Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Malpractice medica

18/05/05

Cass., sez. IV pen., 18 maggio 2005, n. 18568 - "PINZE NELLA PANCIA E RESPONSABILITÀ MEDICA D' EQUIPE" - Alberto MASCIA

Molto spesso ci si trova innanzi a raccapriccianti fenomeni di cattiva sanità, o meglio di malpractice medica, utilizzando la terminologia che più di ogni altra è in grado di descrivere una realtà difficilmente tollerabile. 
Si tratta, traducendo letteralmente, della negligenza colposa medica, dell’ imperizia medica, ma anche delle situazioni di disagio avvertito dai pazienti, nei confronti del sistema medico/sanitario. Ad esse si ricollegano tutte quelle conseguenze, in termini di danno iatrogenico, che spesso sono oggetto di decisioni giudiziarie. 

Ci si chiede come sia possibile che un valore così importante, quale la salute, fondamentale diritto di rango costituzionale, nonchè principio inscindibilmente legato allo stesso concetto di vita, possa essere - fin troppo facilmente – misconosciuto attuando leggerezze, omissioni, negligenze, incuria, mancanza di professionalità.
Anziché salvaguardare al massimo tale diritto funzionale ad un’ esistenza libera e dignitosa, spesso ci si dimentica che si ha a che fare con un corpo umano, con una fisicità, con delle pulsazioni che potrebbero essere condizionate irreparabilmente.

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31/05/05

Cass., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609 – "INFEZIONI DA EMOSTRASFUSIONI E EMODERIVATI INFETTI ED OMISSIONI MINISTERIALI"

In una lunga e complessa sentenza, che affronta diverse questioni di natura processuale prima di entrare nel merito, la Cassazione afferma che il Ministero della Sanità non deve risarcire chi ha contratto l'AIDS e l'epatite C prima (rispettivamente) del 1985 e del 1988; all'epoca non vi erano infatti adeguate conoscenze sui virus dell'AIDS e dell'epatite C, e il Ministero non può essere ritenuto colpevole di non avere adottato le necessarie precauzioni.

 

L'applicazione del principio della causalità adeguata, di cui la Cassazione conferma la validità, esige infatti che si risponda solo di ciò che era prevedibile, perché si può prevenire solo quello che è prevedibile (r.b.).

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