Contrariamente alle condizioni di procedibilità dell’azione penale, scandite, di norma, da termini assai esigui per i reati procedibili a querela di parte, in sede civile, il paziente, se denunzia, anche a distanza di molto tempo, un pregiudizio causato da una negligente ed imperfetta operazione di chirurgia estetica, secondo la Suprema Corte, deve essere risarcito di tutti i danni biologici subiti, qualora la condotta negligente del sanitario abbia comportato un deciso peggioramento delle sue condizioni, sia sotto il profilo estetico sia, soprattutto, dal punto di vista funzionale, attesa l’insorgenza ex novo di difficoltà respiratorie.
Naturalmente, va chiarito che la distanza di notevole tempo, in taluni casi, non permette di accertare con precisione il rapporto causale tra fatto generatore del pregiudizio e danni subìti, posto che nel corso della vita, purtroppo, talvolta, ulteriori problemi di salute possono avere necessitato il paziente a sottoporsi altri interventi di chirurgia, tali da alterare e rendere difficile l’accertamento del quadro clinico chirurgico e dei tessuti a suo tempo incisi. (Alberto Sagna).