La formulazione letterale dell’art. 418, ult. comma, c.p.c., così come modificato dall’art. 6 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (“trasmissione del procedimento”, e non degli atti, al giudice tutelare) costituisce, di per sé, argomento per escludere che il legislatore abbia inteso disporre uno sdoppiamento, per così dire, dei procedimenti, dovendosi invece ritenere, anche con riguardo al profilo sistematico, che la previsione normativa si ponga piuttosto sul piano del mutamento del rito (poiché appare caratterizzante l’aspetto dell’iter processuale, piuttosto che quello formale della difformità della pronuncia finale rispetto alla domanda originaria), con trasferimento ad altro organo del medesimo ufficio giudiziario; onde non deve farsi luogo a sospensione del procedimento davanti al giudice istruttore, ma a trasmissione definitiva del fascicolo al giudice tutelare.