabilità penale in capo al sanitario nell’ipotesi di mancato conseguimento del risultato previsto. In estrema sintesi, l’orientamento profuso nella sentenza in epigrafe appare improntato a considerare il consenso del paziente come frutto di un’effettiva autodeterminazione e non acritico assoggettamento alle indicazioni provenienti ab externo dai sanitari.
Nella stessa decisione, i Giudici di legittimità hanno, però, precisato che “dal rilievo così attribuito al consenso del paziente non può farsi discendere la conseguenza che dall'intervento effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido si possa sempre profilare la responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale, in caso di esito letale, ovvero a titolo di lesioni volontarie”. Ne consegue che nel caso dedotto i camici bianchi dovranno essere processati per omicidio colposo.
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14/03/08
La Cassazione penale torna a pronunciarsi, con la sentenza n. 11335/2008, in tema di consenso informato, accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero e della parte civile avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Roma di non luogo a procedere, resa in un processo penale nel quale venivano imputati 14 medici.
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13/03/08
Che ruolo hanno i problemi della malasanità nella campagna elettorale in corso? Non se ne sente molto parlare, ma è interessante esaminare i programmi dei principali partiti che si presentano alle elezioni, che nella loro genericità contengono però alcune “perle”, come l’accenno che uno dei programmi (non dico quale per non guastare la sorpresa) fa al trattamento dei “disturbati psichiatrici”.
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10/03/08
Agli inizi degli anni ’90 emerse la notizia della scoperta della diffusione di numerosi casi di contagio virale da epatite C, da epatite B, da HIV, causati dalla somministrazione di prodotti farmaceutici emoderivati, risultati poi infetti. Si trattava di farmaci salvavita utilizzati soprattutto dagli emofilici, bisognosi dell’assunzione del fattore VIII della coagulazione; ma si trattava anche di farmaci assai diffusi nella popolazione, quali ad esempio le immunoglobuline, utilizzate anche per la profilassi antitetanica, nonché altri derivati del plasma.
Ne seguì l’instaurazione di un procedimento penale, tuttora pendente, che vede coinvolte Case farmaceutiche, esponenti ministeriali e centinaia di soggetti, persone offese e parti civili, direttamente danneggiati dagli episodi di contagio. Nonostante il travagliato iter, inevitabile in considerazione della delicatezza degli interessi in gioco e della complessità della vicenda, tale da richiedere lunghe ed approfondite indagini, il suddetto giudizio sta attraversando proprio in questi mesi e in questi giorni, presso il Tribunale di Napoli, una fase cruciale.
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05/03/08
L’ipotesi della responsabilità della struttura sanitaria è stata notoriamente inserita di recente dagli operatori giudiziari nel cd. “contratto atipico di spedalità”, concluso, a seguito del ricovero, tra il paziente e la struttura medesima; trattasi di un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive “… poiché l’ente, obbligandosi ad eseguire le prestazioni, ha concluso col paziente un contratto d’opera intellettuale.” (Cass. Civ. 21.12.1978 n. 6141; 23.02.2000 n. 2044). Il detto contratto ha ad oggetto, da parte dell’ente, l’obbligo di porre in essere un’attività sanitaria polivalente, ciò dietro corresponsione di un apposito corrispettivo da parte del paziente; ne consegue che, in caso di lesione della salute di quest’ultimo, la responsabilità contrattuale della struttura non viene mai meno.
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