Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Amministrazione di sostegno

21/06/06

Trib. Milano, sez. IX civile, 21 giugno 2006, g.t. Cosentini - "NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER ESCLUSIVA ASSISTENZA PER ATTI PERSONALI"

Con questo decreto il giudice tutelare ha accolto il ricorso con cui un'anziana chiede la nomina di Amministratore di Sostegno con l'esclusivo "compito di intrattenere i rapporti con l’Autorità Sanitaria ed esprimere autorizzazioni o consensi a tutela della propria salute, nonché di rappresentarla presso Uffici pubblici per possibili istanze, riferendo di soffrire di svariate patologie che episodicamente, come già in passato, possono inficiarne la lucidità."

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14/06/06

Trib. Bologna, 14 giugno 2006, pres. Sardo, rel. Sbariscia - "DISTURBI PSICHICI LEGGERI, PUO' NON SERVIRE NESSUNA PROTEZIONE GESTIONALE" - Paolo CENDON

Una sentenza non cattiva, anzi, ma che poteva forse essere alquanto  meno  vaga e possibilista. Prendiamo il seguente passaggio della motivazione:

"Le risultanze emerse nel corso dell'istruttoria consentono di ritenere che la non grave patologia dalla quale risulta affetta la XX al momento non comporti il venir meno in capo alla stessa della capacità di intendere e volere al punto da comportarne la completa ablazione.

Non ricorrono dunque i presupposti per l'applicazione della normativa in materia di interdizione né quelli in materia di amministrazione di sostegno, in considerazione della circostanza per la quale la XX appare in grado di gestire, essendo ella pienamente collaborante con la struttura sanitaria che la segue, i propri interessi economici e non".


Bene,  benissimo, ma   - già che l'onda era quella  buona  - non si poteva essere un po'   più decisi in senso anti-interdizione?  
Confrontando le date  c'è da credere che non fosse ancora  stata letta e meditata,  a  quel momento,  la sentenza della Cassazione  di inizio estate  2006 (pubblicata nel sito)  così marcatamente anti-interdizione, che tutti abbiamo ammirato. 
Si sa  poi  (si sa?) che  Persona e Danno sta rifinendo la bozza di abrogazione del'interdizione, fra poco sarà pronta, nel sito  si trovano  i nomi di decine di cattedratici illustri che l'hanno già sottoscritta, senza contare   i   tanti  giudici, avvocati, psichiatri, notai....  
Non conta nulla? Bisogna proprio dire oggi nel 2006, in una sentenza: attento a rigare dritto, tu interessato un po' balzano, per stavolta non ti faccio niente, la passi liscia,  lo psichiatra  dice che non sei tanto flippato, però vacci piano, se vedo che sgarri  sono guai, eh, con  la vecchia interdizione che incombe sempre, noi siamo qua, pronti a fare il nostro dovere!

E va bene, vuol dire che abbiamo a Bologna dei giudici  civili molto molto prudenti, cauti, ossequiosi, misurati  ... la bouche de la loi, come si usava  dire  all'inizio del'Ottocento--- ma una volta, scusate, non erano i giudici di merito che in Italia anticipavano i tempi, che precorrevano le linee, che sventolavano le  idee nascenti (danno biologico, esistenziale, famiglia di fatto,  contratto autonomo di garanzia,  interessi legittimi, consenso informato, identità personale, demansionamento, r.c. endofamiliare ...),   inducendo poi la  'polverosa' Cassazione a prendere  atto  - dopo qualche mese o semestre o lustro dall'avvenuto cambiamento  di rotta -   circa il montare delle  nuove  ventate riformatrici?

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documento tratto da GIURAEMILIA.IT (per gentile concessione)

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15/06/06

Trib. Bologna, 15 giugno 2006, g.t. Betti – "UN TSO NON FONDA LA DOMANDA DI PROTEZIONE"

Una decisione che lascia sconcertati e che induce a pensare che per qualcuno non sia ancora sufficientemente chiaro quale sia il target dei clienti dell’amministrazione di sostegno. 

Eppure, uno dei tratti più caratterizzanti e innovativi della legge di riforma sta proprio – ciò che fin dalle prime applicazioni è apparso evidente- nella folta schiera dei potenziali fruitori dell’amministrazione di sostegno: non più soltanto la ‘clientela pesante’, ma anche persone un giorno attive e l’altro inerti, magari in grado di cavarsela da soli soltanto a tratti o sotto certi aspetti, per certe cose non per altre; persone, insomma, che procedono come un motore a diesel, piuttosto che a benzina. 

Non così per il giudice tutelare di Bologna, la quale ha ritenuto il provvedimento di TSO cui il ricorrente era stato sottoposto (e la certificazione a corredo) insufficiente a comprovarne le condizioni di infermità o di menomazione. 

Due domande, allora.
Se possa – ecco la prima - ragionevolmente escludersi che la persona sottoposta a TSO sia affetta da qualche sofferenza psichica. 

L’ altra: per quale ragione la condizione documentata di “ideazione persecutoria con grave angoscia e rifiuto di cure, e non consapevolezza dello stato di malattia” escluda la possibilità di ravvisare gli estremi per la nomina di un amministratore di sostegno. 

La risposta, del tutto singolare e anomala, contenuta nel decreto è la seguente: non risulterebbe provata neppure una impossibilità parziale di gestire congruamente i propri interessi; il grave stato di angoscia e le sensazioni di persecuzione del ragazzo risultano certificate in relazione ad un preciso momento, non valendo, conseguentemente, ad identificare una infermità psichica incidente sulla capacità cognitiva. 

Ma, lasciamo pure spazio al dubbio: non avrebbe potuto il giudicante disporre ogni ulteriore accertamento, al quale espressamente lo autorizza l’art. 407? Perché non lo ha fatto? La risposta, una volta ancora, è nel provvedimento: la depressione è stata conseguenza del non aver trovato lavoro, mentre, nella struttura dell’art. 404 – questo leggiamo – essa dovrebbe essere causa e non conseguenza. 

E, ancora, la carriera scolastica anteriore era stata brillante: come se chi ha una carriera brillante non possa più ammalarsi o incontrare, in altri momenti della propria vita, disagi od ombre gestionali. 

E, dulcis in fundo, il ricorrente non ha prodotto alcuna altra certificazione, talchè non sussistono – eccoci alla luminosa conclusione – i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno. 

Pubblichiamo, a migliore illustrazione del caso, anche il provvedimento con il quale il tribunale di Bologna ha respinto il reclamo avverso il TSO al quale è stato sottoposto il mancato beneficiario dell’ads (v. in questo stesso lemma alla data 12 luglio 2006).

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14/06/06

Trib. Bologna, 14 giugno 2006, pres. Sardo, est. Costanzo - "ANCHE PER I DOWN L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO BASTA E AVANZA"

dal testo del provvedimento:
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Nel caso di specie non vi è necessità di applicare la misura di protezione di cui all’art. 414 c.c. mentre si prospetta l’eventualità della revoca dell’inabilitazione

Richiamate le circostanze di fatto già ampiamente illustrate, si osserva che:
- il criterio per applicare l’una o l’altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura della infermità (patologia) psichica: l’art. 404 c.c. prevede la nomina dell’amministratore di sostegno a favore di <<persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi>>, il che significa che l’impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva

- l’interdizione può essere applicata solo se necessaria ad assicurare un’adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica pertanto una relazione tra misura di protezione e interessi da tutelare, bisogni da soddisfare; 
- la convenuta è seguita con assiduità dal fratello che abita al piano di sopra (<<Io sto sempre dietro a ZZZ>>) ed è assistita da una persona che vive con lei; 

- la protezione sul piano dell’assistenza materiale e sanitaria e dei servizi alla persona è già assicurata dalla famiglia (sotto questo profilo, l’interdizione non offrirebbe nulla di più rispetto alla misura – in atto – dell’inabilitazione o a quella dell’amministrazione di sostegno); 
- per le cure apprestate dai familiari, il tipo di vita che conduce e le stesse limitazioni di cui soffre, la convenuta non è ragionevolmente esposta al pericolo che altri possano approfittare della sua condizione di ampiamente ridotta, se non del tutto inesistente, autonomia (di certo, la convenuta non è in grado di curare i propri interessi economici); 

- lo stesso C.T.U. ha ritenuto estremamente improbabile l’eventualità che la convenuta, non grado di muoversi da sola anche per piccoli spostamenti, abbia <<contatti con persone che possano raggirarla e/o suggestionarla>>;
- per più di dieci anni la convenuta, affetta da patologia congenita, è stata assistita dalla madre quale curatore senza che venisse chiesta l’interdizione;
- dopo la morte della madre la convenuta, oggi proprietaria di immobili e titolare di un reddito non elevato, ha visto incrementare il proprio patrimonio ma né il disbrigo delle pratiche ereditarie né la gestione degli interessi economici rendono necessaria, e giustificano, l’applicazione della misura dell’interdizione, anche perché oggi quelle attività posso essere svolte da un amministratore di sostegno. 

In conclusione, alla luce della nuova disciplina delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, non vi è necessità di pronunciare l’interdizione dell’inabilitata, tanto più che un’adeguata tutela della convenuta può essere realizzata applicando l’amministrazione di sostegno (cfr. l’art. 418, 3° co., c.c.).
Ne consegue il rigetto della domanda di interdizione con revoca della nomina di tutore provvisorio.

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12/06/06

Cass., I sez., 12 giugno 2006, n. 13584, pres. Luccioli, est. San Giorgio - "L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO COME STRUMENTO CARDINE PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI DEBOLI" - Paolo CENDON

Una buona sentenza, che fa onore alla nostra Cassazione, poiché esalta così risolutamente i meriti dell’Amministrazione di sostegno, sottolineando per converso l’oppressività e la residualità della vecchia coppia di risposte codicistiche. 

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29/06/06

"E' POSSIBILE IPOTIZZARE LA PROSECUZIONE DELLA POTESTA' GENITORIALE NELLA MAGGIORE ETA' ?" - Daniela POLO

Una strana proposta,  assai ben intenzionata, con  propositi eccellenti, e che non sembra  tuttavia avere  - per vari motivi, che non è qui il caso di analizzare minuziosamente - molte chances di accoglimento, almeno in un sistema come il nostro. 
La realtà è che tutti i problemi che il saggio esamina sembrano francamente risolubili attraverso un ricorso all'Amministrazione di sostegno. 
E gli ostacoli  (che  in questo scritto vengono prospettati)  al'applicabilità  del'A.d.S.  sono, a  loro volta,  ben lungi dall'essere insuperabili (p.c.).

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28/06/06

Trib. Pinerolo, 28 giugno 2006, g.t. Pappalettere - "E' IL GIUDICE TUTELARE DEL LUOGO IN CUI IL BENEFICIARIO HA IL DOMICILIO, CHE DEVE SENTIRE QUEST'ULTIMO"

 - rilevato , che, nel caso sopra indicato, per ragioni di economia processuale, solo per il Giudice competente sul territorio in cui vi è il domicilio del Beneficiario può ipotizzarsi l’operatività della norma dell’art. 407, comma 2, c.c., secondo cui il Giudice, ove occorra, deve recarsi per l’audizione del Beneficiario presso il luogo in cui questo si trova; 

- ritenuto, tuttavia, che l’eventuale accertamento dell’impossibilità di instaurare un minimo dialogo o rapporto comunicativo con il Beneficiario comporti il venir meno dell’obbligo del Giudice di sentire personalmente l’interessato: obbligo, questo, finalizzato alla diretta conoscenza, da parte del Giudice, dei bisogni e delle richieste della persona amministranda (art. 407, comma 2, c.c.), e fondato logicamente sul presupposto fattuale che il Beneficiario sia in grado di esprimere bisogni e richieste; 

 - atteso, pertanto, che, ove non sia necessaria l’audizione del Beneficiario, la competenza del Giudice della residenza anagrafica è senz’altro alternativa e fungibile rispetto alla competenza del Giudice del domicilio; 

 - rilevato, tuttavia, che, nel caso in esame, come attestato dalla dichiarazione medica 5-4-2006 già citata, il Beneficiario non è in grado soltanto di apporre la propria firma e di svolgere atti giuridici complessi (e quindi, a contrariis, è in grado di sostenere un colloquio);

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28/06/06

Trib. Pinerolo, 28 giugno 2006, g.t. Pappalettere - "QUALE GIUDICE DEVE SENTIRE IL (FUTURO) BENEFICIARIO?"

ove il Beneficiario:
- abbia stabile domicilio in luogo diverso dalla residenza anagrafica e
- non sia in grado di presenziare all’udienza presso il Tribunale adìto per l’amministrazione di sostegno,
deve, in linea di principio, ritenersi prevalente, per l’attribuzione della competenza giurisdizionale, il criterio del domicilio rispetto a quello della residenza

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29/06/06

"ALCUNE OSSERVAZIONI A MARGINE DEL CONVEGNO VENEZIANO DEL 28 GIUGNO 2006 SULLA LEGGE 6/2004"- Alberto MANZONI

Si è tenuto ieri a Venezia un interessante convegno sull’Amministrazione di sostegno. Non è intenzione di chi scrive fornire una cronaca dettagliata dell’evento (esulerebbe dalla scopo di queste brevi note), ma semplicemente partecipare al lettore alcune impressioni “a caldo” (non solo in senso cronologico) su aspetti che, prendendo parte ad un gruppo tematico dal titolo “Area Sanitaria: Cura, consenso e progetto. Sintesi dei principi e coordinamento del consenso informato”, sono parsi di particolare interesse.

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22/06/06

"LA POTESTA' MARITALE ESISTE ANCORA? SI, E VIENE SANCITA DAL GIUDICE" - Alessio ANCESCHI

In questo contributo viene descritto un fatto realmente accaduto.
Sotto il profilo giuridico, la vicenda interessa prevalentemente l'istituto dell' amministrazione di sostegno, affrontando indirettamente la questione se possa o meno applicarsi questo istituto per tutelare il diritto di una persona di non essere prevaricata dagli altri nelle proprie scelte, soprattutto quando gli altri sono i propri familiari.
Tuttavia, la vicenda viene descritta sotto il profilo umano, poiché è questo che il Giudice specializzato dovrebbe tenere in considerazione, nell'affrontare questioni che interessano vicende affettive e familiari. 

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22/06/06

"RICORDARE O NON RICORDARE" - Schneewittchen

Un giorno, quando Marta aveva tre anni, suo padre decise di porre termine alla propria esistenza e lo fece. Un colpo di pistola e niente più. Marta, rientrata in casa con la mamma, lo trovò e vide. 
Mamma non c’è più, nemmeno lei, vado a vivere con mia zia, loro sono buoni e mi vogliono bene. Mi piace giocare e non mi piace la scuola. 

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20/06/06

Trib. Roma, 1a Sez. civ., 15 giugno 2006, g.t. Serrao - "UN CASO DI SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO"

Il Giudice Tutelare dott.ssa Eugenia Serrao, 

letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 30 maggio 2006; 

rilevato che, su ricorso della figlia Xxxxx Licia, con decreto del xxxxx 2006 è stato nominato un Amministratore di sostegno in favore di Xxxxx Vincenzo Gaetano nato a Catania il xxxxx; 

considerato che l’incarico è stato conferito all’Avv. Xxxxx, nato a Roma il xxxxx, con l’attribuzione dello specifico potere di curare la scelta residenziale ed assistenziale del Beneficiario una volta dimesso dal nosocomio in cui era ricoverato; 

(segue)

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20/06/06

Trib. Venezia, ord., 3 gennaio 2005, n. 143, in G.U., n. 21 del 24 maggio 2006 - "L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E' INCOSTITUZIONALE?" - Paolo CENDON

Ho appreso stamattina dell' ordinanza del Tribunale di Venezia (3 gennaio 2005, n. 143, Ciamapagna - pubblicata sulla  G.U. del 24 maggio 2006) che rimette alla Corte Costituzionale la valutazione di legittimità dell'amministrazione di sostegno 

"per sospetto contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., in particolare nella parte in cui non subordinano la attività della amministrazione di sostegno e il compimento dei singoli atti gestionali al consenso dell'interessato e comunque non attribuiscono al suo dissenso alcuna efficacia paralizzante. La distorsione del nuovo strumento di protezione delle persone in difficoltà in una sorta di interdizione camuffata, nella quale la volontà della persona viene annullata, ma senza una ragionevole giustificazione e senza le relative garanzie e cautele (patrocinio obbligatorio; presenza obbligatoria del P.M all'audizione dell'interessato; decisione collegiale), può riproporre quello stato paternalistico, o eudemonologico, che, riducendo il soggetto a oggetto di decisioni altrui, non permette che la libertà di ognuno possa liberamente esplicarsi nell'ambito del lecito" 

Che dire in proposito?
Difficile – francamente -  pronosticare  un grande successo  all’eccezione di cui sopra, in sè ben intenzionata forse (André Gide diceva comunque: “Con i buoni sentimenti non si fanno i buoni libri”, e io aggiungerei:  “neanche le buone leggi, e ancor meno le buone eccezioni di incostituzionalità”), ma alquanto ingenua  o sbrigativa nelle  colorazioni “antipsichiatriche” (alla memoria del vecchio David Cooper, che  Dio lo abbia in gloria) e comunque  piuttosto rigida  e infantile  quanto a  struttura argomentativa. 

(continua)

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05/06/06

"PASSATO, PRESENTE E FUTURO (?) DEL DIRITTO DI RIVALSA DEGLI ENTI PUBBLICI PER LE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI EROGATE. LE NUOVE PROSPETTIVE CONCESSE DALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO" - Giuseppe LAVEDINI

Alla luce delle recenti novità legislative in merito alla tutela dei soggetti incapaci, con particolare riferimento alla Legge 9 gennaio 2004, n.6, vale la pena fare il punto della situazione nella quale si trovano ad operare gli enti pubblici allorché erogano prestazioni socio-assistenziali ai cittadini. 

Saranno volutamente tralasciati aspetti della questione già consolidati, come quello delle prestazioni di carattere sanitario che rimangono a carico del Servizio sanitario nazionale, quello dell’istituto del domicilio di soccorso oggi scomparso a seguito della L. 328/2000, ed altri aspetti invece ancora assai dibattuti ma che esulano dal tema propostoci (come, ad es., il confine tra prestazioni sanitarie e socio-assistenziali con riferimento ai malati cronici non autosufficienti).

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05/06/06

"PRIME BREVI CONSIDERAZIONI SUL RUOLO DELL'ENTE LOCALE NELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO" - Giuseppe LAVEDINI

Uno degli aspetti sicuramente più innovativi della riforma è il ruolo attribuito ai servizi sanitari e sociali nell’amministrazione di sostegno, ruolo che viene evidenziato dal nuovo art. 406, comma 3, del codice civile anche attraverso la loro legittimazione a presentare il ricorso al Giudice tutelare. 
La norma recita testualmente:  “I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornire comunque notizia al pubblico ministero”. 

Il dato testuale non lascia dubbi in merito alla volontà del Legislatore di imporre un vero e proprio dovere giuridico (“sono tenuti”) in capo ai soggetti legittimati . Esso troverebbe la sua fonte originaria nei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” previsti dall’art. 2 della Costituzione .

Si tratta, quindi, di un vincolo di carattere solidaristico, non penalmente sanzionato se non quando ricorrano le circostanze di cui all’art. 328, comma 1, del codice penale (come potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il vicino di casa di un soggetto per il quale si renda opportuna la nomina dell’Amministratore di sostegno, richieda per iscritto ai servizi sociali che lo hanno in cura di presentare il ricorso ex art. 407 del codice civile) . 

Rimarrebbe, comunque, salva l’eventuale responsabilità civile ed amministrativa in capo agli operatori ed ai responsabili dei servizi sociali e sanitari per eventuali danni causati dalla mancata presentazione del ricorso al Giudice tutelare o della segnalazione al Pubblico Ministero . 

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05/06/06

"UNA CHIAVE AL COLLO" - Schneewittchen

Dario ha quasi sessant’anni e da bambino è stato vittima di abusi sessuali. Gli è stata diagnosticata una ‘schizofrenia di tipo paranoideo con disturbi dell’identità sessuale’. Chissà che vita avrebbe avuto se fosse nato oggi.

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01/06/06

App. Torino, 19 maggio 2006, pres. Gamba, rel. Macchia - "TOSSICODIPENDENZA E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO"

dalla motivazione:

"il Giudice Tutelare ha espresso il convincimento, nel provvedimento reclamato, che “l’amministrazione di sostegno non ha come finalità la sola gestione patrimoniale, ma la collaborazione o l’ausilio nell’esercizio della capacità di agire in relazione alla sfera giuridica del singolo sotto ogni profilo”, ed ha conseguentemente valorizzato il suggerimento contenuto nella relazione 28/6/05 del Dipartimento di salute mentale della ASL 4 secondo cui “un procedimento di Amministrazione di Sostegno, pur se temporaneo, potrebbe proteggere il xxx da conseguenze derivanti da azioni impulsive, ad esempio dal rischio di allontanamento per dare più spazio alle sostanze [stupefacenti”]”; 

avverso tale utilizzo dell’istituto della Amministrazione di Sostegno non tanto nella sua funzione primaria di strumento di protezione ed agevolazione patrimoniale (sotto il quale profilo la misura sarebbe superflua posto che il xxx, sebbene rampollo per parte di madre di prestigiosa famiglia, è allo stato impossidente e privo di significativi redditi propri da amministrare), ma in considerazione dei riflessi secondari che la misura potrebbe avere nel condizionare scelte e programmi di vita dell’assistito, i ricorrenti non hanno svolto specifiche censure, essendosi essenzialmente limitati a sottolineare l’eccessività della misura in relazione alla reali condizioni psichiche del soggetto e la non ricorrenza di esigenze di ordine patrimoniale, considerazioni queste che non appaiono significative e pertinenti, atteso che l’Amministrazione di Sostegno non postula una infermità psichica tale da giustificare interdizione o inabilitazione, ma può disporsi anche per più attenuate forme di infermità fisica o psichica che non consentano al soggetto di accudire ai propri interessi (art. 404 C.C.), e considerato d’altro canto che la finalità di tutela patrimoniale è stata ritenuta dal Tribunale non esaurire le funzioni dell’istituto in esame (come d’altronde si desume dall’art. 405, 5° comma n° 6 C.C. ove si prevede, tra i compiti dell’amministratore di sostegno, di riferire periodicamente al G.T. sulle “condizioni di vita personale e sociale del beneficiario”); 

la Corte, pur non nascondendosi le oggettive difficoltà di un effettiva possibilità di incidere su un quadro di tossicodipendenza oramai da tempo radicato e che ha determinato talora compromissioni all’equilibrio psichico, ritiene che il menzionato aspetto non patrimoniale dell’istituto in esame, ancorchè marginale, meriti di essere valorizzato nel caso concreto, e che lo stato di dipendenza giuridica dell’assistendo dalla cooperazione negoziale dell’amministratore di sostegno possa essere utile per il sig. xxx a prevenire i rischi di ricadute e fughe paventati dalla ASL;

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