09/11/06
Le vicende sportive coinvolgono l’opinione pubblica, e tale constatazione è ampiamente dimostrata dalla presenza di ascolti sempre alti in coincidenza con la programmazione di eventi di tal genere. Il caso in esame narra di un esonero (rectius un sollevamento dall’incarico) di uno stimato – a quanto è dato sapere dal testo della sentenza – allenatore di una squadra di basket bolognese, piuttosto nota per le numerose vittorie sia in campo nazionale, sia internazionale, tale da suscitare passione e impeto nei sostenitori e nei giornali locali e di più ampio respiro. Questo il contesto di riferimento. Quale la fattispecie giuridica oggetto di attenzione? Da un lato si lamentano presunte frasi offensive (id est diffamatorie) che sarebbero comparse su un giornale locale, rivolte – secondo parte attrice – contro il Presidente della squadra bolognese; dall’altro, si ribatte e si invoca la presenza di un sacrosanto diritto di critica, adoperato per esprimere un forte dissenso all’operato descritto. L’adito Tribunale «ritiene di seguire» orientamenti giurisprudenziali che sono favorevoli al diritto di critica per le sue seguenti connotazioni: interpretazione di fatti e comportamenti necessariamente soggettiva, volta a tradursi spesso in una manifestazione di dissenso; aggressività espressiva destinata a stigmatizzare una condotta della persona ‘criticata’; idoneità di quest’ultima a essere posta al centro di un’apprezzabile attenzione dell’opinione pubblica (per l’importanza che hanno nei vari contesti di riferimento). Non meno pregnanti, seppur ritenuti secondari, i riferimenti ai normali limiti della critica giornalistica: interesse pubblico e utilità sociale della notizia; correttezza e non ingiuriosità delle espressioni utilizzate; divieto di aggressioni alla sfera morale e privata della persona. Nella ricerca di un contemperamento tra personalità e attività giornalistica, tra lamentata violazione della propria immagine, persona, reputazione, decoro e diritto di dissentire anche in toni aspri e intenzionalmente pungenti, seppur senza riferimenti nominativi, opzione quindi per la tutela della libertà di potersi esprimere anche «in forma penetrante e talvolta impietosa». Il virgolettato innanzi ricordato («ritiene di seguire») mostra da un lato la non facile soluzione delle dispute relative al binomio tra diritto di critica e altri diritti della personalità, mentre dall’altro consente di affrontare la delicatezza della materia del contendere. Provando, a titolo esemplificativo, a immaginare un esito differente della fattispecie in esame, quello cioè di una condanna al risarcimento dei danni lamentati dall’attore, quale sarebbe potuto essere il sostegno di una tesi vincente a favore dell’attore? Insistere sul concetto di ‘vigliaccheria’? Orbene, il carattere ‘forzato’ e ‘atipico’ di tale ultima parola, abbastanza spregiativa e rivolta (così potrebbe sembrare) contro il modus agendi, ma anche contro la stessa persona dell’attore, avrebbe potuto essere oggetto di maggiore attenzione in sede decisionale e quindi possibilmente risarcitoria. Vi è da dire, però, che la giurisprudenza di legittimità più volte si è pronunciata nei termini richiamati nella motivazione del giudice di merito bolognese; ciò può testimoniare a favore della soluzione scelta da quest’ultima - pur non essendovi una regola ufficiale, nel nostro ordinamento, del ‘precedente’ vincolante - per l’autorevolezza dell’organo giudicante da cui proviene tale sostegno e la non sporadicità di pronunciamenti in tal senso. A voler essere pungenti, si potrebbe scorgere nella vicenda un lato nobile e più tecnico, legato cioè al contemperamento giuridico di due distinte posizioni soggettive, e un lato più divertente, in cui la sentenza si farebbe portatrice di un coro di protesta sollevato dagli amanti della pallacanestro bolognese, una sorta di vox populi. In una realtà abituata a vincere sempre e tutto, non si poteva di certo accettare un allontanamento – seppur immotivato, ma pur sempre rientrante tra i poteri del datore di lavoro (presidente) – di chi aveva fino ad allora contribuito a tanti successi. Che sia concesso l’utilizzo di frasi impietose (seppur con l’intento di dissentire e non di offendere), di toni pungenti, sarcastici, ironici, aspri, ma mai perdere di vista le ‘tiratine d’orecchie’, a mò di istruzioni per l’uso, sull’utilizzo delle espressioni in sede di critica giornalistica, e soprattutto le giuste pretese di ‘rispetto’ della propria personalità morale ed esistenziale che in ogni ambito comunicativo sarebbe opportuno, oltre che doveroso, riconoscere e tutelare anche in sede risarcitoria.
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30/11/06
Un marito, sospettando – e fondatamente – sulla dubbia fedeltà della moglie, ne registra le conversazioni che questa effettua non solo con lui, ma anche con terzi nella casa coniugale.
Rinviato a giudizio per violazione dell’art. 615-bis c.p., in forza del quale “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie od immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall’art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”, viene assolto dalla Corte d’Appello, in quanto il richiamo effettuato dall’art. 614 (che disciplina il delitto di “Violazione di domicilio”) alla privata dimora non può configurare la fattispecie in oggetto, trattandosi dell’abitazione comune ai due coniugi, anche se vivevano, come suolsi dire, “separati in casa”.
La Cassazione ritiene tale interpretazione dell’art. 615-bis palesamente errata, perché ciò che rileva ai fini della configurabiltà del reato è la violazione della riservatezza domiciliare della persona offesa, non la disponibilità di quel domicilio anche da parte dell’autore dell’indebita intercettazione né il suo rapporto di convivenza coniugale con la vittima.
Parimenti, conferma una sua consolidata posizione secondo la quale i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l’esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità. E questo principio vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non può essere sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza (p.p.).
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21/11/06
La Corte Suprema israeliana ha accolto la richiesta di 5 coppie israeliane dello stesso sesso che si erano sposate a Toronto in Canada e avevano fatto istanza per essere iscritte come sposate nel Registro anagrafico israeliano.
In attesa del testo definitivo della pronuncia, pubblichiamo di seguito un articolo tratto dal sito www.samesexmarriage.ca del Prof. Aeyal Gross dell'Università di Tel-Aviv, che riassume i termini della controversia e il contenuto della decisione.
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29/11/06
L'HIV ha sempre più il volto di un bambino con gli occhi grandi e neri, inconsapevoli - o forse troppo coscienti? - del male oscuro che lo divora "per colpa di nessuno" (o, quantomeno, certo non per sua colpa). In alcuni paesi dell'Africa, un'intera generazione combatte con questa malattia sin dalla nascita.
Metà delle nuove infezioni colpiscono giovani sotto i 24 anni, e l'età del contagio è sempre più precoce.
Ma questo problema è troppo spesso ignorato dalle politiche sanitarie e sociali, dagli aiuti internazionali e dalle campagne di prevenzione.
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28/11/06
Pubblichiamo il saggio apparso originariamente su RDEGNT, Edizioni Nyberg, n. 3 del 2006 sull'identità virtuale.
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26/11/06
La mia Torino, lenta e Signora, affascinante e retrò, industriale e snob, s’è fatta audace. Ha fatto incontrare la Chiesa ed i gay. Scandalo? No, successo.
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14/11/06
Il Parlamento del Sud Africa ha approvato una legge sulle unioni tra persone dello stesso sesso. Sollecitato dalla Corte costituzionale, l’Assemblea legislativa ha approvato a larga maggioranza una legge che finalmente tutela le relazioni tra persone dello stesso sesso, ponendo fine ad una discriminazione che non si percepisce come tale soltanto nel nostro Paese.
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16/11/06
Baby gangs che picchiano ragazzi affetti da hanicapp o stuprano coetanee; abuso di droghe e di alcolici; anoressia; bulimia; suicidio e sette sataniche: il disagio giovanile è uno degli argomenti più scottanti che i mass media riportano quasi quotidianamente, specie in questi giorni, all’attenzione del pubblico.
Emergono parimenti, sempre con maggiore frequenza, nell'età adolescenziale e giovanile, forme di disagio diverse da quelle alle quali si fa più usualmente riferimento parlando di comportamenti disturbati -quando non deviati- dei giovani stessi: sono le disabilità a vivere una vita soddisfacente e piena, a causa della perdita del "senso della vita". Sovente tale disagio è causa, e allo stesso tempo conseguenza, di una vita condotta in assenza di un motivo o uno scopo per cui vivere o, almeno, della chiarezza su ciò che si sta facendo in un determinato momento. In questa fase della vita –per un certo verso forse più che in altre, in quanto è qui che un soggetto inizia ad assumere consapevolezza ed autocoscienza - si fa particolarmente pregnante il “diritto alla realizzazione personale” di matrice esistenzialista. Diritto che, più di altri, ha importanza per il suo lato pragmatico; un diritto calato nella vita di tutti i giorni, chiamato a confrontarsi con un soggetto che “fa” e che si evolve nelle varie aree spazio-tempo-relazionali della sua esistenza. Se un individuo non riesce a realizzarsi, ecco il disagio.
Quando il fenomeno di disagio si accentua, può dunque sfociare in manifestazioni di violenza ed aggressività, verso sé stessi o verso il prossimo. Questi, com’è noto, non sono fenomeni esclusivi di soggetti provenienti da un ambiente socio-culturale povero anzi, da sempre, sono anche tipici -e secondari- a stati di ricchezza materiale: trasversali ad un'ipotetica stratificazione societaria e, per questo motivo, ancora più pericolosi perché non circoscritti, e non ascrivibili ad una particolare categoria di persone.
Se il malessere interiore sfocia in fenomeni di violenza esterni come quelli ipotizzati poc'anzi, la famiglia, da sola, non basta più per porre fine al problema, e nemmeno l’analisi ‘ambientale e relazionale’ dello sviluppo dell’adolescente: occorre indagare ‘dentro’. Tra le varie ipotesi di sostegno di tali situazioni, particolarmente interessante appare quella proposta da Viktor E. Frankl (fondatore di quella che viene considerata la ‘terza scuola viennese’ dopo la Psicoanalisi di Freud e la Psicologia Individuale di Adler).
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03/11/06
Come.
Intanto due punti essenziali da fissare. Il primo, la querelle che per lungo tempo ha segnato ( e segna ancora) la dottrina e la giurisprudenza sull’estensione dei diritti alla personalità.
Perplessità, diffidenze, ostilità ( e questo è il secondo punto) si ritrovano a diverso livello nella questione principale: modi, forme, strumenti, offerti dall’ordinamento per la loro tutela.
In quanto soddisfano ad una esigenza primaria di protezione della persona umana, tali diritti adempiono alla loro indispensabile funzione solo nella misura in cui trovano in concreto un sollecito e compiuto soddisfacimento.
In maniera più che sintetica (chi scrive non ha la pretesa di trattare, qui, la materia in modo esaustivo, bensì di sollevare un problema sollecitando la riflessione sul punto) il come può essere così riassunto.
Riconosciuta ormai, accanto alle garanzie offerte dalla legge penale, la più ampia ed incisiva tutela privatistica, vista tale tematica come un problema di responsabilità civile e dunque di tutela risarcitoria, non tanto scontato , anzi lungo ed accidentato è stato il cammino per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il che ha comportato per anni la esclusione di una tutela giuridica per altrettanti diritti alla personalità. Tanti per quanto sono state le diffidenze, le ostilità, che hanno reso i loro sostenitori “prigionieri delle proprie argomentazioni”( così Dogliotti).
Le conseguenze? Forzature del 1223 , ampliamenti e poi “ridimensionamenti” del 2059, ma questa oramai è storia recente.
Una ingenuità parlarne, una banalità quasi offensiva?
La chiave di lettura sta nell’ incipit. Nella domanda non posta, o semmai non “posta abbastanza” sino ad ora.
Dal punto di vista del soggetto leso vi sono ipotesi nelle quali la tutela risarcitoria di danni non patrimoniali in forma monetaria può risultare inadeguata?
La soddisfazione morale, eccola la grande parola, l’impronunciabile.
Chi scrive riconosce la difficoltà di affezionarsi contemporaneamente a nuove figure di diritti alla personalità e a nuove ( ed inedite per il nostro ordinamento) forme di tutela delle stesse.
Di qui il non facile e sicuramente attaccabile proposito (così per il diritto alla realizazione personale) di ricercare nuove forme di tutela non necessariamente risarcitorie.
Il nostro come inizia dal prendere in considerazione la negoziazione. Allora. Nella negoziazione, come in tutti i rapporti interattivi, l’individuo investe un’ampia porzione della parte di sé meno dichiarata ed evidente,con riflessi di carattere psicologico certamente non secondari.
Una cosa è certa, se correttamente praticata, nelle relazioni asimmetriche, la negoziazione, sottrae terreno alle posizioni di potere.
Accanto alla pratica dell’autorità, insomma, si collocano altre pratiche che prendono atto delle differenze e cercano di comporle in una logica costruttiva. Sperimentare è conoscere.Ed ecco i mille fatti che la progressiva esistenzializzazione del diritto evidenzia:eppure un vuoto ancora tutto da colmare. La domanda non fatta.
(continua)
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02/11/06
Esiste un tempo ben definito nella vita dell'uomo, dove la felicita' diventa un patrimonio di vera cultura interiore, condotta e voluta con fermezza, trascurando tutti i surrogati.
Questo diritto esiste così come tale e diviene parte acquiescente dell’uomo solo dopo aver esaminato attentamente tutti i percorsi che lo hanno determinato e, soprattutto, tutte le sofferenze che lo hanno preceduto. Benjamin Franklin (ispirato dall’opera di Gaetano Filangieri “La scienza della legislazione”) l’aveva incastonato, come un gioiello, nell’Unanime Dichiarazione dei Tredici Stati Uniti d’America, ove si legge che a tutti gli uomini vanno riconosciuti il diritto «alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità». Il documento stabilisce, così, che a ciascun individuo va garantita la possibilità di costruirsi la sua strada verso la felicità, mentre le istituzioni pubbliche si assumono il compito di tutelare la vita, la libertà e la sicurezza.
In Europa è la rivoluzione francese a proporre una codificazione del diritto alla felicità, con due divergenti formulazioni: la dichiarazione dei diritti del 1789 richiama nel preambolo il fine della «felicità di tutti», affidato alla libera iniziativa dei singoli, mentre la costituzione giacobina del giugno 1793 propone nel primo articolo, la formulazione di matrice rousseauiana della «felicità comune» come «fine della società».
Saint-Just, nel marzo del 1794, dichiarò che «la felicità è un’idea nuova in Europa», ed il concetto, nel suo significato politico, era ormai legato strettamente al dirigismo del gruppo di potere giacobino. Per raggiungere la «felicità comune» si riteneva fosse necessaria innanzitutto la virtù: l’autorità politica doveva diventare dunque fonte di una rivoluzione morale. Il popolo andava educato ai valori dell’appartenenza civile, con feste e riti collettivi in quanto solo da lì poteva scaturire la vera “felicità pubblica”. In questi termini, valorizzato dall’azione dei giacobini, il concetto politico e giuridico di felicità si tramuta in una nuova e moderna forma di dispotismo, una tirannia del bene pubblico su quello privato.
Il momento del vero cambiamento individuale avviene quando l'esercizio della quotidianità comincia ad appesantirsi sul diritto alla vita, quando l'acquiescenza al solito diventa banalità.
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