26/01/06
"Si deve pertanto ritenere che l'utilizzo, da parte della società resistente, del nome del giocatore sulle magliette dalla stessa prodotte e commercializzate sia avvenuto indebitamente. Ma quand'anche si volesse reputare che le odierne controparti abbiano concluso il contratto verbalmente o per fatti concludenti, si deve comunque ritenere che la società resistente non possa continuare ad utilizzare il nome del ricorrente, atteso che con la racc. 7.11.2005 e con la presentazione del presente ricorso cautelare il T. D. ha comunque revocato il consenso, eventualmente prestato, all'utilizzo del suo nome. In tema di diritti personalissimi ed inalienabili quale il nome o l'immagine, infatti, il consenso all'utilizzo degli stessi costituisce un negozio unilaterale avente ad oggetto non il diritto ma soltanto il suo esercizio; "dal che deriva che tale consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo (ciò rileva anche ai fini della sua revocabilità, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita), e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione". (Cass., 20043014). 3) L'indebito uso del nome, per di più abbinato altri elementi identificativi del giocatore ricorrente, (n. 17, che è il numero di maglia assegnato al T. D. dalla Juventus, e tricolore francese che identifica la sua nazionalità), è peraltro suscettibile di causare T. D. pregiudizi derivanti dall'annacquamento e dall'inflazione della sua immagine, danni potenzialmente irreversibili e di difficile quantificazione."
leggi tutto ›
26/01/06
Ancora una pronuncia in cui, la Suprema Corte di Cassazione penale, torna ad occuparsi del reato di violenza sessuale, ex art. 609 bis c.p., L’ipotesi presa in esame è quella di 'bacio sul collo' (dopo aver stretto la donna) e 'tentato bacio sulle labbra'.
Secondo i Giudici non vi sarebbero dubbi che il bacio (realizzato o tentato) possa integrare gli estremi della violenza, in quanto tale comportamento è normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale. Il bene tutelato -come desumibile dalla collocazione sistematica voluta dal legislatore (il reato di violenza sessuale è inserito nell’ambito dei delitti contro la libertà personale)- è la libertà di autodeterminazione sessuale. Pertanto, il bacio rubato, a dire della Corte, limita tale libertà, in quanto il soggetto passivo del reato è costretto a subire qualcosa che non voleva.
Il dolo, nel caso di specie, sarebbe generico: ne discende che non dovrebbe essere necessario volere il soddisfacimento sessuale, ma sarebbe sufficiente avere la coscienza e volontà di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui. Il primo appunto alla pronuncia in esame, parte proprio da qui: il discorso sul dolo generico sembrerebbe anche non considera l’ipotesi di consenso presunto. Spesso, il soggetto che “prova” a baciare una donna non è intenzionato a soddisfare, senza il consenso, il proprio piacere sessuale, ma è convinto di trovare riscontro positivo nel suo gesto. Ne consegue che si rischierebbe di punire un soggetto solo per aver fatto “avances” sull’erroneo presupposto di trovare il consenso.
Il discorso in base al quale l’art. 609 bis c.p. sarebbe una fattispecie composita dei previgenti artt. 519 e 521 c.p. non sembra esente da ulteriori critiche. Il ritenere la violenza sessuale una fattispecie composita della normativa previgente significa non attribuire il giusto significato alla lettera della legge: è evidente, infatti, che, quando il legislatore ha sostituito gli incisi “congiunzione carnale" e "atti di libidine violenti” con l’inciso “atti sessuali”, ha compiuto una scelta di rottura rispetto alla disciplina giuridica precedente. In caso contrario, avrebbe lasciato in vigore i precedenti artt. 519 e 521 c.p.
Il problema andrebbe risolto a monte negando la configurabilità della violenza sessuale per un 'bacio rubato' (ça va sans dire, per 'bacio rubato' si intende un atteggiamento che non sia conseguenza o causa di altri atti in cui siano raffigurabili gli estremi della violenza) in quanto condotta inoffensiva ed inidonea ad offendere il bene-interesse tutelato (al pari del bacio rubato all’uomo o al genitore), tanto più che il bacio “a sorpresa” non può essere ritenuto, sic et simpliciter, costringimento fisico.
leggi tutto ›
26/01/06
L'aborto come dirito di tutte le donne, single ma anche mogli, all'autoderminazione esclusiva del proprio corpo e della gestione della propria vita per poter essere effettivamente padrone di se stesse.
leggi tutto ›
10/01/06
Una storia di provincia, si potrebbe dire. Dopo la separazione, il marito confida ad altri che la moglie nel posto di lavoro è succube del collega, divenuto ora il nuovo amante. Il tutto potrebbe esaurirsi in qualche pettegolezzo fatto a mezzo voce durante l’aperitivo serale. Ma se il marito scrive un memoriale in proposito e lo consegna ad un giornalista, se il giornale monta la notizia a vero e proprio caso nazionale, se la moglie è il giudice delle indagini preliminari ed il collega sostituto procuratore, entrambi impegnati nella vicenda di mani pulite, è inevitabile che i risultati siano diversi. Il venticello, cantato da Don Basilio, nel barbiere di Siviglia, si trasforma immediatamente in tempesta, tuono, colpo di cannone.
La sentenza del tribunale di Venezia condanna i giornalisti del Gazzettino ed il Gazzettino stesso per diffamazione nei confronti dei due magistrati, essendosi accertata la violazione dei principi di verità e continenza nella pubblicazione della notizia e non potendosi così applicare al caso di specie la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca.
La motivazione è lunga ed accurata nel ricostruire la vicenda sotto il profilo della responsabilità, non altrettanto in tema di individuazione e quantificazione del danno (euro 140.000,00 per ciascun attore).
Ed infatti il giudice limita il pregiudizio, subito dai due magistrati, esclusivamente al danno morale soggettivo, inteso come patimento interiore provocato dalla diffusione di notizie giornalistiche non rispondenti al vero, rigettando invece la domanda dell’ulteriore danno all’immagine, per insufficiente attività probatoria in proposito (così motiva) essendo la narrazione dei due attori imperniata sulle conseguenze negative subite per essere stati vittime di un fatto di reato.
Tuttavia nella medesima sentenza si afferma, superando così l’avanzato limite probatorio, che la vicenda ha leso il ruolo istituzionale dei due giudici, arrecando loro un pregiudizio della dignità nella dimensione personale e professionale. E’ lo stesso giudice a riconoscere che è stata fatta a pezzi “la loro dignità professionale”, così gettando un alone di sospetto sulle attività giudiziarie compiute, ed a sottolineare che “la loro storia sentimentale è stata in tutti gli ambienti oggetto di dileggio e pettegolezzo… distruggendo agli occhi del lettore la credibilità degli attori la cui immagine è stata associata all’immoralità ed allo scandalo”.
A fronte di ciò la temuta duplicazione delle poste risarcitorie non ha molti motivi per essere giustificatamene sostenuta. Ed invero, come si evince dal tenore della sentenza, l’accertata lesione della dimensione personale (privata e professionale) dei due magistrati risulta del tutto estranea alla mera sofferenza e quindi indipendente dal patimento soggettivo percepito dalle vittime.
E’ evidente così che il danno conseguente alla diffamazione non può esaurirsi alla pura sofferenza, (che magistralmente Don Basilio così riassume: “E il meschino calunniato, avvilito, calpestato sotto il pubblico flagello, per gran sorte va a crepare”) ma determina una rilevante limitazione della sfera privata e professionale, incapace, in via temporanea o permanente, di estendersi pienamente come avrebbe potuto in assenza di tale illecita invasione. La distorta immagine determinata dalla diffamazione quindi modifica illecitamente la reale proiezione sociale della persona vittima, finendo per influenzare anche pesantemente le attività personali e professionali, e ciò si ribadisce indipendentemente dal grado di sofferenza con la quale la vittima affronta tale evento.
Pare dunque che nella sentenza si sia voluto utilizzare il danno morale soggettivo, nel vecchio modo di categoria generale e residuale, senza invece considerarlo una voce, unitamente a quella del danno esistenziale e/o dell’immagine, costituente il danno non patrimoniale in senso ampio (massimo palisi).
leggi tutto ›
25/01/06
Esaminate 116 sentenze del periodo 2003/2004 - Condanne motivate (nella maggior parte dei casi) "per difetto del requisito di verità"
Dopo l’indagine sul numero delle cause e delle relative condanne inflitte avanti al Tribunale di Milano in materia risarcimento dei danni da diffamazione, l’Ordine dei giornalisti presenta i dati dell’indagine su diffamazione da mass media. La metà dei procedimenti penali instaurati si sono conclusi con una remissione di querela (45,5%) o con una pronunzia di intervenuta prescrizione (4,5%). Nella quasi totalità dei casi (94%) gli imputati riconosciuti colpevoli sono stati condannati solo al pagamento di una multa (il cui importo massimo comminato è stato di euro 1.500).
La condanna alla reclusione è stata comminata solo nel 6% dei casi (nella misura massima di 4 mesi). In nessun caso è stata applicata la condanna congiunta a reclusione e multa. Sono stati riconosciuti e liquidati danni morali in misura, in media, pari ad euro 46.721,73 (contro delle richieste risarcitorie, in media, pari ad euro 351.033,42). La condanna risarcitoria più elevata è stata di euro 295.500,00, resa a favore di 197 parti lese costituitesi collettivamente.
La ricerca, che ha riguardato 116 sentenze, è stata effettuata dagli avvocati Sabrina Peron ed Emilio Galbiati, sulle sentenze emesse dal Tribunale di Milano, sezioni penali, nel biennio 2003-2004. La durata del procedimento penale, dalla data del rinvio a giudizio a quella del deposito della sentenza di primo grado, è in media leggermente inferiore ai due anni (666 giorni). Mentre tra la data di pubblicazione del pezzo incriminato alla data di pubblicazione della sentenza trascorrono in media poco più di quattro anni (1.546 giorni).
Per quanto riguarda la tipologia di testata nel 50% dei casi si è trattato di quotidiani nazionali, nel 7% quotidiani locali, 25% settimanali, 9% periodici, 8% reti televisive e 1% agenzie di stampa. Passando alla tipologia articoli i più colpiti da querela per diffamazione sono gli articoli di cronaca (nel 46% dei casi) poi le interviste (31%) e gli articoli di critica (23%).
Tra le persone offese sono principalmente emersi i privati (21%), magistrati (18%), amministratori di persone giuridiche (14%), politici (9%). La metà dei procedimenti penali instaurati si sono conclusi con una remissione di querela (45,5%) o con una pronunzia di intervenuta prescrizione (4,5%). Sul rimanente 50% dei casi giunti a dibattimento, a fronte di una richiesta di condanna da parte del Pm limitata al 34%,
il Tribunale ha pronunciato sentenza di condanna per diffamazione nel 55% dei casi. Nella maggior parte dei casi la condanna è stata motivata, in via principale, per difetto del requisito di verità; seguono i casi in cui sono risultati predominanti le violazioni del limite della continenza (7%) e la carenza di interesse pubblico (3%). La sanzione civile è stata applicata in misura, in media, pari ad euro 7.116,67 (contro delle richieste di condanna, in media, pari ad euro 28.199,75). Anche con riferimento a questi dati si precisa che la condanna sanzionatoria più elevata è stata di euro 20.000,00, resa a favore di 10 parti lese.
La condanna in via provvisionale è stata disposta in misura, in media, pari ad euro 19.060,00 (contro delle richieste di condanna in via provvisionale, in media, pari ad euro 119.425,80) ed anche qui si precisa che la condanna provvisionale più elevata è stata di euro 45.000,00, resa a favore di 3 parti lese. Infine, l’impugnazione avverso le sentenze penali è stato proposto appello nel 66% dei casi.
leggi tutto ›
09/01/06
In data 18.01.2006 è stata pubblicata sulla G.U. la Legge 9 gennaio 2006 n. 7 che ha introdotto nel codice penale una specifica figura di reato (art. 583 bis) per le pratiche di mutilazione genitale femminile.
La Legge 9 gennaio 2006 n. 7 detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere tali pratiche (si veda l’archivio delle news in data 22.07.2005) in quanto violazioni dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine all’integrità fisica e alla salute. La clitoridectomia, l’escissione, l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo vengono punite con la reclusione da quattro a dodici anni. In caso di lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle sopra indicate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, la pena è della reclusione da tre a sette anni (diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità). In ciascuna delle suddette fattispecie di reato la pena è aumentata di un terzo se il reato è commesso a danno di un minore o per scopi di lucro.
Se chi commette tali reati è un esercente una professione sanitaria la legge commina la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni.
Per prevenire e contrastare le mutilazioni genitali femminili la legge prevede campagne informative rivolte agli immigrati anche nei Paesi di origine dove sono effettuate tali pratiche (al momento del rilascio del visto presso i consolati italiani e dell’arrivo alle frontiere italiane), la formazione di personale sanitario, l’istituzione di un numero verde, programmi di cooperazione internazionale.
Si ritiene che tali campagne informative siano fondamentali di fronte all’allarmante notizia di donne che, rifiutatesi di sottoporsi all’infibulazione, non vengono accettate dalla loro comunità di appartenenza. Non c’è alcun dubbio, infatti, che il rispetto delle usanze di un popolo (ma si può definire usanza una pratica così cruenta?) debba essere sacrificato di fronte alla violazione dei fondamentali diritti umani di quelle donne e bambine che con le mutilazioni subiscono, oltre ad irreparabili lesioni fisiche, una mortificazione della propria femminilità e della dignità di persona (g.c.).
leggi tutto ›
20/01/06
STATO E CHIESA: indipendenti e sovrani, ma “ciascuno nel proprio ordine”. L’articolo 7 della nostra Costituzione sancisce in modo limpido la laicità dello Stato. Non vedo, dunque, come una frase del Cardinale Ruini possa influenzare e ricevere consensi “trasversali” da parte delle forze politiche. L’outing di Ruini riguardante i cosiddetti “Patti Civili di Solidarietà”, cioè specie contrattuali stipulate per rendere “giuridico” ciò che è ancora solo “fattore sociale”: le “unioni di fatto”; il Cardinale sostiene che i PaCS siano “incostituzionali” (sic!) Vorrei allora rispondere all’esternazione ruiniana, definendo i termini del mio dissentire dalla “sentenza inappellabile di incostituzionalità” del prelato (cui comunque consiglio di pensare in modo più pressante allo stanziamento di fondi per lo sviluppo del Terzo Mondo, invece di occuparsi di “affari di Stato”).
(continua)
leggi tutto ›
18/01/06
Il Parlamento Europeo ha approvato una nuova Risoluzione in materia di omosessualità. La Risoluzione - di cui riportiamo integralmente il testo - politicamente rappresenta una presa di posizione molto importante dopo quanto successo in Polonia e Lettonia. Infatti, il governo polacco ha impedito che si tenesse una manifestazione a sostegno dei diritti delle persone omosessuali e il parlamento lettone, lo scorso 15 dicembre, ha riformato la propria Costituzione chiarendo che il matrimonio è esclusivamente un'unione tra un uomo e una donna.
Il Parlamento europeo era già intervenuto in passato in tale materia. Si ricordano: (a) la Risoluzione sulla parità dei diritti delle persone omosessuali nella Comunità europea, 8.2.1994, con la quale il Parlamento europeo ha individuato come obiettivo delle azioni comunitarie la rimozione degli “ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni”; (b) la Risoluzione sul rispetto dei diritti umani nell’Unione europea, 16.3.2000, con cui il Parlamento europeo ha chiesto “agli Stati membri di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali” (francesco bilotta)
leggi tutto ›
|
|