Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Malpractice medica

14/06/05

Cass. civ., Sez. III, 14 giugno 2005, n. 12747, pres. Fiduccia, rel. Talevi - "LA DENUNZIA TARDIVA NON ESCLUDE IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI UN'OPERAZIONE DI CHIRURGIA ESTETICA"

Contrariamente alle condizioni di procedibilità dell’azione penale, scandite, di norma, da termini assai esigui per i reati procedibili a querela di parte, in sede civile, il paziente, se denunzia, anche a distanza di molto tempo, un pregiudizio causato da una negligente ed imperfetta operazione di chirurgia estetica, secondo la Suprema Corte, deve essere risarcito di tutti i danni biologici subiti, qualora la condotta negligente del sanitario abbia comportato un deciso peggioramento delle sue condizioni, sia sotto il profilo estetico sia, soprattutto, dal punto di vista funzionale, attesa l’insorgenza ex novo di difficoltà respiratorie.

Naturalmente, va chiarito che la distanza di notevole tempo, in taluni casi, non permette di accertare con precisione il rapporto causale tra fatto generatore del pregiudizio e danni subìti, posto che nel corso della vita, purtroppo, talvolta, ulteriori problemi di salute possono avere necessitato il paziente a sottoporsi altri interventi di chirurgia, tali da alterare e rendere difficile l’accertamento del quadro clinico chirurgico e dei tessuti a suo tempo incisi. (Alberto Sagna).

leggi tutto ›
 

09/06/05

Trib. Vercelli, 9 giugno 2005, g.u. Vitelli – "É IL MEDICO A DOVER PROVARE PERCHÉ NON SI È RAGGIUNTO IL RISULTATO NORMALMENTE ESIGIBILE"

La natura contrattuale dell’obbligazione tra il paziente e la struttura ospedaliera è ormai pacificamente riconosciuta in giurisprudenza.

Il Tribunale di Vercelli prende le mosse da questa considerazione, per affrontare il problema della natura dell’obbligazione che ricade sui sanitari.

La sentenza supera la tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato optando per una terza interpretazione, in virtù della quale, negli interventi medici che normalmente hanno un esito positivo, dev’essere il medico a dimostrare i motivi per i quali le sue prestazioni non hanno raggiunto quel risultato che di solito consegue ad una loro diligente e perita effettuazione.

 

In questo modo il Tribunale di Vercelli si distanzia dall'attuale orientamento della Cassazione, che pur giungendo a risultati analoghi sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, è ferma nel ritenere che quella professionale sia un'obbligazione di mezzi (Cass., sez. III civ., 28 maggio 2004, n. 10297)  (r.b.).

leggi tutto ›
 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Associazione Persona e Danno C.F. 90107070329 | Tutti i diritti riservati © 2013 - Realizzazioni Web Altavista - Web Agency | admin

CSS Validity XHTML Validity