La Cassazione penale conferma la condanna del medico ginecologo che non era intervenuto pur in presenza di elementi diagnostici che dovevano allertare sulla sofferenza del feto, ed afferma interessanti principi sul piano della colpevolezza e su quello della causalità.
Un articolo diviso in due parti , in cui si da' contezza dei principi attualmente applicati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità dell'ente ospedaliero, tra contratto di spedialità e inversioni dell'onere della prova.
Un'attenta disamina dei precedenti giurisprudenziali sulla responsabilità del medico alla luce dell'art. 2236 e sul rapporto causale tra l'omessa e l'errata diagnosi e l'evento lesivo.