Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Amministrazione di sostegno

13/05/09

Trib. Bologna, 13 maggio 2009, pres. D'Orazi, rel. Gamberini – "DISCRIMEN TRA INTERDIZIONE E ADS: UN'APPLICAZIONE LINEARE"

Un esempio di corretta applicazione della legge n. 6/2004, riguardo al punto (ancora oggi) dolente del discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione.
Nella specie, non si poneva alcun dubbio sulla condizione di abituale infermità di mente dell’interessata, una donna anziana affetta da demenza senile di grado severo. Ma, come osserva il giudice estensore in modo del tutto assonante con i principi espressi dalle corti superiori, il criterio per applicare l’una o l’altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura della infermità psichica, quanto invece dalla impossibilità di provvedere ai propri interessi. 

A convincere pienamente il tribunale bolognese, circa la possibilità di applicare l’AdS concorre poi una serie di semplici constatazioni:
- in primo luogo, non vi è alcun rischio di approfittamento da parte di terzi, e ciò sia per le cure apprestate dalla figlia, sia per la vita cui l’anziana donna è costretta a causa delle gravissime limitazioni di cui soffre;
- la stessa, inoltre, gode ampiamente di protezione sul piano dell’assistenza materiale e sanitaria, talchè l’interdizione non potrebbe offrire nulla di più.

Da segnalare, altresì, un profilo processuale su cui si sofferma la decisione; si tratta dell’interpretazione dell’art. 418 III co. c.c. nella parte in cui prevede che il giudice del procedimento di interdizione possa, nel corso di esso, disporre la trasmissione degli atti al g.t., allorquando appaia opportuno applicare l’AdS.
La trasmissione degli atti al g.t. – questo il punto su cui si sofferma il tribunale - deve avvenire mediante decisione collegiale e, dunque, con ordinanza preceduta da sentenza che pronunci sulla domanda di interdizione. (Rita Rossi)

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06/05/09

Trib. Milano, sez.IX civ., 6 maggio 2009, pres.est. Milanesi - "PER SB IL TEMPO SI E' FERMATO" - Raffaele CASTIGLIONI

Dirompenti novelle scuotono l’universo della psichiatria, ultimo quarto del secolo passato. Nel 1978 la legge 180 sovverte le vetuste norme sull’assistenza psichiatrica dettate dalla legge del 1904 e connesso regolamento del 1909. Qualche anno dopo la Corte Costituzionale scardina la presunzione di pericolosità sociale dei malati psichici autori di reato. Per più di vent’anni ancora restano immote le norme sulla restrizione della capacità di agire. Finalmente, 2004, ecco apparire l’amministrazione di sostegno. Il nuovo atto di coraggio non arriva all’estremo. Prudenza vuole che il nuovo istituto affianchi solo – e non sostituisca – quelli vecchi, interdizione e inabilitazione. Istituti, questi, ormai inutili, alla prova del nuovo; ma restano, se non altro, come formidabile strumento di punizione.
La punizione si abbatte oggi su SB, con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, Ufficio Tutele, n. 6637, 6-19 maggio 2009. Per SB il tempo si è fermato. 

(segue)

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05/05/09

Trib. Milano, decr. 5 maggio 2009, g.t. Mandrioli – "AMMINISTRATORE, GIUDICE, AVVOCATO: AL DIAVOLO TUTTI" – Rita ROSSI

Cosa può fare il beneficiario riottoso riguardo alla misura di protezione attivata a suo favore, il quale sia compiutamente convinto della propria autonomia e voglia essere lasciato in pace e che, per tale ragione, sfugga con successo all’amministratore nominato (un avvocato), non rispondendo alle sue telefonate, né alle sue lettere?
Potrà del tutto legittimamente domandare al giudice la revoca dell’amministrazione di sostegno.

E cosa farà, allora, il giudice cui quella domanda di revoca sia stata rivolta, oltretutto formalizzata in piena regola, con l’ausilio di un avvocato?
Valuterà la domanda, convocherà beneficiario e amministratore (che, in tale occasione avranno modo di conoscersi per la prima volta), sentirà le ragioni del ricorrente, e trarrà alcune conseguenze dalle circostanze del caso concreto.
Così, come avvenuto in questo caso milanese, il g.t. potrà interpretare il rifiuto di contatti con il vicario nominato quale fatto sintomatico di qualche ombra psichica nell’amministrato, in quanto – leggiamo – “una persona veramente capace di valutare e comprendere la funzione dell’amministratore di sostegno avrebbe accettato di parlare con il suo amministratore, allo scopo di far capire la propria piena capacità o autonomia di decisione”. 
Ma, valuterà, il giudice, anche altre circostanze del caso concreto, come – per esempio – il fatto dedotto dal ricorrente e accertato – che questi ha in effetti trovato un lavoro da solo, ed ha accettato di andare a vivere nella casa messagli a disposizione dei genitori, tanto da dover concludere che, almeno sotto il profilo patrimoniale, il beneficiario possiede una certa autonomia, e dunque, non è detto che abbia torto riguardo al rifiuto di essere protetto.
E potrà rivedere, allora, il giudice, le precedenti determinazioni, riducendo i poteri del vicario, fino a conservare l’investitura per talune categorie di atti, come ad esempio per i rapporti con enti previdenziali ed assistenziali, o con le autorità sanitarie per conoscere le esigenze terapeutiche della persona e convincerla magari ad assumere le terapie che occorrano; o, ancora, per acquisire presso le banche notizie sulla sua situazione patrimoniale.

Si avrà, allora, un provvedimento – come quello che pubblichiamo – dal taglio molto morbido, assai poco intrusivo, che potrebbe quasi accostarsi, nella sostanza e quanto agli effetti, all’accoglimento della domanda di revoca; salvo poi arrivare a questo esito finale allorquando il beneficiario accoglierà l’invito del giudice di esibire una qualche certificazione sanitaria da cui possa desumersi la sua piena autonomia.

Una mezza vittoria, insomma, per il beneficiario, il quale – però – mantenendo fede alla propria caparbia posizione, non l’ha intesa proprio così, scrivendo al proprio avvocato (la sottoscritta, nella specie) di ritenersi libera da ogni impegno.

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22/05/09

Trib. Bologna, 22 maggio 2009, pres. D'Orazi, rel. Costanzo – "L'ART. 413 C.C. E' CONTRO LA COSTITUZIONE, FETENTI GAGLIOFFI ! " - Rita ROSSI

Una sentenza ottima, sotto più punti di vista.
Oggetto di revoca è l’interdizione (pronunciata nel 2000) di una donna affetta da disturbo delirante cronico. Detto disagio psichico, tuttavia, non ne aveva compromesso il funzionamento personale e la capacità di vivere autonomamente.
L’interessata pensa riguardo alla propria interdizione: “Quel fascicolo è illegale e illegittimo disonesto falsificato paradossale e deve essere annullato E’ da 20 anni che la mia gestione economica viene turbata Dopo l’interdizione iniziata a mia insaputa furono architettati raggiri sulla casa per impedirmi di venderla. Dopo la scomparsa della mia mamma mi furono imposti soprusi con l’interdizione iniziata a mia insaputa Io sono favorevole alla revoca dell’interdizione, ho lottato tanti anni, purché non sia lesa la mia integrità fisica e psichica, io affido a lei ogni rapporto giuridico o economico con mio fratello”. 

A dire il vero, però, la signora G. non pensa molto bene neppure dell’Amministrazione di sostegno, che pur conosce.
E, infatti, alla domanda del giudice istruttore: “Se il Tribunale revoca l’interdizione e inizia l’amministrazione di sostegno le andrebbe bene?” lei risponde ad alta voce: “L’amministrazione di sostegno non la voglio! anche se è la più duttile elastica umana flessibile delle misure protezionistiche di Stato, è contro la Costituzione. Ho letto dei libri, quello di Bonilini quello giallo. L’art. 413 è contro la Costituzione perché conferisce troppi poteri al giudice tutelare. Fetenti gaglioffi!”.
Il libro letto dalla signora G. non ha avuto buon gioco, dunque; chissà, però – magari - se avesse letto quello di Paolo Cendon! 

Resta il fatto – al di là di queste esternazioni anti-istituzionali (uno dei problemi riscontrati in sede peritale era proprio l’avversione della donna nei riguardi di qualsivoglia forma di autorità) – che l’interdizione viene revocata per le ben condivisibili ragioni che già costituiscono l’orientamento univoco in tal senso del tribunale felsineo; e che possono sintetizzarsi nella necessità di accordare prevalenza alla nuova misura di protezione, in grado di presidiare adeguatamente la persona. Gli atti vengono, dunque, trasmessi al giudice tutelare ai fini dell’attivazione dell’amministrazione di sostegno.

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28/05/09

"IL MINORE EMANCIPATO E L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO"-Luisa ERRICO

Nessun istituto giuridico oggi risente di una umanizzazione cosi’ forte come l’ads ed ho immaginato un diario diverso, da solo o in una comunita’ intermedia, per l’amministratore, non lavorare sulle capacita’ residuali ma sulle ricchezze ricostituite e proteggerle : attivare una rete di servizi gia’ esistenti, tenere un registro di imprenditori disposti a scommettere su questi ragazzi violati, aiutarli a trovare un inserimento, una casa, sollecitare i Comuni ad investire sui piani di edilizia accessibile e sulle piccole imprese, fortificare una memoria di cose buone per far si’ che si emargini sempre di piu’ il ricordo di quanto e’ accaduto e che tutto venga lenito da un percorso “facilitato”, veramente “sostenuto” per non evocare una giusta rabbia e soprattutto per mettere le distanze con il loro mondo e non consentire che la solitudine metropolitana, la mancanza di tutto, li ricacci nell’inferno dal quale sono scampati.

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11/05/09

Trib. Bologna, decr. 11 maggio 2009, pres. est. Costanzo – "RICORSO AL TRUST PER EVITARE L'INCAPACITAZIONE DEL BENEFICIARIO" – Rita ROSSI

Il tribunale di Bologna torna su un caso già deciso, riguardo ad altro connesso profilo, nel novembre 2006.
Il caso era quello di Attilio e della Vesna: lui disabile, lei infermiera proveniente dalla Ex- Yugoslavia, assistente nella struttura in cui Attilio era stato collocato.
Tra i due era nata una relazione, sfociata poi in una convivenza more uxorio, a tutt’oggi perdurante.
Al crescente attaccamento alla Vesna, si era peraltro accompagnata una sempre maggiore insofferenza di Attilio verso il proprio amministratore di sostegno (amico di vecchia data).
Il punto nodale della pronuncia del 2006 aveva riguardato il respingimento della domanda di interdizione proposta dal p.m., avendo il collegio ritenuto - del tutto condivisibilmente - che Attilio potesse essere protetto adeguatamente con l’amministrazione di sostegno. 

Il problema affrontato ora, in quest’ultima decisione, riguarda la possibilità di conferire in trust i beni pervenuti al beneficiario in successione ereditaria, beni che compongono un patrimonio cospicuo (circa euro 1.258.000 in mobili ed immobili).
La consistenza del patrimonio e l’affetto (verosimilmente non del tutto disinteressato) nutrito dalla ex infermiera verso il disabile avevano, peraltro, già convinto il g.t. della opportunità di autorizzare l’istituzione di un trust, così come richiesto dall’amministratore di sostegno.
Questa, dunque, la particolarità della fattispecie: lo stesso amministratore di sostegno, pur già dotato di poteri molto ampi riguardo all’ amministrazione del patrimonio del beneficiario, aveva assunto l’iniziativa volta all’ istituzione del trust, come se il ruolo vicariale demandatogli non fosse adeguatamente protettivo. Si trattava, in altri termini, di stabilire se del trust ce ne fosse davvero bisogno o se esso si rivelasse veramente utile.
Va sottolineato che il confronto, svoltosi davanti al Giudice Tutelare nella precedente fase dell’istituzione del trust, tra l’amministratore di sostegno ed il beneficiario, assistiti dai rispettivi difensori, avevo convinto Attilio ad aderire all’iniziativa, tanto che il g.t. aveva autorizzato detta operazione.
Anche la risposta del tribunale bolognese, in merito al secondo atto (conferimento dei beni nel trust) è affermativa; e questo è il cuore della motivazione: tale strumento consente, nella specie, di garantire la conservazione (e la destinazione) del patrimonio (o meglio, di buona parte del patrimonio) senza dover ridurre ulteriormente la capacità di agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
In pratica, il tribunale ha ritenuto utile separare il patrimonio del beneficiario, autorizzandone una gestione autonoma, senza dover incidere in modo limitativo sulla sovranità gestionale di Attilio, beneficiario unico – beninteso – del trust

Ecco, allora, per sommi capi, la soluzione adottata:
- scopo dell’operazione: prevenire la dispersione del patrimonio, unica fonte di reddito ed unica garanzia per Attilio, affrancandolo da ogni vicissitudine personale del suo beneficiario;
- beneficiario del Trust: soltanto Attilio;
- Trustee: un soggetto terzo – scelto sulla base di criteri di professionalità - sottoposto al controllo e ai poteri (anche di revoca) del giudice tutelare, e tenuto a confrontarsi con l’Amministratore di Sostegno
- Ruolo del g.t.: vigilanza sull’operato del trustee e dell’amministratore di sostegno; coordinamento tra le rispettive funzioni
- Riflessi sulla Vesna: impedimento ad eventuali (ma solo ipotetici) raggiri.

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14/05/09

Trib. Modena, 14 maggio 2009, g.t. Stanzani – "L' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO RIFIUTERA' LE CURE SALVIFICHE, RICHIEDERA' LE CURE PALLIATIVE" - Rita ROSSI

Queste le particolarità del decreto che pubblichiamo, rispetto al precedente del 5 novembre 2008 (v. in Guida al diritto, 2009, 11, 35 ss. con commento di Cendon e Rossi). 

Riguardo alla fattispecie
- l’interessato era già beneficiario di amministrazione di sostegno, essendo afflitto da gravi disabilità fisiche determinate dalla SLA di affezione; integre, comunque, le facoltà cognitive;
- dopo la nomina della moglie quale amministratore di sostegno, il beneficiario aveva espresso (per il tramite dei necessari ausili tecnici – tavola Etran) le seguenti volontà: “La SLA risparmia l’intelletto. Se, per malattia intercorrente, ci sono disturbi della vigilanza o della lucidità irreversibili (come da demenza severa) chiedo che siano sospesi i mezzi di supporto comprese la PEG e la ventilazione assistita”;
- si era in presenza, dunque, di persona già priva della possibilità di curare autonomamente i propri interessi, ma senza alcun deficit cognitivo;
- si trattava, pertanto, di attribuire al vicario il potere di esprimere, in sostituzione dell’amministrato, il rifiuto di cure salvifiche artificiali (compresa la PEG), allorchè l’ingravescenza della malattia ne avesse determinato la necessità. Nel caso del novembre 2008 – si ricorderà – il ricorrente era, invece, persona pienamente autonoma, e aveva domandato la nomina in via anticipata di un amministratore di sostegno per dare attuazione alle proprie determinazioni in materia sanitaria, per l’eventualità futura di perdita di coscienza.

Riguardo alla decisione assunta:
- medesima sostanzialmente la motivazione, salvo che per il punto sub I) in cui il giudice rileva che i sanitari dovrebbero, comunque, rispettare le volontà espresse dal paziente lucido; e ciò, dunque, renderebbe superfluo l’intervento del giudice, se non fosse che, nell’attuale dinamica dei rapporti socio-culturali, è destinato a prevalere un atteggiamento dei medici improntato al tenere in vita la persona ad ogni costo;
- nuova, invece, la previsione del potere dell’amministratore di richiedere le cure palliative a fronte della sospensione dei mezzi salvifici. Una determinazione introdotta ex officio dal giudice tutelare, pur in mancanza cioè di una richiesta esplicita in tal senso; e ciò – è evidente – nell’interesse della persona, cui deve essere garantito un adeguato fronteggiamento delle sofferenze. 
- il pubblico ministero aveva espresso parere favorevole.

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26/05/09

"L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO" - Roberto MASONI, Maggioli 2009

"L'amministrazione di sostegno" di MASONI ROBERTO
Orientamenti giurisprudenziali e nuove applicazioni

Prefazione di Paolo Cendon

Collana: Questioni & Soluzioni
Edizione: 1
Copyright: Maggio 2009 
Pagine: 716

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21/05/09

"SALVAGUARDARE I TERZI DANNEGGIATI, NON INTERDIRE I DANNEGGIANTI" – Paolo CENDON

Qualche anno fa scrissi un pezzo, piuttosto ampio, comunque volonteroso, sulla ‘responsabilità civile dei servizi psichiatrici’ (è pubblicato anche nel nostro sito): lo feci leggere a Gastone Cottino, per ragioni varie assai competente e familiarizzato con la materia, che lo volle mettere sulla “Giurisprudenza italiana” , dove in effetti uscì, nella sezione ‘dottrina’.

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14/05/09

"LA CARICA DEI 101 (UNA SERATA DI MAGGIO IN TRENTINO A PARLARE DI ADS)" - Alceste SANTUARI

Questo il numero delle persone che hanno partecipato a Tione di Trento al primo incontro organizzato martedì 12 maggio 2009 dal Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino, in collaborazione con alcune realtà non profit del territorio. Orario previsto per l’inizio: le 20; io arrivo un quarto d’ora prima per organizzare i dettagli del mio intervento: sulle scale una fila come per presentare la domanda per ottenere i contributi per la ristrutturazione della casa, che in questi giorni ha interessato il Trentino!

Invece si trattava di persone (mamme e papà, fratelli e sorelle, operatori, volontari) interessati a comprendere come funziona l’Amministratore di sostegno, dove e quando si applica, ecc.

Un fuoco di fila di domande al termine della mia illustrazione ha permesso di approfondire alcune tematiche, tra cui l’insofferenza se non addirittura la non volontà di comprendere l’istituto dell’AdS da parte dei Tribunali. E allora ecco che ci si accorda su come rafforzare e sostenere il cammino dell’AdS, su come essere più penetranti e convincenti nei confronti del territorio, su come affiancare l’AdS al trust per soggetti deboli.

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04/05/09

Trib. Modena, Sez. dist. Pavullo nel Frignano, 4 maggio 2009, g.t. Masoni - "LA STELLA POLARE, IL BUON GIUDICE"

dal testo del decreto:

"Dal reticolo normativo emerge che il tutore deve essere persona idonea a ricoprire l’ufficio (art. 348 c.c.), in grado di curare la persona incapace oltre che il suo patrimonio (art. 357 c.c.).
Laddove, quindi, emergano scompensi gestionali, è prevista anche d’ufficio la rimozione e l’esonero dall’incarico (artt. 383 e 384 c.c.).

Nella specie, la tutrice del figlio interdetto **(di anni 47), \, di anni 86, deve essere esonerata dall’incarico considerando, non solo l’età oltremodo avanzata (art. 352, n. 5, c.c.), ma anche le sue compromesse condizioni fisiche e mentali, incidenti negativamente sull’espletamento dell’ufficio tutorio.

Dal primo punto di vista, dal referto medico in data 16 aprile u.s., emerge che la paziente presenta un “quadro compatibile con la demenza di grado medio, con presenza di disturbi comportamentali” ed inoltre “insufficienza cardio-respiratoria acuta da grave scompenso cardiaco congestivo in portatrice di flutter striale cronico”.

A completamento del quadro, si osservi quanto emerge dal referto di Villa Pineta in data 26 febbraio us.: la paziente “presenza completo disorientamento T/S e deambula solo con walker e aiuto di una persona. La paziente non è in grado di attendere alle necessità della vita quotidiana e necessità di assistenza continuativa”.

In definitiva, la tutrice va sostituita nell’incarico ed in sua vece, in difetto di parenti prossimi idonei all’incarico, va nominato un professionista di fiducia nella persona dell’avv. Sonia Bartolini del foro di Pavullo".

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11/05/09

"RICCHEZZA E FOLLIA NON DEVONO CONDURRE ALL'INTERDIZIONE"- Andrea BULGARELLI

così il decreto del g.t. di Treviso del 28 aprile 2009:
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TRIBUNALE DI TREVISO

DECRETO

Il Giudice Tutelare,

letto il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno nei
confronti di P.A., nato a T. il …;
osserva che secondo l'orientamento della giurisprudenza di
legittimità (cfr. Cass. civ. sez.1, 12.6.2006 n.13584), l'ambito
di applicazione dell'amministratore di sostegno rispetto agli
istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, va individuata
non già con riguardo al diverso, e meno intenso, grado di
infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del
soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità
di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di tale soggetto, in
relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della
relativa procedura applicativa.
Che nel caso di specie P.A. ha presentato un disturbo mentale
dall'età di 17 anni, caratterizzato da sintomi tipici del disturbo
schizofrenico, disorganizzato di tipo evolutivo.
Che nel tempo il predetto disturbo pur essendosi attenuato, ha
lasciato, comunque, il posto ad una sindrome apatica,
aprogrammatica, ipofunzionale e il soggetto presenza oggi evidenti
e grossolane difficoltà dl comunicazione che ricordano, come
precisato dalla psichiatra dott. S. (cfr. doc. 3 parte
resistente), il quadro afasico dei pazienti neurolesi.
La Tac cerebrale e la RMC hanno inoltre accertato una vistosa
atrofia corticosottocorticorticale,
Anche l'esame dell'interessato ha palesato le sue evidentissime
II
difficoltà di comunicare e al dl là della sua data e luogo di
nascita, non è stato in grado di rispondere ad altre semplice
domande, manifestando disorientamento spazio-temporale,
irrequietezza e complessivo disagio.
Si aggiunga, inoltre, che P.A. risulta titolare non solo di un
consistente patrimonio mobiliare, ma anche di numerosi cespiti
immobiliari in comunione ereditaria, a seguito del decesso del
padre, come si può desumere dalla produzione documentale allegata
da parte convenuta laddove si fa riferimento ad un immobile sito
in P. ad una quota dell'abitazione in Via …, ad appartamenti siti
in …, alle quote societarie di più società. Che, pertanto, tenuto
conto delle attuali condizioni psico-fisiche dell'interessato,
dell'obiettiva difficoltà gestionale del suo patrimonio e
dell'acclarato contrasto tra i familiari nel controllo di tale
gestione, si ritiene assolutamente inidonea la misura
dell'amministratore di sostegno avuto riguardo alle finalità cui
sottende tale rimedio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso presentato da M.P.
Spese compensate.
Si comunichi.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Treviso 28.4.2009

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04/05/09

"IL GUSTO DI INTERDIRE" – Paolo CENDON

La Cassazione emette un’ennesima sentenza, la 9628/09 (di pochi giorni fa), in cui dice che non bisogna più interdire i soggetti deboli; l’amministrazione di sostegno basta e avanza per proteggerli.

Si tratta di una sentenza importante, repetita iuvant, ma in effetti non dice moltissimo di nuovo (qualcosa sì comunque, vedi il commento di Rita Rossi qui accanto): riprende argomenti già illustrati in decisioni precedenti, sia proprie che della Corte costituzionale, che risalgono a tre anni fa; aggiunge poi considerazione più precise e sottili, relative a meriti intrinseci dell’AdS in quanto tale, ai suoi connotati di duttilità, mitezza, adattabilità, umanità, leggerezza.

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