08/05/08
É vietato diffondere dati sullo stato di salute.
Il principio è stato riaffermato dal Garante privacy che ha disposto, in via d'urgenza, il “blocco” di dati sanitari pubblicati su tre siti web, tra cui quello istituzionale del Comune di Roma.
“Invalido”, “figlio di invalido per servizio” erano le diciture, in grado di fornire informazioni sulla salute, che comparivano in Internet accanto ai nomi di alcuni idonei a un concorso per istruttore di polizia municipale nella graduatoria pubblicata on line.
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13/05/08
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con Segnalazione del 13 maggio 2008, torna ad occuparsi delle telecamere installate nei condomini italiani e lo fa sollecitando il Parlamento ed il Governo a regolare con chiarezza la materia.
Recenti quesiti e segnalazioni rivolti all’Autorità hanno posto il caso in cui non i singoli condomini, ma l’intero condominio intenda installare tali impianti in aree comuni quali portoni d’ingresso, androni, cortili, scale, parcheggi, anche presso residence o multiproprietà.
I recenti quesiti posti al Garante sembrano evidenziare una vera e propria “urgenza di tutela”, in partiolare l’esigenza di contemperare due non convergenti approcci alla tematica in questione: “da un lato, l’esigenza volta a preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni comuni ( ad esempio, rispettivamente, contro aggressioni e danneggiamenti o furti);dall’altro, la preoccupazione che i trattamenti effettuati, nel rendere più agevolmente conoscibili a terzi informazioni relative alla vita privata di chi vive in edifici condominiali, come pure abitudini a stili di vita individuali e familiari, siano idonei a incidere sulla libertà degli interessati di muoversi, non controllati, nel proprio domicilio e all’interno delle aree comuni.”
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19/05/08
Dove non sono riusciti i democratici, ce l'hanno fatta i repubblicani: il 15 maggio Ronald M. George, giudice della corte suprema dello stato della California, ha riconosciuto il diritto al matrimonio per le coppie dello stesso sesso.
Vi è una coincidenza curiosa: a nominare il giurista moderato George era stato, 17 anni fa, l'ex governatore democratico Pete Wilson, che aveva promesso di firmare una legge contro la discriminazione dei gay sul lavoro e poi si era tirato indietro. Al culmine di una protesta durata diverse notti, Wilson era stato bruciato "in effigie" dai dimostranti all'incrocio tra i boulevard San Vicente e Santa Monica, in West Hollywood.
Lo stesso incrocio dove gli attivisti per i diritti degli omosessuali si sono radunati dopo la storica decisione della corte per celebrare il giudice Ron George, il nuovo "eroe gay nazionale", e per applaudire un altro insospettabile beniamino: Arnold Schwarzenegger. Il governatore infatti si è impegnato a contrastare il referendum che a novembre potrebbe mettere di nuovo fuori legge i matrimoni gay.
Tratto da Weekly, Il mondo alla rovescia, 21 maggio 2008 [Internazionale maggio 2008]
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27/05/08
Con la sentenza in esame, la Corte d’Appello di Milano, sez. I^ civile, delinea con chiarezza e lucidità la figura del direttore responsabile, i suoi poteri e obblighi, i diversi profili di responsabilità.
I giudici sottolineano come il dovere generale di controllo sulle pubblicazioni, insieme a quello di organizzazione e direzione, non possa che “qualificare e connotare in modo pregnante ed essenziale la figura del direttore responsabile di un giornale”.
In questo contesto, l’art. 57 del codice penale non è semplice espressione di una responsabilità penale, ma contribuisce, in realtà, a delineare la figura ed il ruolo del direttore, fornendo un indispensabile strumento di valutazione del suo comportamento, anche dal punto di vista deontologico.
In materia disciplinare, infatti, non vi è una tipizzazione tassativa degli illeciti, ma solo “norme-quadro di carattere e contenuto assai generale, che disegnano i principi e i parametri fondamentali cui rapportare la valutazione della condotta del professionista, per la miglior tutela sia della categoria di appartenenza sia del consociati”.
Il comportamento del direttore va valutato, pertanto, in relazione ai suoi specifici obblighi e responsabilità, che caratterizzano ogni organizzazione piramidale, al fine di verificare l’eventuale offesa al decoro e alla dignità professionale, nonchè alla sua reputazione o alla dignità dell’Ordine.
L’omesso controllo del direttore responsabile assume, di conseguenza, carattere plurioffensivo e può determinare rilevanti conseguenze su diversi piani: nel settore penale (ai sensi dell’art. 57 c.p.), nel settore civile, per violazione del diritto alla privacy solidalmente con l’autore diretto della condotta vietata (ai sensi degli artt. 2050 e 2055 c.c.), nel settore disciplinare (ai sensi degli artt. 2 e 48 ss. legge n. 69/1963).
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22/05/08
Importantissima decisione, che segue il recente arresto delle S.U. sul tema (28.12.2007 n. 27187) ed afferma sussistente la giurisdizione del G.A., riconosciuta dalla Corte Suprema in un’ipotesi in cui il diritto alla salute è stato azionato in chiave oppositiva avverso atti illegittimi della p.a. tendenti a comprometterne l’integrità, quale la localizzazione di una discarica. Il Tar Lombardia afferma che tale potere decisionale deve, a maggior ragione, sussistere nei casi in cui il diritto alla salute sia fatto valere in chiave pretensiva, laddove il ricorrente prospetti che la lesione alla salute derivi dalla mancata attivazione di poteri tecnico discrezionali spettanti alla p.a.
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30/05/08
La libertà di informazione è un diritto costituzionalmente garantito.
Ai sensi dell’articolo 21 della Costituzione, “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
La libertà di espressione, manifestazione del diritto di informare e di essere informati, può scontrarsi, tuttavia, con i diritti della persona, riconosciuti e garantiti come diritti inviolabili, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.
Con legge n. 675/1996, ora d.lgs. n. 196/2003, il Garante della privacy ha promosso l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di un Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.
Le disposizioni del suddetto Codice, volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto all'informazione, stabiliscono le regole di esercizio della professione giornalistica nel rispetto della dignità altrui e della riservatezza.
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15/05/08
“Alla critica dura ed aspra si deve rispondere con argomenti e con l’azione, non con querele”.
Parla chiaro la Corte di Cassazione penale, nel tentativo di allontanare dalle aule dei Tribunali i dibattiti ideologici e politici, propri di ogni Paese democratico.
Essi sono espressione, infatti, della libertà di espressione e di critica, che, oltre ad essere garantita dall’art. 21 della Costituzione, “rappresenta uno dei più potenti fattori dello sviluppo culturale dei cittadini italiani”.
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06/05/08
Dopo un periodo ricco di polemiche, in data 6 maggio 2008, il Garante della Privacy ha concluso l’istruttoria avviata in seguito alla diffusione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani relativi all’anno 2005, definendo illecita sia la pubblicazione di tali redditi (azione in contrasto con il disposto dell’art 69 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600), sia i futuri comportamenti di chi, avendo recepito in internet tali informazioni, le continui a diffondere esponendosi in tale modo a conseguenze di carattere civile e penale.
Il provvedimento in questione è stato adottato a seguito della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dei redditi denunciati dagli italiani per l’anno 2005. In data 30 aprile 2008, l’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza al proprio documento del 5 marzo 2008 prot. 197587/2007, pubblicava sia i dati dei redditi denunciati dagli italiani per l’anno 2005, divisi per città, cognome nome, data di nascita, categoria di reddito, reddito imponibile, imposta netta, reddito da impresa o lavoro autonomo, volume d’affari; sia i dati delle persone giuridiche per i redditi dichiarati ed il volume d’affari.
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26/05/08
Il tema del segreto giornalistico è trattato con grande interesse sia in ambito comunitario sia in ambito nazionale ed attiene non solo alla deontologia professionale, ma anche alla privacy delle persone coinvolte nei fatti di cronaca.
I diversi aspetti del segreto giornalistico mostrano la complessità dell’argomento e l’esigenza di analizzarne con chiarezza ogni suo profilo.
Di regola il giornalista, nell’esercizio del diritto di cronaca ex art. 21 cost., dà la massima trasparenza alle fonti delle notizie, indicandole con precisione ai lettori o agli spettatori.
Tuttavia, nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista è tenuto a rispettare il segreto professionale e ad informare il lettore di tale circostanza.
Il segreto giornalistico attiene, pertanto, alle fonti della notizia ed opera nel caso in cui ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle stesse.
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22/05/08
La Corte di Cassazione (VI sez. penale, sentenza 20647/2008) ha affermato che anche chi convive instaura legami di "reciproca assistenza e protezione" al pari di una coppia sposata della quale spettano, quindi, gli stessi diritti e gli stessi doveri.
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14/05/08
L'articolo 21 della Costituzione, che sancisce la libertà di stampa e di espressione, recita:
"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure".
Inoltre, alla voce "Libertà di stampa" si legge:
"La libertà di stampa è una delle garanzie che un governo democratico, assieme agli organi di informazione (giornali, radio, televisioni, provider internet) dovrebbe garantire ai cittadini ed alle loro associazioni, per assicurare l'esistenza di una stampa libera, con una serie di diritti estesi principalmente ai membri delle agenzie di giornalismo, ed alle loro pubblicazioni.
Si estende anche al diritto all'accesso ed alla raccolta d'informazioni, ed ai processi che servono per ottenere informazioni da distribuire al pubblico".
Sulle pagine di tutti i giornali di oggi molti politici della destra e della sinistra attaccano duramente Marco Travaglio per aver lanciato accuse contro la seconda carica dello stato durante la trasmissione di Fazio "Che tempo che fa". Quello che fa più scalpore è che le frasi di Travaglio si siano potute riferire al Presidente del Senato e per altro in una trasmissione mandata in onda sulla televisione di stato.
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04/05/08
La catena britannica di ipermercati Tesco ha messo in vendita un reggiseno imbottito che reca, sull'etichetta, all'indicazione della taglia, "7 anni".
Costa 4 sterline, ed è stato esposto (ed acquistato) nel reparto abbigliamento per ragazzine della catena stessa.
I responsabili della distribuzione sono stati subitamente sommersi da lettere di protesta di genitori e associazioni varie che li accusavano di istigazione alla pedofilia ed il bene è stato ritirato dal commercio.
Passato qualche tempo dalla buriana che è stata riportata dai maggiori rotocalchi d'oltremanica e non, una riflessione pare doverosa.
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14/05/08
La persona e la sua immagine sono beni inviolabili di ogni società civile.
Quando si parla di minori, alla tutela della dignità e riservatezza si aggiunge la necessità di garantire un armonico sviluppo della loro personalità e si impongono, pertanto, maggiori limiti e cautele.
D’altro canto, il minore può essere coinvolto in fatti di cronaca di pubblico interesse che gli organi di stampa hanno il dovere di pubblicizzare e sui quali la collettività ha diritto di essere informata.
Si scontrano, in queste ipotesi, due valori di rango costituzionale: da un lato, la tutela della persona, dall’altro, la libera manifestazione del pensiero, di cui il diritto di cronaca è manifestazione (artt. 2 e 21 cost.)
In tale contesto, l’ordinamento giuridico internazionale e nazionale, se, da una parte, salvaguarda i diritti della personalità, ed in particolare l’immagine, dall’altra, tiene conto della libertà di informare e di essere informati.
Ai fini del giusto bilanciamento, è essenziale anche l’intervento interpretativo e semplificativo della giurisprudenza, che detta i criteri da considerare nei casi concreti e le linee guida su cui muoversi nel complesso rapporto tra privacy e informazione.
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